Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 993 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 993 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24462-2023 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso in proprio e domiciliato presso la cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimato – avverso l ‘ordinanz a cron. 40/2023 RAGIONE_SOCIALE CORTE DI APPELLO di VENEZIA, depositata il 30/10/2023;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato l’11.8.2023 NOME, già difensore d’ufficio di NOME, proponeva opposizione al provvedimento di rigetto dell’istanza di liquidazione del compenso da lui presentata alla Corte di Appello di Venezia.
Con l’ordinanza impugnata la Corte di Appello accoglieva l’opposizione, riconoscendo al COGNOME la somma di € 630,67 oltre accessori, oltre ad € 98 per il rimborso del contributo unificato anticipato per l’opposizione, ma compensava le spese di quest’ultima, a fronte RAGIONE_SOCIALE ‘modestia RAGIONE_SOCIALE causa’ .
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione NOME, affidandosi ad un unico motivo.
Il RAGIONE_SOCIALE, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c. e del principio di soccombenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello, pur accogliendo l’opposizione, avrebbe erroneamente compensato le spese RAGIONE_SOCIALE stessa, peraltro sulla base di motivazione sostanzialmente assente.
La censura è fondata.
In presenza di accoglimento dell’opposizione, la Corte di Appello avrebbe dovuto liquidare le spese in favore RAGIONE_SOCIALE parte vittoriosa, non potendosi ritenere sufficiente, per giustificare la decisione di compensarle, il semplice richiamo alla ‘modestia RAGIONE_SOCIALE causa’
contenuto nel provvedimento impugnato, né potendosi valorizzare la circostanza che l’Amministrazione abbia scelto di non resistere. La compensazione delle spese, infatti, è ammessa soltanto nei limitati casi previsti dall’art. 92, secondo comma, c.p.c., tra i quali comunque non rientra, secondo il più recente orientamento di questa Corte, l’ipotesi dell’accoglimento solo parziale RAGIONE_SOCIALE domanda articolata in unico capo, dovendosi tener conto, al riguardo, del principio secondo cui ‘In tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna RAGIONE_SOCIALE parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore RAGIONE_SOCIALE parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c.’ (cfr . Cass. Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022, Rv. 666063).
In definitiva, il ricorso va accolto, nei limiti di cui in motivazione, con conseguente cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., con liquidazione a favore del ricorrente RAGIONE_SOCIALE somma di € 350 oltre accessori per la fase di opposizione.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., liquida a favore di COGNOME NOME, a titolo di spese per il giudizio di opposizione, la somma di € 350 per compensi, oltre rimborso delle spese accessorie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti.
Condanna altresì la parte controricorrente al pagamento, in favore di quella ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 350 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cap ed accessori tutti, nonché € 100 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda