Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7064 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 7064 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 24/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17626/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da se medesimo
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE Di RAGIONE_SOCIALEpizzuto in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO unitamente all’AVV_NOTAIO
– controricorrente e ricorrente in via incidentale-
avverso l’ordinanza del Tribunale di Isernia n. 1074/2021 depositata il 29/05/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.l’AVV_NOTAIO, con ricorso ex artt. 702bis cod. proc. civ. e 14 d.lgs. n. 150/11 dinanzi al Tribunale di Isernia, chiese che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Pizzuto venisse condannato al pagamento della somma di € 117.406,00, oltre IVA e CPA, a titolo di compenso per l’attività professionale svolta in suo favore in relazione a due procedimenti civili, entrambi definiti con sentenza favorevole all’Ente. Nel contraddittorio con il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEpizzuto, il Tribunale di Isernia, con ordinanza del 26/03/2024, accolse parzialmente le domande dell’AVV_NOTAIO condannando il RAGIONE_SOCIALE al pagamento del compenso rideterminato nella misura di € 4.785,00, oltre accessori di legge e interessi legali.
Per quel che rileva in questa sede, il Tribunale, nel premettere che i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta ed in virtù di un preciso impegno di spesa assunto in conformità alle relative procedure contabili, ritenne che il requisito della forma scritta ad substantiam fosse soddisfatto con il rilascio al difensore della procura ex art. 83 c.p.c. Nel caso di specie, poiché la procura era stata conferita dal Sindaco, non necessitava né di previa determina né di autorizzazione della Giunta, perché nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, competente a conferire al difensore del comune la procura alle liti è il sindaco, mentre la delibera della giunta comunale è un atto meramente gestionale e tecnico, privo di valenza esterna.
In relazione ad entrambi i procedimenti, poiché le cause erano state istruite solo documentalmente e non presentavano particolare complessità, il Tribunale liquidò il compenso applicando i parametri minimi, con eliminazione delle due fasi istruttoria e decisionale.
Riguardo al procedimento n. R.G. 1538/2013, il Tribunale non accolse la richiesta di maggiorazione del compenso per la pluralità di parti assistite, poiché la causa aveva la stessa natura e presentava gli stessi aspetti della causa R.G. n. 504/2011, in cui il difensore aveva prestato la propria attività professionale per la quale aveva chiesto il compenso.
2.Avverso l’ordinanza del Tribunale l’AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEpizzuto ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale articolato in due motivi.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
In prossimità della camera di consiglio, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, art. 4, punto 5, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché dell’art. 2233 secondo comma cod. civ., oltre al difetto di motivazione, nella parte in cui il Tribunale di Isernia, nella liquidazione dei compensi relativi al giudizio R.G. 504/20 RAGIONE_SOCIALE, ha escluso la liquidazione della istruttoria e della fase decisionale sebbene la fase di trattazione sia comprensiva di quella istruttoria e la fase decisionale sia dovuta anche se non siano state depositate le memorie conclusionali e le repliche.
Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, modificato dal D.M. n. 37 del 2018, art. 4, primo comma, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.
civ. e all’art. 2233, secondo comma cod.civ., nonché il difetto di motivazione, nella parte in cui il Tribunale di Isernia, nella liquidazione dei compensi relativi al giudizio R.G. 504/20 (RAGIONE_SOCIALE) ha applicato la tariffa minima anziché quella media prevista ordinariamente dall’art. 4 D.M. n. 55/14. Erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto che la causa, istruita solo con documenti, fosse priva di complessità, mentre, invece, avrebbe presentato profili di particolare difficoltà, avendo ad oggetto il riconoscimento della responsabilità precontrattuale del RAGIONE_SOCIALE, il che avrebbe comportato lo studio di copiosa documentazione amministrativa relativa ai rapporti tra il RAGIONE_SOCIALE e la controparte.
2.1. Entrambi i motivi riguardano denunciano, sotto diversi profili, l’erroneità della liquidazione del compenso nel giudizio RG N. 504/2011, definito con sentenza n.105.2020.
2.3. Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche l’eventuale attività istruttoria. Detto compenso spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall’effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (Cass. Civ., Sez. II, 27.3.2023, n.8561).
Il Tribunale è incorso nell’errore di omettere la liquidazione del compenso per la fase istruttoria, sebbene in essa sia compresa la fase di trattazione – che è ineludibile -, senza considerare, peraltro, che la fase istruttoria non richiede solo l’assunzione di prove testimoniali ma può esaurirsi con il deposito di documentazione.
Un duplice errore è consistito nell’omessa liquidazione della fase decisoria poiché non erano state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, sebbene sia consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di liquidazione delle spese di lite, qualora non siano state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, spetta comunque il riconoscimento dei compensi per la fase decisionale, in quanto essa, ai sensi dell’art. 4, comma 5, lett. d) del d.m. n. 55 del 2014, ricomprende un’ampia serie di attività, tra cui la precisazione delle conclusioni e l’esame del provvedimento conclusivo del giudizio ( ex multis Cass. n. 5289/23; Cass. n. 29857/23).
E’ assorbito il secondo motivo, dovendo il Tribunale procedere alla rideterminazione del compenso in sede di rinvio.
3. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, art. 4, secondo comma, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e all’art. 2233 secondo comma, cod. civ., nonché per difetto di motivazione nella parte in cui il Tribunale di Isernia, nella liquidazione dei compensi relativi al giudizio R.G. 1538/2013 (RAGIONE_SOCIALE) non ha aumentato il compenso nella misura del 30 % per ogni soggetto patrocinato oltre al primo sebbene espressamente richiesto.
4.Con il quarto motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, art. 4, punto 5, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché il difetto di motivazione, nella parte in cui il Tribunale di Isernia, nella liquidazione dei compensi relativi al giudizio R.G. 1538/2013 –RAGIONE_SOCIALE avrebbe liquidato il compenso al di sotto dei minimi tariffari.
4.1. Entrambi i motivi anzi detti, che denunciano, sotto diversi profili, l’erroneità della liquidazione del compenso nel giudizio RG N. R.G. 1538/2013, definito con sentenza n. 32/2018 dell’11.1.2018 , sono infondati.
Questa Corte ha, in più occasioni, affermato che l’aumento, previsto dall’art. 4, comma 4, del d.m. n. 55 del 2014, nell’ipotesi in cui la prestazione giudiziale dell’AVV_NOTAIO sia stata resa a favore di più soggetti aventi la medesima posizione processuale (o a favore di un solo soggetto contro più soggetti aventi la medesima posizione processuale) è soggetto alla valutazione discrezionale del giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità (tra le tante, v. Cass. sez. II, 06/06/2022, n.NUMERO_DOCUMENTO).
Nella specie, i l Tribunale, nell’ambito del proprio apprezzamento, sorretto da motivazione incensurabile siccome non meramente apparente , ha escluso l’aumento del compenso per la difesa di più parti in considerazione della sostanziale medesimezza delle questioni trattate.
4.2 E’ assorbito il secondo motivo, dovendo il Tribunale procedere alla rideterminazione del compenso in sede di rinvio.
5.Deve essere, quindi, esaminato il ricorso incidentale proposto dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEpizzuto.
5.1.Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 191 t.u.e.l. e 12 delle preleggi, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 cod.proc.civ.; il ricorrente sostiene che non sia dovuto il compenso al difensore perché la delibera non conteneva l’impegno di spesa.
Il motivo è infondato.
La nullità, correlata alla mancata previsione della spesa e della sua copertura, non può concernere anche le deliberazioni relative alla
partecipazione degli enti a controversie giudiziarie, sia perché è incerta l’incidenza del relativo onere economico, condizionato alla soccombenza, e sia perché, nel bilancio dell’ente, è di norma presente una voce generale nella quale possono essere inserite le prevedibili spese di lite (cfr. Cass. civ., Sez. 6, n. 10675/2020).
6.Con il secondo motivo del ricorso incidentale, si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e s.s., nonché 2233 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 cod.proc.civ., per avere il Tribunale liquidato i compensi in via giudiziale, sebbene il compenso fosse stato stabilito in via convenzionale e fosse stato pagato in relazione ad entrambi i giudizi.
Il motivo è infondato.
La Corte di merito ha ritenuto che le delibere di conferimento dell’incarico all’ AVV_NOTAIO non contenessero una pattuizione definitiva dei compensi, ma solo la previsione delle spese legali che sarebbero state determinate all’esito dell’attività difensiva effettivamente svolta.
Si tratta di interpretazione plausibile delle delibere di Giunta, affidata al giudice di merito, cui il RAGIONE_SOCIALE ha contrapposto una propria interpretazione, senza indicare le norme di ermeneutica asseritamente violate dal Tribunale.
Come affermato da questa Corte, il sindacato di legittimità non può vertere sul risultato interpretativo in sé – risultato che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito -ma alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (tra le altre, Cass. n. 28319/2017; Cass. n. 2465/2015).
7.In conclusione, devono essere accolti il primo e terzo motivo del ricorso principale, vanno dichiarati assorbiti i restanti e va rigettato il ricorso incidentale; l’ordinanza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio al Tribunale di Isernia in diversa composizione.
Il giudice di rinvio provvederà al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
9.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
accoglie il primo e terzo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti i restanti e rigetta il ricorso incidentale, cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Isernia in diversa composizione.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 27 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME