Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13835 Anno 2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al N. 13389/2023 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e dife so dall’avv. NOME COGNOME come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE in persona di NOME COGNOME quale procuratore speciale di RAGIONE_SOCIALE, a sua volta procuratore speciale di RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME come da procura allegata al controricorso, domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 909/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata in data
3.2.2023;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 26.3.2025 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto del 30.1.2022, NOME COGNOME propose opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, ex artt. 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c., dinanzi al Tribunale di Milano, in relazione a precetto notificatogli il 22.1.2022 ad istanza di RAGIONE_SOCIALE per il pagamento di € 44.578,54, in forza di fideiussione asseritamente rilasciata il 6.5.2002 a garanzia dei crediti vantati dalla Banca Regionale Europea s.p.a. (dante causa dell’intimante) nei confronti di COGNOME e NOME COGNOME, derivanti da mutuo fondiario del 8.5.2002. Eccepì l’opponente la nullità del precetto per non essere stato notificato, con esso, alcun titolo esecutivo spendibile nei suoi confronti, nonché, in ogni caso, la mancanza del diritto dell’intimante di procedere ad esecuzione fo rzata nei suoi confronti. La RAGIONE_SOCIALE si costituì, evidenziando che l’opponente aveva rilasciato una fideiussione a garanzia dei crediti di cui al predetto contratto di mutuo fondiario e, comunque, di aver rinunciato al precetto, come da pec inviat a all’opponente in data 26.1.2022, ossia prima della notifica dell’atto introduttivo. Chiedeva, dunque, previa declaratoria della cessazione della materia del contendere, la condanna dell’opponente al risarcimento del danno ex art. 96, comma 2, c.p.c. L’ad ito Tribunale, con sentenza del 3.2.2023, dichiarò cessata la materia del contendere e compensò le spese, in ragione della ‘ particolarità della questione ‘. Avverso detta sentenza, nella parte afferente all’opposizione formale, ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla scorta di tre motivi, cui resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE quale procuratore speciale di RAGIONE_SOCIALE Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il
N. 13839/23 R.G.
Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale .
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 -Con il primo motivo si lamenta la violazione ed errata applicazione del combinato disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c., in riferimento all’art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c. Rileva il ricorrente che il Tribunale, dopo aver correttamente dichiarato la cessazione della materia del contendere, ha tuttavia compensato integralmente le spese in ragione della ‘ particolarità della questione ‘, nonostante l’art. 92 c.p.c. non consenta una simile soluzione.
1.2 -Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione del combinato disposto degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118, commi 1 e 2, disp. att. c.p.c., in riferimento all’art. 360 , comma 1, n. 4, c.p.c., per aver reso il Tribunale, sul medesimo punto, una motivazione apparente.
1.3 -Con il terzo motivo, infine, si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. , con riferimento all’art. 360 , comma 1, n. 4, c.p.c., per non aver deciso, sulle spese, secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale, come invece chiesto da esso ricorrente.
2.1 -I motivi possono esaminarsi congiuntamente, perché connessi, e sono fondati. Dopo aver dato atto della cessazione della materia del contendere (per quanto qui interessa, in relazione al vizio formale denunciato dal COGNOME, ai sensi dell’art. 617, comma 1, c.p.c. ), il Tribunale di Milano ha disposto l’integrale compensazione delle spese del grado in ragione della ‘ particolarità della questione ‘ .
N. 13839/23 R.G.
2.2 Ora, deve anzitutto osservarsi che -essendo stato il presente giudizio introdotto, in primo grado, nel 2022 -trova applicazione ratione temporis il testo dell’art. 92 c.p.c., come modificato dall’art. 13, comma 2, del d.l. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014 , ‘integrato’ d alla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 77/2018. La compensazione delle spese -oltre che per soccombenza reciproca -è, dunque, prevista solo ‘ nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ‘, ovvero in presenza ( a seguito, appunto, della citata sentenza additiva) di analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
In proposito, come già affermato da questa Corte, tali ulteriori gravi ed eccezionali ragioni sono da ravvisare ‘ nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni ‘ (cioè, quelle trattate in giudizio) ‘ di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. ‘ ( v. Cass. n. 4696/2019; in senso conforme Cass. n. 3977/2020; Cass. n. 6424/2024).
È quindi evidente come la contestata adozione della compensazione delle spese del l’unico grado, da parte del Tribunale, sia erronea, perché rende incomprensibili le ragioni per cui venne disposta la compensazione, senza adeguatamente sussumerle in quei casi che, al lume del vigente art. 92 c.p.c., consente una simile decisione (quand’anche secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale).
3.1 In definitiva, il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c. , con l’integrale
N. 13839/23 R.G.
compensazione delle spese del l’ unico grado del giudizio di merito (quanto all’opposizione ex art. 617, comma 1, c.p.c.) .
Infatti, risulta dalla stessa sentenza impugnata che l’intimante aveva rinunciato al precetto prima della notifica dell’atto introduttivo da parte del COGNOME e anche in modo idoneo (contrariamente all’assunto dell’opponente) , essendo più che sufficiente, a tal fine, l’invio di una PEC al legale dello stesso COGNOME in cui si manifesti una simile volontà, cui poi s’è effettivamente dato seguito .
Tanto basta per giustificare quelle ‘ gravi ragioni ‘ che, a mente dell’art. 92 c.p.c., consentono di disporre la compensazione delle spese, a fronte di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi che avrebbe ben potuto evitarsi.
È appena il caso di precisare che la mancata impugnazione da parte dell’odierna controricorrente, in ordine alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, non consente a questa Corte di valutare la sussistenza della stessa originaria carenza d’interesse ex art. 100 c.p.c. in capo al COGNOME all’atto della proposizione dell’opposizione in parola , perché tanto integrerebbe violazione del divieto di reformatio in pejus .
Le stesse ragioni già viste per il grado di merito consentono di compensare integralmente tra le parti anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione e, decidendo nel merito, compensa integralmente le spese del giudizio di merito e del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data