Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 563 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 563 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7375/2023 R.G. proposto da
NOME COGNOME, in proprio ex art. 86 c.p.c., con domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE, rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOME con domicilio digitale EMAILcomuneEMAIL
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14090 del 28/9/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
–NOME COGNOME dopo aver notificato cinque precetti fondati su altrettanti titoli esecutivi, promuoveva plurime espropriazioni forzate in
danno di Roma Capitale pignorando i crediti dell ‘ ente presso la banca Unicredit S.p.A.; riunite le diverse esecuzioni in un unico processo, il giudice dell ‘ esecuzione del Tribunale di Roma, con ordinanza del 17/7/2019, assegnava al creditore procedente la somma di Euro 2.098,55 e liquidava al medesimo, a titolo di spese da distrarre in favore del suo difensore, la somma di Euro 790,90 (comprensiva di esborsi per Euro 310,00, spese generali, CPA e IVA);
-il creditore proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso la predetta ordinanza, lamentando la violazione, nella liquidazione dei compensi, dei parametri del d.m. Giustizia n. 55 del 2014;
-decidendo il giudizio di merito, nel quale restavano contumaci Roma Capitale e Unicredit S.p.A., il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 14090 del 28/9/2022, accoglieva l ‘ opposizione e disponeva la compensazione delle spese del giudizio per le seguenti ragioni: «Quanto alle spese di lite, tenuto conto del modesto valore della causa, nonché della condotta processuale tenuta dalle convenute (non costituitesi tanto nella fase cautelare, quanto nel giudizio di merito), nonché del fatto che le stesse non hanno dato origine, con la loro condotta, alla presente lite, si ritiene giustificata la loro compensazione»;
-avverso la predetta sentenza NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo;
-Roma Capitale resisteva con controricorso;
-l ‘ intimata Unicredit RAGIONE_SOCIALE non svolgeva difese nel giudizio di legittimità;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 16/12/2024, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-con l ‘ unica censura, formulata ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 91-92 c.p.c. con riferimento alla compensazione delle spese del giudizio di opposizione;
-il motivo è fondato;
-secondo la giurisprudenza di legittimità, le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese processuali, ai sensi dell ‘ art. 92, comma 2, c.p.c., non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità (tra le altre, ex multis , Cass., Sez. L, Ordinanza n. 14036 del 21/05/2024, Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 9977 del 09/04/2019, Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 6059 del 09/03/2017);
-nel caso in esame, il giudice di merito ha giustificato la propria decisione adducendo:
il «modesto valore della causa», il quale, però, costituisce parametro per una liquidazione dei costi di lite secondo il minimo dello scaglione di riferimento, sicché risulta illogica e illegittima la compensazione fondata su tale rilievo (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 8346 del 04/04/2018);
la «condotta processuale tenuta dalle convenute (non costituitesi tanto nella fase cautelare, quanto nel giudizio di merito)» e il «fatto che le stesse non hanno dato origine, con la loro condotta, alla presente lite», circostanze che comunque non elidono una sostanziale soccombenza, che dev ‘ essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21083 del 19/10/2015);
-in accoglimento del motivo, dunque, la sentenza impugnata dev ‘ essere cassata, con rinvio al Tribunale (in persona di diverso giudice), anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità;
p. q. m.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma,