Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2499 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 2499  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 2183-2021 proposto da:
NOME  in  proprio  e  in  qualità  di  procuratrice  di STETIC ANICA, NOME, tutti in qualità di eredi di NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,  in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato  in  ROMA,  INDIRIZZO,  presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati  NOME,  NOME  COGNOME,  NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente – avverso  la  sentenza  n.  9730/2020  del  TRIBUNALE  di  ROMA, depositata il 06/07/2020 R.G.N. 10318/2019;
Oggetto
OPPOSIZIONE ATTI ESEC. SPESE
R.G.N. 2183/2021
Ud.13/12/2024 CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che:
 I  ricorrenti  impugnano  una  sentenza  del  Tribunale  di Roma adottata in sede di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; detta pronuncia ha accolto l’opposizione dei medesimi ricorrenti e ha annullato un provvedimento che a sua volta  aveva  dichiarato la  nullità  dell’esecuzione  intrapresa  da questi con un pignoramento presso terzi nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. I  ricorrenti si dolgono che la sentenza avrebbe erroneamente compensato le spese di lite.
Avverso detta sentenza i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con impugnazione affidata a due motivi.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
 La  parte  ricorrente  ha  depositato  memoria  ai  sensi dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ..
 Il  ricorso  è  stato  trattato  dal  Collegio  nella  camera  di consiglio del 13/12/2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 92 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. e allegano l’ illegittimità della sentenza nella parte in cui avrebbe compensato le spese. In proposito deducono l’ assenza di motivazione e affermano che mancherebbero nella motivazione  le  gravi  ed  eccezionali  ragioni  necessarie  per escludere la condanna alle spese ai sensi de ll’art. 92 c.p.c ..
 Con  il  secondo  motivo  di  impugnazione  i  ricorrenti deducono l’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa  un  fatto  controverso  e  decisivo  per  il  giudizio  ai  sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. . Secondo i ricorrenti ai
fini della compensazione era necessaria una motivazione ampia ed esaustiva circa la pretesa sussistenza delle gravi ed eccezionali  ragioni  idonee  a  giustificare  la  compensazione, motivazione che sarebbe mancata.
I due motivi possono essere esaminato congiuntamente, perché entrambi attinenti alla motivazione della decisione sulle spese di lite effettuata dalla sentenza, e, in disparte i profili di inammissibilità del secondo motivo (cfr. per tutte Cass. s.u. n. 8053 del 2014) sono comunque infondati.
3.1.  L’ art.  92,  secondo  comma,  c.p.c.,  per  come  definito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per  intero,  se  vi  è  soccombenza  reciproca ovvero  nel  caso  di assoluta  novità  della  questione  trattata  o  mutamento  della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero  se concorrono  altre  gravi  ed  eccezionali  ragioni,  esplicitamente indicate nella motivazione.
3.2. Orbene, la sentenza indica specifiche ragioni per la compensazione: la novità assoluta della questione trattata atteso che ai fini della decisione era stata necessaria l’ applicazione di normativa di derivazione europea e normativa di diritto straniero; la circostanza che all’origine della causa vi era stato il rilievo officioso del giudice di una possibile causa di nullità della procura e della esecuzione intrapresa nonché la sussistenza di precedenti contrasti di giurisprudenza nella sezione.
3.3. Ad avviso del Collegio la motivazione circa la compensazione delle spese, o meglio si trattava di irripetibilità delle spese di lite in difetto di costituzione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE innanzi al Tribunale di Roma, è sussistente e non elusiva, si articola nei passaggi e nelle circostanze riportate, dette circostanze (l’applicazione di normativa di diritto straniero, il rilievo officioso
della nullità della procura e la sussistenza di precedenti contrasti nella giurisprudenza della sezione) non sono state negate nella loro ricorrenza dai ricorrenti essendone contestato essenzialmente il rilievo ai fini dell’applicazione dell’art. 92, secondo comma, c.p.c.. Non sussiste, pertanto, alcuna omissione di motivazione. La decisione del Tribunale di Roma è anche priva di profili di illogicità e incoerenza atteso che ricollega in modo puntuale alle descritte circostanze la riconducibilità della fattispecie al disposto della norma ritenendolo integrato in via diretta.
3.4. Occorre, peraltro, tenere conto di consolidati principi di diritto che, nella materia, affermano: in tema di spese processuali, le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità (Cass. 21/05/2024, n. 14036). Ed ancora: in tema di spese legali, la compensazione per gravi ed eccezionali ragioni, sancita dall’art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009 ( ratione temporis applicabile), nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente. Tuttavia, il sindacato della Corte di cassazione non può giungere sino a misurare gravità ed eccezionalità, al di là delle ipotesi in cui all’affermazione del
giudice non corrispondano le evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata (Cass. 16/05/2022, n. 15495).
3.5. Nel caso della sentenza impugnata la motivazione circa la  compensazione  delle  spese  è  ancorata,  in  modo  logico  e coerente,  ad  evidenze  di  causa  nemmeno  contestate  dai ricorrenti;  ogni  ulteriore  apprezzamento  circa  la  misura  della gravità  e  delle  eccezionalità  delle  circostanze  è  precluso  a questa Corte rimanendo riservato alla valutazione del giudice di merito.  Per  questa  via  il  ricorso  è  infondato  e  deve  essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti al pagamento nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.200,00 (milleduecento) oltre ad euro 200,00 per esborsi ed accessori come per legge;
a i  sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di  contributo  unificato  pari  a  quello  previsto  per  il  ricorso  a n orma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto .
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio,  del  13