Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 19534 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 19534 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 29009-2022 proposto da:
COGNOME NOME, nella qualità di erede di NOME COGNOME, domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentato e difesa dall’ AVV_NOTAIO COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante ‘ pro tempore ‘ , elettivamente domiciliata in Roma, presso l’area legale territoriale centro della società, in INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO;
contro
ricorrente –
nonché contro
Oggetto
OPPOSIZIONE ATTI ESECUTIVI
Spese di lite
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/02/2024
Adunanza camerale
RAGIONE_SOCIALE-ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE; BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SRAGIONE_SOCIALEP.A., UNICREDIT RAGIONE_SOCIALE;
– intimati –
Avverso la sentenza n. 8712/2021 del Tribunale di Roma, depositata in data 01/06/2022;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 28/02/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, nella qualità di erede di NOME COGNOME, ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 8712/22, del 1° giugno 2022, del Tribunale di Roma, che accogliendone l’opposizione agli atti esecutivi proposta nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, ha compensato integralmente tra di essi le spese di lite.
Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di essersi opposto, ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., all’ordinanza del 27 luglio 2018 con cui il giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Roma aveva dichiarato la nullità, per supposta inesistenza della procura da esso COGNOME conferita al proprio difensore, dell’atto di pignoramento mobiliare presso terzi (società RAGIONE_SOCIALE, Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. e Unicredit S.p.a.), nonché, di conseguenza l’improcedibilità dell’esecuz ione promossa nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE.
Accolta l’opposizione, l’adito giudicante motivava l’integrale compensazione delle spese di lite, quanto al rapporto processuale tra il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, sul presupposto ‘dell’intervenuto mutamento della giurisprudenza di Sezione’ in ordine alla validità della procura alle liti.
Avverso la sentenza del Tribunale capitolino ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME, sulla base -come detto -di due motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
Nell’evidenziare di essere risultato, all’esito del giudizio ex art. 617 cod. proc. civ., totalmente vittorioso, il COGNOME si duole del fatto che il Tribunale di Roma abbia disposto la compensazione delle spese giudiziali in assenza di quelle ‘gravi ed eccezionali ragioni’ -le sole alle quali, ormai, conferisce rilievo il vigente testo dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. da identificarsi, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in una ‘situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso’.
3.2. Il secondo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. -‘omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio’.
Lamenta l’odierno ricorrente il carattere ‘sostanzialmente aberrante’ della motivazione della disposta compensazione delle spese di lite, facendo riferimento ad un ‘mutamento della giurisprudenza di Sezione’.
Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o comunque rigettata, sollevando, in via preliminare, eccezione di nullità della notifica del ricorso, perché effettuata presso la casella di posta elettronica non del procuratore costituito, ma della stessa parte.
Sono rimasti solo intimati l ‘RAGIONE_SOCIALE e le società B anca Nazionale del Lavoro e Unicredit.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa l’eccezione di nullità della notificazione del ricorso, sollevata dalla controricorrente RAGIONE_SOCIALE.
8.1. Deve, infatti, darsi seguito al principio secondo cui la notifica del ricorso per cassazione alla parte personalmente, e non al suo procuratore, determina la nullità della notificazione, ‘sanabile ex art. 291, comma 1, cod. proc. civ. con la sua rinnovazione, oppure ‘ -come nel caso di specie -‘ con l’intervenuta costituzione della parte destinataria, a mezzo del controricorso, secondo la regola generale dettata dall’art. 156, comma 2, cod. proc. civ., applicabile anche al giudizio di legittimità’ (cfr ., da ultimo, Cass. Sez. Lav., ord. 17 ottobre 2017, n. 24450, Rv. 646202-01). E, nella specie, la destinataria della notifica irritualmente eseguita si è pienamente difesa, nelle forme previste per il rito del giudizio cui l’atto pur invalidamente notificato -era inteso dar luogo.
Ciò premesso, il ricorso va accolto, nei limiti di seguito indicati.
9.1. Il primo motivo è fondato.
9.1.1. Invero, in linea generale, deve ribadirsi come il potere del giudice di compensare le spese di lite presenti natura discrezionale, sicché il sindacato di questa Corte, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (da ultimo, Cass. Sez. 5, ord. 17 aprile 2019, n. 10685, Rv. 65354101), ‘per cui vi esula, rientrando nel potere discreziona le del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi’ (tra le altre, Cass. Sez. 6-3, ord. 17 ottobre 2017, n. 24502, Rv. 64633501; nello stesso senso anche Cass. Sez. 1, ord. 4 agosto 2017, n. 19613, Rv. 64518701), e ciò ‘in ragione della «elasticità» costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, «non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese» in favore della parte vittoriosa’ (così Cass. Sez. 6-3, ord. 26 luglio 2021, n. 21400, Rv. 662213-01, che richiama Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157).
Nondimeno, resta ‘censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione’, risultando suscettibile di cassazione la ‘motiv azione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea’ (così, in motivazione, Cass. Sez. 6 -3, ord. 3 luglio 2019, n. 17816, Rv. 654447-01).
Tale, appunto, è l’evenienza verificatasi nel caso che occupa, per le ragioni di seguito illustrate.
Al riguardo, deve preliminarmente osservarsi che -essendo stato il presente giudizio instaurato avverso un provvedimento del 27 luglio 2018 -trova applicazione ‘ ratione temporis ‘ il testo dell’art. 92 cod. proc. civ. come modificato dall’art. 13, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché ‘integrato’ in forza della sentenza ‘additiva’ della Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77.
La compensazione delle spese -oltre che per soccombenza reciproca -è, dunque, prevista solo ‘nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti’, ovvero in presenza (grazie, appunto, al l’intervento della Corte delle leggi) di ‘analoghe’ gravi ed eccezionali ragioni.
Orbene, secondo quanto già affermato da questa Corte, tali ‘a naloghe ‘ gravi ed eccezionali ragioni sono da ravvisare ‘nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni’ (cioè, quelle trattate in giudizio) ‘di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.’ (cfr. Cass. Sez. 6 -2, ord. 18 febbraio 2019, n. 4696, Rv. 652795-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-5, ord. 18 febbraio 2020, n. 3977, Rv. 656993-01).
Alle stesse, dunque, non è riconducibile un (peraltro, neppure meglio precisato) mutamento di indirizzo giurisprudenziale della ‘sezione’ del Tribunale di Roma, se non altro di per sé solo considerato, donde l’ipotizzato accoglimento del primo motivo di ricorso.
9.2. Il secondo motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo.
In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata in relazione, rinviando al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, per la decisione sul