Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28076 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28076 Anno 2025
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 00308/2025 R.G. proposto da : NOME, elettivamente domiciliata in FIRENZEINDIRIZZO , presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE FIRENZE n. 3424/2024 depositata il 4/11/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME , già difensore d’ufficio di NOME, proponeva opposizione contro il provvedimento di liquidazione del compenso del Tribunale di Firenze, in data 12 aprile 2024.
Con l’ordinanza impugnata il medesimo Tribunale accoglieva l’opposizione, riconoscendo alla COGNOME la somma di € 630,34 oltre accessori, ma compensava le spese di quest’ultim o, ‘ considerata la contumacia del Ministero RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che pertanto non ha svolto attività difensiva ‘ .
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione NOME COGNOME, affidandosi a due motivi.
Il Ministero RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale, pur accogliendo l’opposizione, avrebbe erroneamente compensato le spese RAGIONE_SOCIALE stessa.
Mediante il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., stante la mancanza assoluta di motivazione o l’enunciazione di ragioni del tutto erronee o illogiche. Le censure, che possono essere scrutinate congiuntamente, sono fondate.
In presenza di accoglimento dell’opposizione, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare le spese in favore RAGIONE_SOCIALE parte vittoriosa, non potendosi ritenere sufficiente, per giustificare la decisione di compensarle, il semplice richiamo alla ‘ contumacia del Ministero RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che pertanto non ha svolto attività difensiva ‘ contenuto nel provvedimento impugnato, né potendosi valorizzare la circostanza che l’Amministrazione abbia scelto di non resistere. La
compensazione delle spese, infatti, è ammessa soltanto nei limitati casi previsti dall’art. 92, secondo comma, c.p.c., tra i quali comunque non rientra, secondo il più recente orientamento di questa Corte, l’ipotesi dell’accoglimento solo parziale RAGIONE_SOCIALE do manda articolata in unico capo, dovendosi tener conto, al riguardo, del principio secondo cui ‘In tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna RAGIONE_SOCIALE parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore RAGIONE_SOCIALE parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c.’ (cfr. Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022; Sez. 2, n. 993 del 15 gennaio 2025; Sez. 2, n. 833 del 13 gennaio 2025).
In definitiva, il ricorso va accolto, nei limiti di cui in motivazione, con conseguente cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., con liquidazione a favore del ricorrente RAGIONE_SOCIALE somma di € 350 oltre acc essori per la fase di opposizione.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., liquida a favore di NOME COGNOME, a titolo di spese per il giudizio di opposizione, la somma di € 350 ,00 per compensi, oltre rimborso delle spese
accessorie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti.
Condanna altresì la parte controricorrente al pagamento, in favore di NOME COGNOME, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 350 ,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cpa ed accessori tutti, nonché € 100,00 per esborsi.
Così deciso in Roma il 21 ottobre 2025, nella pubblica udienza RAGIONE_SOCIALE 2^ Sezione Civile.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME