Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30480 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30480 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/11/2025
OGGETTO:
compensi del difensore d’ufficio in giudizio penale
RG. 5090/2023
C.C. 12-11-2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 5090/2023 R.G. proposto da: COGNOME AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO, c.f. CODICE_FISCALE, in proprio ex art. 86 cod. proc. civ.
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, c.f. 80184430587, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’ Avvocatura Generale dello Stato resistente
avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna R.G. 10723/2021 , rep. 2994/2022, depositata il 13-7-2022, udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 1211-2025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo avverso l’ordinanza depositata il 13-7-2022 con la quale il Tribunale di Bologna ha deciso la sua opposizione ex artt. 84 e 170 d.P.R. 115/2002 al decreto di rigetto all’istanza di liquidazione
dei compensi per l’attività svolta in favore dell’imputato irreperibile COGNOME NOME nel procedimento penale R.G. N.R. 5836/2011; l’ordinanza ha liquidato a favore dell’AVV_NOTAIO per l’attività svolta il compenso di Euro 750,00, oltre spese generali, iva e cpa, a carico del RAGIONE_SOCIALE; per quanto interessa nel presente giudizio di legittimità, ha dichiarato non vi fosse ‘luogo alla liquidazione di spese per il presente procedimento, data la mancata costituzione di parte resistente’.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto di costituzione ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza e in prossimità dell’adunanza camera le il ricorrente ha depositato memoria, nella quale si è limitato a riportarsi al ricorso e a chiederne l’accoglimento.
A ll’esito RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio del 12-11-2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1.Con l’unico motivo il ricorrente deduce ‘ violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 111 Cost. e 360 num. 3 c.p.c.: in particolare violazione dell’art. 91, comma 1, e dell’art. 92, comma 2, c.p.c. per avere il Giudice di primo grado compensato le spese di lite al di fuori dei casi consentiti dalla legge’; lamenta che, nonostante l’integrale accoglimento dell’opposizione, siano state compensate le relative spese in ragione RAGIONE_SOCIALE mancata costituzione RAGIONE_SOCIALE parte avversaria, nonostante la contumacia del convenuto non rientri tra le cause di compensazione o non ripetibilità delle spese.
2.Il motivo è fondato.
L’ordinanza impugnata, nel ritenere che la mancata partecipazione del RAGIONE_SOCIALE alla fase di opposizione giustificasse la compensazione delle spese, ha disatteso il principio secondo il quale il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato , ai difensori
nominati d’ufficio e ai c.t.u. introduce una controversia di natura civile nella quale, per la regolazione delle spese, deve farsi applicazione degli artt. 91 e ss. cod. proc. civ. (Cass. Sez. 6-2 22-1-2018 n. 1470 Rv. 647379-01, Cass. Sez. 6-2 4-11-2013 n. 24672 Rv. 628716-01, Cass. Sez. 6-2 12-8-2011 n. 17247 Rv. 618862).
Le spese, in applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ. nella formulazione da applicare ratione temporis, possono essere compensate solo in caso di soccombenza reciproca e assoluta novità RAGIONE_SOCIALE questione trattata o mutamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o per altri gravi ed eccezionali motivi (Corte Cost. n. 77/2018). Come già statuito dalla Suprema Corte, in questa ipotesi non può essere ricompresa quella RAGIONE_SOCIALE mancata partecipazione del RAGIONE_SOCIALE, né alla fase di liquidazione del compenso in quanto l’evenienza caratterizza il procedimento, né alla fase di opposizione; infatti, nella fase di opposizione il RAGIONE_SOCIALE è parte e, ove soccombente, è tenuto a sostenere le spese (Cass. Sez. 2 23-3-2018 n. 7292 non massimata punto 1, Cass. Sez. 6-2 9-2-2021 n. 3051, non massimata punto 3). In linea generale, la mancata costituzione costituisce una condotta processualmente neutra, non espressiva né di non opposizione né di adesione alle richieste RAGIONE_SOCIALE controparte, che in quanto tale non può integrare una delle ipotesi di compensazione (Cass. Sez. 3 19-10-2015 n. 21083 Rv. 637492-01, Cass. Sez. 6-2 171-2023 n. 1243, non massimata punto 2, Cass. Sez. 2 27-3-2024 n. 8273, non massimata punto 6).
L’ordinanza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto e, poiché la liquidazione delle spese RAGIONE_SOCIALE fase di opposizione richiede l’accertamento e la relativa valutazione dell’attività difensiva svolta nella fase medesima, si rinvia al Presidente del Tribunale di Bologna in persona di diverso magistrato; il giudice del rinvio statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia al Tribunale di Bologna in persona di diverso magistrato, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE seconda sezione civile RAGIONE_SOCIALE Corte suprema di cassazione il 12-11-2025
Il Presidente
NOME COGNOME