Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 543 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 543 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
Oggetto: Compenso professionale
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28934/2020 R.G. proposto da COGNOME rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c. oltre che dall’Avv. NOME COGNOME COGNOME con procura speciale rilasciata su foglio separato allegato al ricorso ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio del Prof. Avv. NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa con procura speciale in calce al controricorso dall’Avv. NOME COGNOME del foro di Lecce ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME;
–
contro
ricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 124/2020 pubblicata il 4 febbraio 2020;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 giugno 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
Osserva in fatto e in diritto
Ritenuto che:
-la Corte di appello di Lecce, con sentenza n. 124 del 2020, ha dichiarato inammissibile l’ appello proposto dalla Banca Monte dei Paschi di Siena avverso ‘ordinanza sentenza’, pronunciata in composizione collegiale, ai sensi degli artt. 702 c.p.c. e 14 d.lgs. n. 150 del 2011, con la quale il Tribunale di Lecce aveva accolto per quanto di ragione la domanda del ricorrente e per l’effetto aveva condannato la banca al pagamento di euro 21.424,00, oltre accessori, in favore dell’Avv. NOME COGNOME compensate le spese di lite del giudizio per il 50% e ponendo la restante quota a carico della stessa banca, liquidata in complessivi euro 2.000,00.
A sostegno della decisione la Corte territoriale evidenziava – in accoglimento del l’eccezione di inammissibilità sollevata da parte resistente che l’ordinanza de qua era impugnabile solo con ricorso per cassazione, nonostante la controversia avesse ad oggetto l’esistenza e non solo la quantificazione del credito vantato dal difensore, tenuto conto dell’epoca di instaurazione della controversia, l’anno 2017, con parziale compensazione delle spese processuali per la complessità della questione;
-avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di un unico motivo, cui ha resistito la Banca Monte dei Paschi di Siena con controricorso;
-in prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha curato anche il deposito di memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.
Considerato che:
-con l’unico motivo di ricorso viene denunciata la violazione del disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c. e 14 d.lgs. n. 150 del 2011 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la Corte distrettuale motivato la compensazione delle spese di lite sulla base della complessità della questione, dunque in fattispecie non ricompresa nella previsione normativa.
Il motivo è fondato e con esso il ricorso.
L’art. 92, secondo comma, c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla legge n. 263/2005 e poi modificata dalla legge n. 69/2009, ratione temporis applicabile in quanto il ricorso introduttivo di primo grado è stato proposto successivamente
all’entrata in vigore di quest’ultima legge) legittima la compensazione delle spese di giudizio, ove non sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”.
La richiamata disposizione costituisce “una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche”(Cass. n. 2883 del 2014).
Pertanto, nell’ipotesi in cui il decidente, come nella specie, abbia esplicitato in motivazione le ragioni della propria statuizione, è comunque necessario che non siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge (Cass. n. 12893 del 2011; Cass. n. 11222 del 2016).
Nella fattispecie in esame le ragioni che la Corte d’appello ha esplicitamente indicato in sentenza a giustificazione dell’operata compensazione, sostanzialmente evidenziando la complessità della controversia, sono palesemente illogiche ed erronee, attribuendo rilevanza a una sorta di prognosi ex ante circa l’esito del giudizio, in contrasto con la funzione di accertamento e verifica propria di quest’ultimo.
Il ricorso, pertanto, va accolto e la sentenza cassata limitatamente alla statuizione relativa spese, con rinvio alla
Corte d’appello di Lecce, che, attenendosi ai principi di diritto enunciati, provvederà a liquidare le spese di tutte le fasi processuali, compreso il presente giudizio di legittimità.
P . Q . M .
La Corte accoglie il ricorso;
cassa il provvedimento impugnato limitatamente alla statuizione relativa alla compensazione delle spese del giudizio e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^