Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30680 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30680 Anno 2025
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6677/2025 R.G. proposto da : COGNOME, elettivamente domiciliato in PARMA, INDIRIZZO , presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro RAGIONE_SOCIALE,
-intimato- avverso SENTENZA TRIBUNALE PARMA n. 70/2025 depositata il 20/01/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, già difensore di fiducia di NOME COGNOME, proponeva opposizione contro il provvedimento di liquidazione del compenso del G.U.P. presso il Tribunale di Parma, in data 13 agosto 2024.
Con l’ordinanza impugnata il medesimo Tribunale accoglieva l’opposizione, riconoscendo all’COGNOME la somma di € 1.008,67 oltre accessori, ma compensava le spese di quest’ultim o, ‘ Attesa la particolare natura del procedimento in oggetto, considerato che la liquidazione di cui al provvedimento impugnato risultava comunque conforme al protocollo siglato tra Tribunale di Parma ed RAGIONE_SOCIALE, e tenuto conto che controparte non ha resistito nel presente giudizio, si ritiene opportuno prevedere la compensazione integrale delle spese processuali ‘ .
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione NOME, affidandosi ad un unico motivo.
Il Ministero RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale , pur accogliendo l’opposizione, avrebbe erroneamente compensato le spese RAGIONE_SOCIALE stessa, peraltro sulla base di una motivazione erronea, giacché ciò sarebbe stato legittimo soltanto nelle ipotesi legislativamente contemplate, ovvero in caso di reciproca soccombenza e nelle ipotesi specificamente individuate di assoluta novità RAGIONE_SOCIALE questione trattata o mutamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, oltre alla fattispecie introdotta dalla Corte Costituzionale (sentenza 132/2014) di altre analoghe, gravi ed eccezionali ragioni.
La censura è fondata.
In presenza di accoglimento dell’opposizione, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare le spese in favore RAGIONE_SOCIALE parte vittoriosa, non potendosi ritenere sufficiente, per giustificare la decisione di compensarle, il semplice richiamo alla conformità ‘ al protocollo siglato tra Tribunale di Parma ed RAGIONE_SOCIALE ‘ contenuto nel provvedimento impugnato, né potendosi valorizzare la circostanza che l’Amministrazione abbia scelto di non resistere. La compensazione delle spese, infatti, è ammessa soltanto nei limitati casi previsti dall’art. 92, secondo comma, c.p.c., tra i quali comunque non rientra, secondo il più recente orientamento di questa Corte, l’ipotesi dell’accoglimento solo parziale RAGIONE_SOCIALE domanda articolata in unico capo, dovendosi tener conto, al riguardo, del principio secondo cui ‘In tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna RAGIONE_SOCIALE parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore RAGIONE_SOCIALE parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza RAGIONE_SOCIALE altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c.’ (cfr. Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022; Sez. 2, n. 993 del 15 gennaio 2025; Sez. 2, n. 833 del 13 gennaio 2025).
In definitiva, il ricorso va accolto, nei limiti di cui in motivazione, con conseguente cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., con liquidazione a favore del ricorrente RAGIONE_SOCIALE somma di € 350 oltre acc essori per la fase di opposizione.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., liquida a favore di NOME COGNOME, a titolo di spese per il giudizio di opposizione, la somma di € 350 per compensi, oltre rimborso delle spese accessorie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti.
Condanna altresì Ministero RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di NOME COGNOME, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 350 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cpa ed accessori tutti, nonché € 100 per esborsi.
Così deciso in Roma il 12 novembre 2025, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE 2^ Sezione Civile.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME