Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31148 Anno 2023
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31148 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2023
composta dai signori magistrati:
Oggetto:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.)
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliera
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
Ad. 25/10/2023 C.C.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
R.G. n. 18206/2021
ha pronunciato la seguente
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 18206 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto
da
NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’avvocato NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: NUMERO_DOCUMENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore ,
-intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 2914/2021, pubblicata in data 18 febbraio 2021;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 25 ottobre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso una cartella di pagamento
notificatale dall’agente della riscossione avente ad oggetto crediti iscritti a ruolo da Roma Capitale, per sanzioni amministrative derivanti da infrazioni al codice della strada.
L’opposizione è stata accolta dal Giudice di Pace di Roma, che ha ritenuto prescritti i crediti iscritti a ruolo e ha condannato il solo agente della riscossione al pagamento delle spese di causa, compensandole, invece, nei rapporti con Roma Capitale.
Il Tribunale di Roma ha confermato la decisione di primo grado, rigettando l’appello proposto dall’opponente vittoriosa , in relazione alla compensazione delle spese nei rapporti con Roma Capitale.
Ricorre la COGNOME, sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso Roma Capitale.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ altro ente intimato.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione.
Ragioni della decisione
Può prescindersi dall’esame di ogni altra questione ( pure se relativa alla regolarità della procura difensiva della ricorrente), in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso.
Con l’unico motivo , si denunzia « violazione o falsa applicazione degli artt. 91-92-97 c.p.c. con riferimento alla compensazione delle spese nel rapporto processuale tra NOME da una parte e Roma Capitale dall’altra in relazione all’ art. 360 n. 3 c.p.c. ».
La ricorrente contesta la statuizione di compensazione delle spese nei rapporti con Roma Capitale, ente creditore totalmente soccombente nel merito dell’opposizione, sostenendo che
sarebbe stato violato l’art. 92, comma 2, c.p.c., in quanto non ricorrerebbero gravi ed eccezionali ragioni, idonee a sostenerla, come previsto da detta norma.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La compensazione delle spese di lite, nonostante la totale soccombenza dell’ente creditore sul merito dell’opposizione, risulta adeguatamente motivata dal tribunale, quale giudice di secondo grado, sul rilievo che la prescrizione del credito iscritto a ruo lo era stata determinata dalla negligenza dell’agente della riscossione, che non aveva provveduto tempestivamente ad agire in via esecutiva e non aveva neanche posto in essere idonei atti interruttivi, mentre l’ente creditore aveva regolarmente provveduto a notificare i verbali di accertamento delle infrazioni e ad iscrivere tempestivamente a ruolo i relativi crediti.
Deve certamente ritenersi che tali considerazioni integrino le gravi ed eccezionali ragioni sufficienti a giustificare la compensazione delle spese processuali, correttamente disposta dal tribunale nella decisione impugnata, sulla base della formulazione dell’art. 92 , comma 2, c.p.c., come risultante dall’intervento integrativo della Corte Costituzionale di cui alla Sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, che ne ha dichiarato l’illegittimità, nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto legge 12 sette mbre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, benché non direttamente riconducibili a quelle richieste dalla norma vigente, cioè diverse dalla soccombenza reciproca delle parti, dall’assoluta novità della questione trattata o dal mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti (sulla possibilità di valutare in modo diversificato la conAVV_NOTAIOa dell’ente creditore e quella dell’agente della riscossione, in caso di accoglimento dell’opposizione avverso
l’esecuzione a mezzo ruolo, ai fini della pronuncia sulle spese processuali, cfr., del resto, ex multis : Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15390 del 13/06/2018, Rv. 649058 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14502 del 09/07/2020, Rv. 658510 -01).
Neppure gli argomenti sviluppati nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c. offrono elementi idonei a superare tali conclusioni.
2. Il ricorso è rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso;
-condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell ‘ente controricorrente, liquidandole in complessivi € 600,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in camera di consiglio, in data 25 ottobre 2023.