Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27759 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27759 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23344/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, che si difende personalmente, ex art.86 c.p.c. -domicilio digitale alla PEC: EMAIL–
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE che lo rappresenta e difende ex lege -domicilio digitale alla PEC: EMAIL–
-controricorrente-
nonché contro PROCURATORE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE REPUBBLICA C/O LA CORTE DI CASSAZIONE
-intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE BENEVENTO n. 2069/2023 depositata il 18/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO aveva chiesto il compenso per l’attività svolta, quale difensore d’ufficio dell’imputato, nel giudizio penale conclusosi con pronuncia ex art.129 c.p.c., anche in relazione alla fase decisoria; il compenso per detta fase, inizialmente negatogli, gli era stato riconosciuto in sede di opposizione dal Tribunale di Benevento (l’importo riconosciuto complessivamente a favore del difensore è stato di € 273,00 per la fase di studio, di € 567,00 per la fase istruttoria e di € 709,00 per la fase decisionale, per un totale di € 1.513,00 che, decurtato di un terzo, aveva portato alla quantificazione di € 1.000,67 oltre oneri di legge): il Giudice dell’opposizione aveva compensato le spese del giudizio <>.
Avverso il provvedimento del Tribunale di Benevento ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, affidandolo a un unico motivo.
Vi è controricorso del RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente lamenta l’intervenuta compensazione delle spese di causa operata dal Giudice dell’opposizione , non supportata, nella sua prospettazione, da una motivazione reale: il ricorrente rileva di conseguenza la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza ex art.360 n.3 e n.4 c.p.c. in relazione alla violazione degli artt. 91 e 132 n.4 c.p.c., per l’insussistenza di motivi tali da giustificare la compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
Il ricorso è fondato.
Effettivamente il ricorrente è risultato totalmente vincitore all’esito RAGIONE_SOCIALE fase di opposizione ex art.170 DPR n.115/2002, perché l’unico motivo di contestazione, relativo al mancato riconoscimento economico – in sede di liquidazione del compenso prestato nell’ambito di attività difensiva a favore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato – RAGIONE_SOCIALE prestazione svolta nella fase decisionale, pur esitata in una pronuncia ex art.129 c.p.p., era stato accolto.
L’art.92 c.p.c. prevede la possibilità di compensare in tutto o in parte le spese processuali in caso di soccombenza reciproca o per l’assoluta novità RAGIONE_SOCIALE questione trattata o per mutamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti: a seguito dell’intervento RAGIONE_SOCIALE Corte Cost., con la sentenza n.77/2018, la compensazione totale o parziale delle spese processuali è possibile anche ove sussistano altre <>.
La motivazione fondante la pronuncia di totale compensazione delle spese processuali, offerta dal Tribunale di Benevento, si limita ad evidenziare che <>. Essa è solo apparente, perché in assenza di soccombenza reciproca, il Tribunale di Benevento non dà alcun conto, in concreto, dell’esistenza delle gravi ed eccezionali ragioni giustificanti la decisione presa, apparendo il richiamo generico all’esito e alla natura RAGIONE_SOCIALE controversia mero riferimento di stile (cfr., per spunti di riflessione: Cass. n.1549/2022; Cass. n.273/2023).
La sentenza del Tribunale di Benevento deve pertanto essere cassata, senza rinvio perché la causa può essere decisa nel merito, ex art.384 c.p.c., essendo il criterio RAGIONE_SOCIALE soccombenza il fondamento dell’imputazione delle spese di lite ove non siano esposte ragioni che ne giustifichino la deroga.
Il valore RAGIONE_SOCIALE controversia, ai fini dell’individuazione dello scaglione di riferimento, deve essere considerato entro € 1.100,00 (l’importo controverso era pari ad € 709,00, da ridurre di un terzo: la somma complessivamente riconosciuta al ricorrente all’esito RAGIONE_SOCIALE fase di opposizione è stata di complessivi € 1.000,67, oltre oneri di legge). Facendo riferimento ai valori medi dello scaglione di pertinenza, l’importo dovuto per le spese del giudizio di opposizione ex art.170 DPR n.115/2002 è pari a complessivi € 662,00 (€ 131,00 per la fase di studio, € 131 per la fase introduttiva, € 200,00 per la fase istruttoria, € 200,00 per la fase decisionale).
Debbono pertanto essere riconosciuti a favore di NOME COGNOME, per il rimborso delle spese processuali del giudizio di opposizione ex art.170 DPR n.115/2002, € 662,00, oltre al rimborso spese forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, ed oltre ad € 125,00 per anticipazioni.
Al ricorrente debbono essere riconosciute anche le spese del giudizio di legittimità, per la quantificazione delle quali lo scaglione di riferimento è ancora quello fino ad € 1.100,00 (si controverte in questa sede solo delle spese processuali del giudizio di opposizione, come sopra determinate); si liquidano le spese del giudizio di cassazione in € 678,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario al 15% come per legge ed oltre ad € 100,00 per anticipazioni.
PQM
La Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, accoglie il ricorso, cassa la sentenza del Tribunale di Benevento e decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., condanna il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al rimborso delle spese processuali del giudizio svoltosi avanti al Tribunale di Benevento, per l’importo di € 662,00 oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, e oltre ad € 125,00 per anticipazioni;
pone a carico del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità, che quantifica in € 678,00, oltre IVA, CPA e rimborso
forfetario al 15% come per legge, e oltre ad € 100,00 per anticipazioni.
Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio del 28.5.2025
Il Presidente NOME COGNOME