Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26954 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26954 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7279/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE NOME (CODICE_FISCALE), che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il DECRETO RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO DI PERUGIA n. 140/2022 depositata il 07/11/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
Con ricorso ex art. 3 legge n. 89/2001 NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME convenivano innanzi alla Corte d’Appello di Perugia il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE chiedendo il riconoscimento di un’equa riparazione per la irragionevole durata di un procedimento, parimenti in materia di equa riparazione, protrattosi per oltre nove anni (dicembre 2011 – febbraio 2021), per tre effettivi gradi di giudizio, definito con liquidazione a ciascun ricorrente RAGIONE_SOCIALE somma di € . 1.500,00.
1.1. Il Consigliere Delegato dal Presidente RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello liquidava a ciascun ricorrente la somma di € . 2.000,00.
Il decreto veniva impugnato dal RAGIONE_SOCIALE per aver il giudice del monitorio liquidato una somma a ristoro del danno non patrimoniale superiore rispetto a quella riconosciuta nel giudizio presupposto, in violazione dell’art. 2bis , comma 3, legge n. 89/2001.
Il giudice dell’opposizione, con il decreto n. 227/2022, accoglieva l’istanza riducendo la somma del ristoro ad € . 1.500,00 e, come evidenziato da parte opposta, riconosceva altresì la maggiorazione degli interessi dal dovuto all’effettivo soddisfo, pari ad € . 106,72. Infine, compensava le spese di lite del grado, in ragione dell’accoglimento dell’opposizione con le rettifiche prospettate da parte opposta.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrevano per la cassazione del provvedimento, affidando il ricorso ad un unico motivo illustrato da memoria.
Resisteva il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE depositando controricorso.
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo i ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione di legge -Art. 92, cod. proc. civ. In tesi: a) le parti private non sono soccombenti nel giudizio a quo, in quanto la loro domanda -seppure parzialmente ridotta rispetto alla liquidazione stabilita in sede monitoria -è stata comunque accolta; b) la liquidazione dell’indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte per l’applicazione, da parte del giudice dell’opposizione, di un moltiplicatore annuo diverso da quello invocato dall’attore, non integra un’ipotesi di accoglimento parziale RAGIONE_SOCIALE domanda che legittima la compensazione delle spese. Sì che la compensazione integrale delle spese di lite del procedimento di opposizione disposta dal decreto impugnato risulta illegittima ed ingiusta.
1.1. Il motivo è infondato.
Devono ritenersi inconferenti rispetto al caso di specie i precedenti proposti in ricorso (Cass. n. 686 del 2022; Cass. Sez. 2, n. 8555/2023 del 27/3/2023, riportata in memoria), ove si discuteva RAGIONE_SOCIALE liquidazione dell’indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte per l’applicazione, da parte del giudice, di un moltiplicatore annuo diverso da quello invocato dall’attore: in tali ipotesi, la ratio per cui questa Corte ha escluso che l’accoglimento parziale RAGIONE_SOCIALE domanda possa legittimare la compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 92, comma 2 cod. proc. civ. sta in ciò, che «in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l’indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione RAGIONE_SOCIALE parte».
1.2. Nel caso che ci occupa, diversamente da quanto sopra argomentato, la quantificazione del danno da eccessiva durata del procedimento è addirittura prevista per legge, ex art. 2bis , comma 3, legge n. 89/2001, sì che il secondo procedimento COGNOME e la sua
conclusione in termini di diminuzione RAGIONE_SOCIALE liquidazione del ristoro ad € . 1.500,00 oltre interessi (rispetto a € . 2.000,00 riconosciuti dal giudice del monitorio) derivano, appunto, dall’applicazione del criterio predeterminato dalla legge, nella parte in cui impone che la misura dell’indennizzo, anche in deroga al comma 1, non possa essere in ogni caso superiore a quello del diritto accertato dal giudice (pari appunto ad € . 1.500,00 nel giudizio presupposto).
Ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., anche nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale, il giudice di merito, in caso di accoglimento parziale di una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, ossia di accoglimento per un importo inferiore, può ravvisare una soccombenza reciproca, agli effetti dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. e, perciò, compensare le spese di lite sulla base di una valutazione discrezionale, fondata sul principio di causalità, che resta sottratta al sindacato di legittimità (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 18183 del 24/06/2021, Rv. 661665 – 01). Pertanto, in caso di accoglimento parziale RAGIONE_SOCIALE domanda, il giudice può, ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa (in termini: Cass. Sez. L, Ordinanza n. 1325 del 2023; Cass. Sez U, n.32061 del 2022), spettando, quindi, al giudice del merito valutare la misura RAGIONE_SOCIALE compensazione. La norma non consente la condanna RAGIONE_SOCIALE parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore RAGIONE_SOCIALE parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.
1.3. Confermata la soccombenza reciproca nel caso di specie, la compensazione effettuata dalla Corte territoriale, pertanto, deve ritenersi legittimamente disposta.
In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso, liquida le spese secondo soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE controricorrente, che liquida in €. 743,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda