Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11203 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11203 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 30118-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME
Oggetto
Associazioni sportive
dilettantistiche
Art. 67, primo comma, lett.m)
TUIR
R.G.N. 30118/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 12/02/2025
CC
NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– resistenti con mandato –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE PROFESSIONALE RAGIONE_SOCIALE SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA;
– intimata –
E sul RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– ricorrente successivo –
contro
RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente al ricorso principale e al
successivo –
avverso la sentenza n. 121/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 10/04/2019 R.G.N. 303/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dalla Consigliera Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
La Corte d’appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto il ricorso della Società Sportiva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (di seguito, per brevità, anche associazione sportiva) e dichiarato insussistenti le ‘pretese contributive’ dell’INPS e dell’INAIL . Per l’effetto, ha ‘annula (to) ‘ la cartella esattoriale e l’avviso di addebito opposti .
Le pretese riguardavano la posizione di tre collaboratori : un istruttore sportivo di fitness, un’addetta alla reception e un addetto ai rapporti con i clienti.
La Corte territoriale ha ritenuto che i compensi erogati ai collaboratori fossero inquadrabili nell’ambito dei «redditi diversi» di cui all’art. 67 TUIR e, pertanto, esenti da contribuzione.
Secondo la Corte d’appello, era sufficiente che ricorresse il presupposto soggettivo della natura dilettantistica della società sportiva e quello oggettivo, relativo al fatto che le somme fossero erogate nell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica. Il carattere professionale dell’attività n on era, invece, ostativo. In ogni caso, con riferimento alle collaborazioni controverse, la Corte escludeva la professionalità , quanto all’istruttore, perché il ‘ fitness ‘ non è considerata attività professionale dal Coni o da alcuna Federazione sportiva; quanto agli altri
collaboratori, osservava che per attività professionali dovevano intendersi quelle intellettuali e dunque quelle offerte dai consulenti professionisti. Le attività in questione non potevano considerarsi di natura professionale, nel senso precisato.
Avverso la decisione, hanno proposto ricorso, con atti separati, l’INAIL e l’INPS (quest’ultimo con ricorso successivo, quindi incidentale: ex plurimis , Cass. n. 36057 del 2021). Ha resistito, con controricorso, l ‘associazione sportiva.
L’INAIL e l’associazione sportiva hanno depositato memorie.
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo del ricorso principale, l’Inail ai sensi dell’art. 360 nr. 3 c.p.c. – ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 67, lett. m., TUIR , così come interpretato dall’art. 35 , comma 5, del D.L. nr. 20 del 2008, convertito in legge nr. 14 del 2009.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale, l’Inps ai sensi dell’art. 360 nr. 3 c.p.c. -ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 67, lett. m., TUIR, così come interpretato dall’art. 35, comma 5, del D.L. nr. 20 del 2008, convertito in legge nr. 14 del 2009, anche in relazione all’art. 2697 c.c.
Entrambi gli istituti c ontestano l’operata interpretazione dell’art. 67 TUIR e la statuizione secondo cui, per i compensi erogati ai tre collaboratori, vi sarebbe esenzione contributiva e assicurativa.
I ricorsi sono fondati.
Ratione temporis, non sono applicabili le disposizioni relative alle società dilettantistiche, poi comunque abrogate, introdotte dalla legge nr. 207 del 2017, art. 1, commi 353 e 354, (legge di bilancio 2018), né quelle successive di cui al D.Lgs. nr. 26 del 2021.
Vengono, invece, in rilievo i principi di questa Corte espressi in numerose fattispecie sovrapponibili alla presente ed in particolare quello che segue:
«Il D.M. 15 marzo 2005 n. 17445, sulla base della preesistente previsione contenuta D.Lgs. C.p.S. n. 708 del 1947, art. 3, comma 2, primo periodo, ha specificato che rientrano nell’ambito del raggruppamento di cui alla lett. B), gli “impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi” che dunque sono soggetti in via generale all’obbligo assicurativo presso la gestione RAGIONE_SOCIALE, ora confluita presso l’INPS. Per effetto della previsione contenuta nell’art. 67 TUIR, primo comma, lettera m), che dunque determina effetti eccettuativi anche rispetto all’obbligo contributivo previdenziale, non risultano soggette agli obblighi predetti le prestazioni, se compensate nei limiti monetari di cui all’art. 69 TUIR, relative alla formazione, alla didattica, alla preparazione ed all’assistenza all’attività sportiva dilettantistica (art. 35, comma 5, d.l. n. 207/2008 conv. in I. n. 14 del 2009) a condizione che chi invoca l’esenzione, con accertamento rimesso al giudice di merito, dimostri che:
le prestazioni rese non siano compensate in relazione all’attività di offerta del servizio sportivo svolta da lavoratori autonomi o da imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in
relazione alla qualità di lavoratore dipendente assunta dal prestatore (art. 67 primo comma TUIR);
tali prestazioni siano rese in favore di associazioni o società che non solo risultano qualificate come dilettantistiche, ma che in concreto posseggono tale requisito di natura sostanziale, ossia svolgono effettivamente l’attività senza fine di lucro e, quindi, operano concretamente in modo conforme a quanto indicato nelle clausole dell’atto costitutivo e dello statuto, il cui onere probatorio ricade sulla parte contribuente, e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale dell’affiliazione ad una federazione sportiva o al CONI;
le prestazioni siano rese nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e cioè che siano rese in ragione del vincolo associativo esistente tra il prestatore e l’associazione o società dilettantistica, restando esclusa la possibilità che si tratti di prestazioni collegate all’assunzione di un distinto obbligo personale;
il soggetto che rende la prestazione e riceve il compenso non svolga tale attività con carattere di professionalità ». (Cass. n. 41397 del 2021 e successive conformi).
Si è, in particolare, precisato, in ordine al requisito della «professionalità», che quella richiamata dall’art. 67 è da intendersi in chiave soggettiva, inerente alle modalità di svolgimento dell’attività, e non in relazione alla natura oggettiva dell’attività; sono esclusi dunque dai «redditi diversi» quelli provenienti non già da attività professionali, ma quelli derivanti da attività svolte professionalmente (tra le tante, v., in motivazione, Cass. nr. 2339 del 2022, punti 19 e ss).
Ai precedenti indicati va assicurata continuità in questa sede. Al relativo supporto argomentativo si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c. p. c.
Dagli stessi si è invece discostata la sentenza impugnata, nel ritenere, sostanzialmente, che l’ esclusione del carattere professionale dovesse ritenersi in re ipsa, per il tipo di attività svolta dai collaboratori, e nel considerare, a monte, dirimente il fatto che le prestazioni fossero rese nell’ambito di un organismo sportivo ‘a vocazione sportivo -dilettantistica’ accertato dal CONI ( v. pag. 6 della sentenza impugnata).
In virtù di tale erronea premessa sistematica, la Corte d’appello «ha proceduto con metodo inesatto al giudizio di sussunzione della fattispecie giuridica sottoposta al suo esame ed è, perciò, incorsa in errore di diritto» ( Cass. nr. 28845 del 2023, tra le tante).
La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e la causa rinviata alla Corte designata in dispositivo che, nell’esaminare nuovamente la fattispecie concreta , farà applicazione dei principi sopra indicati e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorsi, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 12