Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2499 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 2499 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 2183-2021 proposto da:
NOME COGNOME in proprio e in qualità di procuratrice di STETIC NOME, NOME COGNOME tutti in qualità di eredi di NOME COGNOME elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9730/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 06/07/2020 R.G.N. 10318/2019;
Oggetto
OPPOSIZIONE ATTI ESEC. SPESE
R.G.N. 2183/2021
Ud.13/12/2024 CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
I ricorrenti impugnano una sentenza del Tribunale di Roma adottata in sede di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; detta pronuncia ha accolto l’opposizione dei medesimi ricorrenti e ha annullato un provvedimento che a sua volta aveva dichiarato la nullità dell’esecuzione intrapresa da questi con un pignoramento presso terzi nei confronti dell’INPS. I ricorrenti si dolgono che la sentenza avrebbe erroneamente compensato le spese di lite.
Avverso detta sentenza i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con impugnazione affidata a due motivi.
L’INPS si è costituita con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
La parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ..
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 13/12/2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 92 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. e allegano l’ illegittimità della sentenza nella parte in cui avrebbe compensato le spese. In proposito deducono l’ assenza di motivazione e affermano che mancherebbero nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni necessarie per escludere la condanna alle spese ai sensi de ll’art. 92 c.p.c ..
Con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono l’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. . Secondo i ricorrenti ai
fini della compensazione era necessaria una motivazione ampia ed esaustiva circa la pretesa sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione, motivazione che sarebbe mancata.
I due motivi possono essere esaminato congiuntamente, perché entrambi attinenti alla motivazione della decisione sulle spese di lite effettuata dalla sentenza, e, in disparte i profili di inammissibilità del secondo motivo (cfr. per tutte Cass. s.u. n. 8053 del 2014) sono comunque infondati.
3.1. L’ art. 92, secondo comma, c.p.c., per come definito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero se concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione.
3.2. Orbene, la sentenza indica specifiche ragioni per la compensazione: la novità assoluta della questione trattata atteso che ai fini della decisione era stata necessaria l’ applicazione di normativa di derivazione europea e normativa di diritto straniero; la circostanza che all’origine della causa vi era stato il rilievo officioso del giudice di una possibile causa di nullità della procura e della esecuzione intrapresa nonché la sussistenza di precedenti contrasti di giurisprudenza nella sezione.
3.3. Ad avviso del Collegio la motivazione circa la compensazione delle spese, o meglio si trattava di irripetibilità delle spese di lite in difetto di costituzione dell’INPS innanzi al Tribunale di Roma, è sussistente e non elusiva, si articola nei passaggi e nelle circostanze riportate, dette circostanze (l’applicazione di normativa di diritto straniero, il rilievo officioso
della nullità della procura e la sussistenza di precedenti contrasti nella giurisprudenza della sezione) non sono state negate nella loro ricorrenza dai ricorrenti essendone contestato essenzialmente il rilievo ai fini dell’applicazione dell’art. 92, secondo comma, c.p.c.. Non sussiste, pertanto, alcuna omissione di motivazione. La decisione del Tribunale di Roma è anche priva di profili di illogicità e incoerenza atteso che ricollega in modo puntuale alle descritte circostanze la riconducibilità della fattispecie al disposto della norma ritenendolo integrato in via diretta.
3.4. Occorre, peraltro, tenere conto di consolidati principi di diritto che, nella materia, affermano: in tema di spese processuali, le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità (Cass. 21/05/2024, n. 14036). Ed ancora: in tema di spese legali, la compensazione per gravi ed eccezionali ragioni, sancita dall’art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009 ( ratione temporis applicabile), nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente. Tuttavia, il sindacato della Corte di cassazione non può giungere sino a misurare gravità ed eccezionalità, al di là delle ipotesi in cui all’affermazione del
giudice non corrispondano le evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata (Cass. 16/05/2022, n. 15495).
3.5. Nel caso della sentenza impugnata la motivazione circa la compensazione delle spese è ancorata, in modo logico e coerente, ad evidenze di causa nemmeno contestate dai ricorrenti; ogni ulteriore apprezzamento circa la misura della gravità e delle eccezionalità delle circostanze è precluso a questa Corte rimanendo riservato alla valutazione del giudice di merito. Per questa via il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti al pagamento nei confronti dell’INPS delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.200,00 (milleduecento) oltre ad euro 200,00 per esborsi ed accessori come per legge;
a i sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a n orma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, del 13