Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1458 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1458 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9892/2024 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, difesa da se stessa
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, difeso dalla RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE
-resistente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE L’AQUILA n. 733/2023 depositata il 24/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nel 2023, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, in qualità di difensore di NOME COGNOME, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di L’Aquila avverso il decreto con cui le era stato liquidato un compenso ritenuto inadeguato per l’attività difensiva svolta in un procedimento penale. L’attività professionale
aveva riguardato le fasi dinanzi al G.I.P., dinanzi al G.U.P. e dinanzi al Tribunale del riesame. In particolare, l’AVV_NOTAIO COGNOME lamentava che per la liquidazione dei compensi relativi alla fase dinanzi al G.U.P., conclusasi con rito abbreviato articolato in due udienze, fosse stata erroneamente applicata la tabella n. 21 del protocollo locale, relativa ai procedimenti con udienza unica, anziché la tabella n. 27. Contestava, inoltre, che per la fase dinanzi al Tribunale del riesame, avente ad oggetto una misura cautelare detentiva, fosse stata utilizzata la tabella n. 12, prevista per le misure non detentive, in luogo della corretta tabella n. 11. Il Ministero della Giustizia rimaneva contumace.
Il Tribunale di L’Aquila ha accolto l’opposizione. Ha ritenuto fondate le doglianze dell’opponente sulla base della documentazione prodotta. Di conseguenza, in riforma del decreto impugnato, il Tribunale ha liquidato il compenso nella misura richiesta di € 1.349,33 per la fase dinanzi al G.U.P., € 800,00 per la fase dinanzi al G.I.P. ed € 1.756,00 per il r iesame, per un totale di € 3.905,33, compensando le spese di lite.
Ricorre in cassazione l’AVV_NOTAIO con due motivi. Il Ministero della Giustizia ha depositato atto di costituzione in giudizio.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1.- Il primo motivo denuncia difetto assoluto di motivazione, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 132, comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione agli artt. 111 Cost. Si deduce che il Tribunale, dopo avere integralmente accolto l’opposizione , ha compensato le spese senza alcuna motivazione.
Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 132, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 111 Cost. Si deduce che la compensazione è illegittima perché mancano ragioni giuridiche e fattuali idonee. Si richiama l’art. 92, co. 2 c.p.c. e si esclude la soccombenza reciproca poiché l’opposizione è stata integralmente accolta.
I due motivi sono da esaminare congiuntamente poiché fanno valere la stessa questione.
Essi sono accolti.
La compensazione delle spese processuali, fuori dai casi tipizzati dall’art. 92 co. 2 c.p.c. (soccombenza reciproca, novità assoluta della questione, mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti), richiede una motivazione che individui specificamente la presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che la giustifichino, come risulta dall’integrazione apportata da Corte cost. n. 77 del 2018 e come è stato ribadito, fra le meno remote, da Cass. 26847/2023. Il caso concreto non rientra fra quelli tipizzati legislativamente e il giudice non ha indicato alcun ‘altra analoga grave ed eccezionale ragione, né questa è desumibile dal complesso della motivazione.
La statuizione sulle spese è quindi nulla per falsa applicazione dell’art. 92 co. 2 c.p.c., nonché per violazione dell’art. 91 c.p.c .
-La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di L’Aquila, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale d ell’Aquila , in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14/01/2026.
Il Presidente NOME COGNOME