Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21775 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21775 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/08/2024
SPESE DI LITE -COMPENSAZIONE -MOTIVAZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26584/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentata e difesa dell’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
NOME, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente –
nonché contro RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE
-intimato –
Avverso la sentenza n. 6619/2022 del TRIBUNALE DI NOME, depositata il giorno 2 maggio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 24 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME propose innanzi il Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE opposizione avverso una cartella di pagamento, causalmente ascritta a sanzioni amministrative irrogate dal RAGIONE_SOCIALE, deducendo l’estinzione della pretesa creditoria per prescrizione;
all’esito del giudizio di prime cure, l’adita A.G. rigettò l’opposizione , condannando -per quanto qui interessa l’attore alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE;
NOME COGNOME interpose appello limitatamente a quest’ultima statuizione, asserendo la illegittimità della condanna alle spese di lite in quanto il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE si era costituito in giudizio a mezzo di proprio funzionario delegato;
la decisione in epigrafe indicata ha accolto l’appello, riformando la sentenza nel solo capo di condanna alle spese in favore del RAGIONE_SOCIALE, ma ha compensato le spese del grado di impugnazione;
NOME COGNOME ricorre per cassazione, articolando un motivo, cui resiste, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE Capitale, mentre non svolge difese nel giudizio di legittimità l’RAGIONE_SOCIALE;
i l Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato che
l ‘unico motivo censura, per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di appello : si deduce, in sintesi, che l’unica doglianza posta a suffragio dell’appello, concernente la condanna alle spese in favore dell’ente comunale, sia stata interamente accolta, sicché all’appellante, del tutto vittoriosa, spettava la refusione RAGIONE_SOCIALE spese del grado, nel quale, peraltro, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva pretestuosamente resistito;
il motivo è inammissibile;
r.g. n. 26584/2022 Cons. est. NOME AVV_NOTAIO
la gravata sentenza ha ravvisato eccezionali ragioni giustificanti la compensazione « tenuto conto della circostanza che l’opposizione è stata respinta nel merito, che la COGNOME è stata condannata anche per responsabilità aggravata e del fatto che solo un motivo di censura mosso alla sentenza di prime cure è risultato fondato »;
si tratta, come è evidente, di una pluralità di rationes decidendi , ovvero della postulazione, ad opera del giudicante, di vari argomenti, ciascuno dei quali, isolatamente apprezzato, idoneo a fondare la statuizione resa, talché, ove in astratta ipotesi espunto uno di essi, non risulta m inato, nella sua concludenza, l’impianto motivazionale ;
ciò posto, la doglianza della ricorrente, sopra riportata, si incentra unicamente sul carattere integrale dell’accoglimento dell’appello (ovvero sul fatto che esso si sostanziasse in un’unica censura) senza rivolgere notazione critica alcuna alle altre giustificazioni (la condanna per responsabilità aggravata dell’appellante, la reiezione nel merito della domanda di tutela dalla stessa avanzata) poste invece – in maniera conforme a diritto o meno, non è qui possibile sindacare in difetto di specifica censura – a base della pronuncia di compensazione;
orbene, è noto che qualora la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna RAGIONE_SOCIALE quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (orientamento consolidato: tra le tantissime, cfr. Cass. 05/02/2024, n. 3224; Cass. 14/08/2020, n. 17182; Cass. 18/04/2019, n. 10815; Cass. 27/07/2017, n. 18641; Cass. 21/06/2017, n. 15350);
il ricorso è inammissibile;
il regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità segue la soccombenza;
atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente alla refusione in favore di parte controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura di euro 800 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione