Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33112 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33112 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7879/2023 R.G. proposto da : COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
NOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE rappresentati e difesi dall’ RAGIONE_SOCIALE che li rappresenta e difende
-controricorrenti- avverso l’ ordinanza del TRIBUNALE BARI n. 10109/2019 depositata il 14/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Il Tribunale di BARI, con l’ordinanza n. 10109/2019, ha accolto integralmente l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso il decreto di rigetto di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, reso in data 25.6.2019 dal Tribunale penale di Bari nell’ambito del procedimento n. 7654/2019 RGNR.
Il giudice di merito, in particolare, ha affermato che la decisione di rigetto ‘al di là RAGIONE_SOCIALEa mera elencazione RAGIONE_SOCIALEa tipologia di reati per i quali è stato condannato il ricorrente (rapina, furto e furto con strappo), il Tribunale penale non ha specificato su quali elementi in concreto abbia ritenuta superata la soglia reddituale indicata dalla disciplina di settore.’ Il Tribunale di Bari ha quindi aggiunto come ciò avesse ancor più rilevanza in considerazione che dalla imputazione RAGIONE_SOCIALE sentenze di condanna emergesse ‘l’esiguità del conquibus e in alcuni casi RAGIONE_SOCIALEa risalenza dei fatti penali’ attribuiti all’odierno ricorrente.
Se ne è dedotto che il ricorrente non avrebbe concretamente potuto vivere in una condizione agiata grazie ai proventi RAGIONE_SOCIALEa sua attività delittuosa, ‘tanto più ove si consideri che la tipologia dei reati contestati appare indice rivelatore di una condizione generale di indigenza’.
Per quel che rileva ancora in questa sede, il giudice di merito ha accolto il ricorso e, dopo aver considerato integrato il contraddittorio solo con l’RAGIONE_SOCIALE, ha per tale ragione compensato le spese del giudizio.
NOME COGNOME impugna la predetta decisione con ricorso affidato ad un motivo. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con l’unico strumento impugnatorio si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 e n. 4. C.p.c. nella parte in cui dispone la
compensazione RAGIONE_SOCIALE spese nonostante l’accoglimento totale del ricorso.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha precisato che ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale, la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso RAGIONE_SOCIALEa soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità RAGIONE_SOCIALEa questione trattata o di mutamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità RAGIONE_SOCIALE situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. (Cass. n. 4696/2019; conf. Cass. n. 3977/2020; Cass. n. 8237/2022).
La decisione del Tribunale di Bari non rispetta il principio innanzi riportato.
L’apodittico ed astratto asserto, infatti, non soddisfa il precetto di legge, siccome interpretato dalla Corte costituzionale, proprio perché da esso non è dato cogliere in cosa sia consistita, in concreto, l’assoluta novità RAGIONE_SOCIALEa questione trattata o l’eventuale mutamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o le sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità RAGIONE_SOCIALE situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata e rinviata al Tribunale di Bari, in persona di diverso magistrato, che statuirà altresì sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la decisione e rinvia al Tribunale di Bari, in persona di diverso magistrato, che statuirà altresì sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME