Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9887 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9887 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/04/2024
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 28994 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da
RAGIONE_SOCIALE (P.I.: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) ed NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
REGIONE MARCHE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Fermo n. 525/2022, pubblicata in data 5 ottobre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del
27 marzo 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Oggetto:
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (ART. 617 C.P.C.)
Ad. 27/03/2024 C.C.
R.G. n. 28994/2022
Rep.
La Regione Marche ha promosso procedimento di espropriazione mobiliare (in virtù di conversione di precedente sequestro conservativo) nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, quale terza proprietaria dei beni della sua debitrice RAGIONE_SOCIALE, a seguito di sentenza che aveva dichiarato l’inefficacia della vendita dei suddetti beni, da parte di quest’ultima in favore della prima, ai sensi dell’art. 2901 c.c..
Il giudice dell’esecuzione ha disposto la vendita solo per alcuni dei beni pignorati.
La creditrice procedente ha proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c..
Il Tribunale di Fermo -preso atto dell’avvenuta revoca del provvedimento opposto -ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e compensato integralmente le spese di lite tra le parti.
Ricorre RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un unico articolato motivo.
Resiste con controricorso la Regione Marche.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’
altra intimata.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazione : dell’ art. 360 n. 3 c.p.c., relazione all ‘ art 24 Cost., agli artt. 132, comma 2 n. 4 c.p.c.; degli artt. 91 e 92 cpc (anche con riferimento alla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale); nonché violazione dell ‘ art. 360 n. 5, in relazione anche all ‘ art. 111 Costituzione e dell ‘ art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. per omesso esame di uno specifico fatto decisivo oggetto
di discussione tra le parti con conseguente motivazione solo apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa, nella specie, qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, in punto compensazione delle spese ».
La società ricorrente contesta la decisione con la quale il tribunale ha disposto la compensazione delle spese processuali, sostenendo che la stessa sarebbe priva di una effettiva e logica motivazione e, comunque, non sarebbe conforme a diritto, dal momento che l’opposizione pr oposta dalla Regione Marche era stata ritenuta virtualmente infondata.
Il ricorso è infondato.
1.1 Il tribunale ha rilevato l’avvenuta cessazione della materia del contendere sul merito dell’opposizione in quanto, dopo la proposizione dell’opposizione, il giudice dell’esecuzione aveva chiarito alla creditrice procedente che la ragione per la quale non era stata disposta la vendita di tutti i beni mobili pignorati, ma solo di quelli registrati, era la mancanza in atti del certificato negativo dei privilegi relativamente ai beni non registrati, onde la creditrice aveva provveduto a depositare il predetto certificato e, di conseguenza, lo stesso giudice dell’esecuzione aveva revocato l’ordinanza opposta ed emesso una nuova ordinanza di vendita, comprendente l’intero compendio pignorato.
Il giudice di primo e unico grado ha, quindi, in primo luogo, confermato la necessità del certificato d’iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati, perché ne sia disposta la vendita. Ha, peraltro, rilevato che « in specie, considerato che nel caso che occupa l’ordinanza impugnata ha omesso del tutto di specificare le ragioni della limitazione della messa in vendita ai soli mobili registrati e che, tuttavia, non vi è prova che il certificato di iscrizione dei privilegi fosse stato tempestivamente proAVV_NOTAIOo anteriormente all’udienza di vendita, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti legittimanti la compensazione delle spese
Ric. n. 28994/2022 – Sez. 3 – Ad. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 6
di lite tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introAVV_NOTAIOe dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale ».
1.2 La decisione, contrariamente a quanto sostiene la parte ricorrente, deve ritenersi conforme a diritto e sostenuta da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede.
Il tribunale ha, infatti, evidenziato che il giudice dell’esecuzione, nel disporre la vendita solo di alcuni dei beni pignorati, non aveva chiarito le ragioni per le quali aveva omesso di disporre nel medesimo senso anche in relazione agli altri beni e, dunque, non aveva fatto presente alla creditrice procedente la necessità di integrare la documentazione depositata con la produzione del certificato d’iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati non messi in vendita, onde consentire la vendita anche di questi ultimi.
È evidente che, in tal modo, il tribunale ha inteso, implicitamente ma inequivocabilmente, sottolineare che non era stato inizialmente chiarito se la vendita solo parziale del compendio pignorato doveva ritenersi equivalente ad un rigetto definitivo dell’i stanza di vendita in relazione agli altri beni ovvero solo ad una sospensione della liquidazione degli altri beni, in attesa del deposito della necessaria certificazione sull’eventuali esistenza di privilegi, peraltro regolarmente proAVV_NOTAIOa, benché solamente dopo l’indicazione fornita dallo stesso giudice dell’esecuzione, e che l’equivocità della situazione aveva potuto in qualche modo giustificare l’opposizione della creditrice.
Deve certamente ritenersi che tali considerazioni integrino le gravi ed eccezionali ragioni sufficienti a giustificare la compensazione delle spese processuali, correttamente disposta dal tribunale nella decisione impugnata, sulla base della formulazione d ell’art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante dall’intervento
integrativo della Corte Costituzionale di cui alla Sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, che ne ha dichiarato l’illegittimità, nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, benché non direttamente riconducibili a quelle richieste dalla norma vigente, cioè diverse dalla soccombenza reciproca delle parti, dall’assoluta novità della questione trattata o dal mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti.
1.3 Trattandosi di una valutazione discrezionale riservata al giudice del merito e che per giunta, nella specie, non può considerarsi affatto irragionevole o priva di una effettiva motivazione, essa non può ritenersi sindacabile nella presente sede e, comunque, appare condivisibile, a giudizio della Corte.
Il ricorso è rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso;
-condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’ente controricorrente, liquidandole in complessivi € 1.800,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.
Ric. n. 28994/2022 – Sez. 3 – Ad. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o
improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-