Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9002 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9002 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28214/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato
-controricorrenti –
Avverso la sentenza n. 945/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE DI APPELLO DI SALERNO, depositata il 14 luglio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE
pronunciando a seguito di rinvio disposto da questa Corte con la ordinanza 30 marzo 2018, n. 7891 ed in conseguenza di riassunzione RAGIONE_SOCIALEa controversia ad istanza del RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, la decisione in epigrafe indicata ha accolto l’opposizione alla esecuzione dispiegata dalla RAGIONE_SOCIALE avverso una cartella di pagamento (per un importo complessivo di oltre tre milioni di euro) emessa per il recupero di un contributo pubblico dapprima erogato alla società e poi revocato dal RAGIONE_SOCIALE;
per quanto ancora qui d’interesse, la Corte salernitana, disatteso il motivo relativo all’omessa notificazione di un atto prodromico alla cartella esattoriale e ritenuta la legittimazione RAGIONE_SOCIALE‘ente erogatore del contributo a procedere nelle forme RAGIONE_SOCIALEa riscossione a mezzo ruolo, ha dichiarato l’insussistenza del credito azionato, in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa dichiarata illegittimità del decreto ministeriale di revoca del contributo. compensando tra le parti le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio;
ricorre per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a due motivi, cui resistono, con unitario controricorso, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE;
parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa;
a ll’esito RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di cui al secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato che
il primo motivo, per violazione RAGIONE_SOCIALEe norme in tema di disciplina RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e per anomalia motivazionale, censura la disposta compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese dei quattro gradi di giudizio;
assume il ricorrente, in sintesi, l’infondatezza dei « giusti motivi » esposti nella gravata pronuncia, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘integrale accoglimento RAGIONE_SOCIALEa opposizione e RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza di profili di complessità RAGIONE_SOCIALEa vicenda, denunciando altresì l’inconsistenza RAGIONE_SOCIALEa trama argomentativa svolta dal giudice territoriale, concretante mere formule di stile;
la doglianza va disattesa;
a suffragio RAGIONE_SOCIALEa praticata deroga al principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza, la sentenza qui impugnata, premessa l’applicabilità ratione temporis RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 , secondo comma, cod. proc. civ. nella versione introdotta dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263 (per essere la lite pendente dall’anno 2003), ha giustificato la compensazione per « la complessità RAGIONE_SOCIALEa vicenda in uno all’accoglimento soltanto di uno dei motivi di opposizione ed alla condotta processuale RAGIONE_SOCIALE‘attore in riassunzione che ha genericamente curato la propria difesa »;
detta pronuncia, pur con le emende e le precisazioni di cui in appresso, merita conferma;
va innanzitutto chiarito che alla fattispecie trova applicazione, diversamente da quanto affermato dal giudice territoriale, l’originario disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (che così recitava: « se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti »), nella formulazione anteriore alle modificazioni apportate dalla legge n. 263 del 2005, queste ultime (consistenti nella previsione RAGIONE_SOCIALEa esplicita indicazione dei giusti motivi nella motivazione) operando soltanto per i giudizi promossi a far data dal 1° marzo 2006;
ciò posto, per indirizzo ermeneutico espresso da questa Corte nella sua composizione tipica di organo RAGIONE_SOCIALEa nomofilachia, il provvedimento di compensazione parziale o totale RAGIONE_SOCIALEe spese per giusti motivi, pur nel regime anteriore a quello introdotto dalla legge n. 263 del 2005, deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine,
non è necessaria l’ adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici RAGIONE_SOCIALEo stesso siano chiaramente desumibili dal complesso RAGIONE_SOCIALEa motivazione adottata (così Cass., Sez. U, 30/07/2008, n. 20598; conf., ex multis, Cass. 31/07/2009, n. 17868; Cass. 04/02/2015, n. 1997);
in siffatto ordito normativo, la statuizione di compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese – riservata al prudente, ma comunque motivato, apprezzamento del giudice di merito -può essere censurata con ricorso per cassazione se le spese siano poste (anche soltanto parzialmente) a carico RAGIONE_SOCIALEa parte totalmente vittoriosa oppure quando la motivazione sia illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale (oltre agli arresti sopra citati, cfr., specificamente, Cass. 02/12/2010, n. 24531; Cass. 17/05/2012, n. 7763);
così tracciato il perimetro RAGIONE_SOCIALEa valutazione consentita a questa Corte, la impugnata statuizione di compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese è conforme a diritto e resiste alle sollevate critiche, quantunque meritevole di opportuna correzione RAGIONE_SOCIALEa motivazione:
dalla trama argomentativa sviluppata dal giudice di merito, innanzi trascritta, devono essere espunti l’illogico riferimento alla blanda cura RAGIONE_SOCIALE‘attività difensiva connotante la condotta processuale RAGIONE_SOCIALE‘attore in riassunzione (tale essendo invero la parte opposta soccombente, non quella opponente vittoriosa) e l’evocata « complessità RAGIONE_SOCIALEa vicenda », formula generica, anodina e meramente apparente, ove non corredata da più pregnanti specificazioni;
è invece corretta l’argomentazione che principalmente sorregge il dictum – concernente « l’accoglimento soltanto di uno dei motivi di opposizione », gli altri risultando disattesi;
secondo la configurazione oramai costantemente invalsa nella giurisprudenza di legittimità, l ‘opposizione all’esecuzione è giudizio a natura eterodeterminata, nel quale cioè ciascuno dei motivi dedotti
integra un distinto ed autonomo fatto costitutivo RAGIONE_SOCIALE‘ine sistenza del contestato diritto a procedere, sicché il mutamento di uno di essi configura introduzione di domanda nuova inammissibile (di recente, Cass. 10/11/2023, n. 31363; Cass. 06/04/2022, n. 11237; in parte motiva, esaustivamente, Cass., Sez. U, 21/09/2021, n. 25478; Cass., Sez. U, 14/12/2020, n. 28387; cfr., ancora, Cass. 26/05/2020, n. 9719; Cass. 03/09/2019, n. 21996; Cass. 28/06/2019, n. 17441);
sulla base di questa premessa, l’accoglimento di uno dei motivi di opposizione e il rigetto di altri, traducendosi in un contrapposto esito di differenti ed autonome domande di tutela proposte dall’opponente, ben può giustificare ragione per la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese, ravvisandosi reciproca soccombenza RAGIONE_SOCIALEe parti in lite;
sotto tale profilo, dunque, la motivazione qui contestata non appare né illogica né contraddittoria;
disatteso il primo motivo di ricorso, resta assorbito lo scrutinio del secondo, con cui è stata richiesta a questa Corte, quale corollario RAGIONE_SOCIALE‘anelata cassazione senza rinvio RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, la determinazione RAGIONE_SOCIALE‘entità RAGIONE_SOCIALEe spese afferenti ai vari gradi di giudizio;
il ricorso è rigettato;
il tenore RAGIONE_SOCIALEa decisione qui adottata, con la parziale correzione RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa pronuncia impugnata, giustifica l’integrale compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese del presente grado;
a tteso l’esito del ricorso, va dato atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13;
p. q. m.
Rigetta il ricorso.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione