Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27759 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 27759  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23344/2023 R.G. proposto da: COGNOME  NOME,  che  si  difende  personalmente,  ex  art.86 c.p.c. -domicilio digitale alla PEC: EMAIL–
-ricorrente-
 contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE che  lo  rappresenta  e  difende  ex  lege  -domicilio  digitale  alla  PEC: EMAIL–
-controricorrente-
 nonché contro PROCURATORE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE REPUBBLICA C/O LA CORTE  DI CASSAZIONE
-intimato- avverso  SENTENZA  di  TRIBUNALE  BENEVENTO  n.  2069/2023 depositata il 18/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO aveva chiesto il compenso per l’attività svolta, quale difensore d’ufficio dell’imputato, nel giudizio penale conclusosi con pronuncia ex art.129 c.p.c., anche in relazione alla fase decisoria; il compenso per detta fase, inizialmente negatogli, gli era stato riconosciuto in sede di opposizione dal Tribunale di Benevento (l’importo riconosciuto complessivamente a favore del difensore è stato di € 273,00 per la fase di studio, di € 567,00 per la fase istruttoria e di € 709,00 per la fase decisionale, per un totale di € 1.513,00 che, decurtato di un terzo, aveva portato alla quantificazione di € 1.000,67 oltre oneri di legge): il Giudice dell’opposizione aveva compensato le spese del giudizio <>.
Avverso il provvedimento del Tribunale di Benevento ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, affidandolo a un unico motivo.
Vi è controricorso del RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente lamenta l’intervenuta compensazione delle spese di causa operata dal Giudice dell’opposizione , non supportata, nella sua prospettazione, da una motivazione reale: il ricorrente rileva di conseguenza la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza  ex  art.360  n.3  e  n.4  c.p.c.  in  relazione  alla  violazione degli artt. 91 e 132 n.4 c.p.c., per l’insussistenza di motivi tali da giustificare la compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
Il ricorso è fondato.
Effettivamente il ricorrente è risultato totalmente vincitore all’esito RAGIONE_SOCIALE fase di opposizione ex art.170 DPR n.115/2002, perché l’unico motivo di contestazione, relativo al mancato riconoscimento economico – in sede di liquidazione del compenso prestato nell’ambito di attività difensiva a favore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato – RAGIONE_SOCIALE prestazione svolta nella fase decisionale, pur esitata in una pronuncia ex art.129 c.p.p., era stato accolto.
L’art.92 c.p.c. prevede la possibilità di compensare in tutto o in parte le spese processuali in caso di soccombenza reciproca o per l’assoluta  novità  RAGIONE_SOCIALE  questione  trattata  o  per  mutamento  RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti: a seguito dell’intervento  RAGIONE_SOCIALE  Corte  Cost.,  con  la  sentenza  n.77/2018,  la compensazione totale o parziale delle spese processuali è possibile anche ove sussistano altre <>.
La motivazione fondante la pronuncia di totale compensazione delle spese processuali, offerta dal Tribunale di Benevento, si limita ad evidenziare che <>. Essa è solo apparente, perché in assenza di soccombenza reciproca, il Tribunale di Benevento non dà alcun conto, in concreto, dell’esistenza delle gravi ed eccezionali ragioni giustificanti la decisione presa, apparendo il richiamo generico all’esito e alla natura RAGIONE_SOCIALE controversia mero riferimento di stile (cfr., per spunti di riflessione: Cass. n.1549/2022; Cass. n.273/2023).
La sentenza del Tribunale di Benevento deve pertanto essere cassata, senza rinvio perché la causa può essere decisa nel merito, ex art.384 c.p.c., essendo il criterio RAGIONE_SOCIALE soccombenza il fondamento  dell’imputazione  delle  spese  di  lite  ove  non  siano esposte ragioni che ne giustifichino la deroga.
Il valore RAGIONE_SOCIALE controversia, ai fini dell’individuazione dello scaglione di riferimento, deve essere considerato entro € 1.100,00 (l’importo controverso era pari ad € 709,00, da ridurre di un terzo: la somma complessivamente riconosciuta al ricorrente all’esito RAGIONE_SOCIALE fase di opposizione è stata di complessivi € 1.000,67, oltre oneri di legge). Facendo riferimento ai valori medi dello scaglione di pertinenza, l’importo dovuto per le spese del giudizio di opposizione ex art.170 DPR n.115/2002 è pari a complessivi € 662,00 (€ 131,00 per la fase di studio, € 131 per la fase introduttiva, € 200,00 per la fase istruttoria, € 200,00 per la fase decisionale).
Debbono  pertanto  essere  riconosciuti  a  favore  di  NOME COGNOME, per  il  rimborso  delle  spese  processuali  del  giudizio di opposizione ex art.170 DPR  n.115/2002, € 662,00, oltre al rimborso spese forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge,  ed oltre ad € 125,00 per anticipazioni.
Al  ricorrente  debbono  essere  riconosciute  anche  le  spese  del giudizio di legittimità, per la quantificazione delle quali lo scaglione di riferimento è ancora quello fino ad € 1.100,00 (si controverte in questa sede solo delle spese processuali del giudizio di opposizione, come  sopra  determinate);  si  liquidano  le  spese  del  giudizio  di cassazione in € 678,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario al 15% come per legge ed oltre ad € 100,00 per anticipazioni.
PQM
La Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, accoglie il ricorso, cassa la sentenza del Tribunale di Benevento e  decidendo  nel  merito  ex  art.  384  c.p.c.,  condanna  il  RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  al  rimborso  delle  spese  processuali  del  giudizio svoltosi avanti al Tribunale di Benevento, per l’importo di € 662,00 oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, e oltre ad € 125,00 per anticipazioni;
pone a carico del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità, che quantifica in € 678,00, oltre IVA, CPA e rimborso
forfetario  al  15%  come  per  legge, e  oltre  ad  €  100,00  per anticipazioni.
Così  deciso  in  Roma,  nell’adunanza  in  camera  di  consiglio  del 28.5.2025
Il Presidente NOME COGNOME