Compensazione Spese Legali: La Contumacia della Controparte Non Basta
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale nella gestione dei contenziosi: la compensazione spese legali. La decisione chiarisce che la semplice assenza in giudizio (contumacia) della parte che perde la causa non è un motivo sufficiente per negare alla parte vittoriosa il rimborso dei costi sostenuti. Questo principio è fondamentale per garantire una tutela giurisdizionale piena ed effettiva, specialmente quando si agisce contro enti pubblici.
I Fatti di Causa: La Richiesta di un Legale contro il Ministero
Un avvocato aveva svolto l’incarico di difensore d’ufficio in un procedimento penale. Non avendo ricevuto il compenso, ha avviato una causa civile contro il Ministero della Giustizia. Il Tribunale ha accolto la sua richiesta, liquidando la somma dovuta. Tuttavia, lo stesso giudice ha deciso di compensare integralmente le spese di lite, motivando tale scelta con il fatto che il Ministero, non costituendosi in giudizio (rimanendo contumace), aveva di fatto permesso una rapida soluzione della controversia basata sulle sole argomentazioni del legale.
L’avvocato, ritenendo ingiusta la mancata condanna del Ministero al pagamento delle spese legali, ha impugnato l’ordinanza dinanzi alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Cassazione sulla Compensazione Spese Legali
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’avvocato, cassando l’ordinanza del Tribunale. I giudici supremi hanno ribadito che la regola generale, sancita dall’art. 91 del codice di procedura civile, è quella della soccombenza: chi perde paga le spese. La compensazione spese legali rappresenta un’eccezione, applicabile solo in circostanze ben definite.
La Corte ha censurato la motivazione del giudice di merito, affermando che la contumacia della parte soccombente non può essere considerata una di quelle “gravi ed eccezionali ragioni” che, secondo la legge, giustificano la compensazione.
Le Motivazioni: I Limiti alla Compensazione delle Spese
Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile. Questa norma, anche a seguito di un importante intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 77/2018), consente al giudice di compensare le spese solo in casi specifici:
1. Assoluta novità della questione trattata.
2. Mutamento della giurisprudenza su punti decisivi.
3. Altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
La Corte di Cassazione ha specificato che la scelta del Ministero di non difendersi in giudizio non rientra in nessuna di queste categorie. La contumacia è una scelta processuale della parte, e le sue conseguenze non possono ricadere sulla parte vittoriosa, privandola del giusto rimborso per le spese che ha dovuto sostenere per far valere un proprio diritto. Identificare la contumacia come una ragione per la compensazione creerebbe un’ingiustificata deroga al principio di responsabilità processuale.
Le Conclusioni: Principio di Diritto e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza stabilisce un principio di diritto chiaro: la contumacia della parte soccombente non costituisce, di per sé, una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione spese legali. La causa è stata quindi rinviata al Tribunale, che dovrà riesaminare la questione attenendosi a questo principio e valutare se sussistano o meno altri validi motivi per la compensazione, conformemente ai rigidi parametri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza costituzionale. Questa decisione rafforza la tutela del creditore e riafferma che la vittoria in un giudizio deve, di norma, includere il ristoro delle spese legali sostenute.
Quando un giudice può disporre la compensazione delle spese legali?
Secondo la pronuncia, la compensazione delle spese di lite può essere disposta solo in caso di assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti, oppure in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, come specificato anche dalla Corte Costituzionale.
La contumacia della parte che perde la causa è un motivo valido per la compensazione delle spese legali?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito chiaramente che la contumacia della parte soccombente non può essere identificata come una di quelle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese.
Cosa succede dopo che la Corte di Cassazione ha cassato l’ordinanza?
La Corte ha rinviato la causa al Tribunale di Ravenna, in persona di un diverso magistrato. Il nuovo giudice dovrà decidere nuovamente sulla questione delle spese, applicando i principi di diritto affermati dalla Cassazione e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20517 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20517 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11748/2023 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato per legge in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege ; -resistente- avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di RAVENNA depositata il 13/04/2023, r.g.n. 95/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
PREMESSO CHE
L’avvocato NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Ravenna del 13 aprile 2023, che ha accolto il ricorso del ricorrente e ha liquidato in suo favore la somma di euro 1.509,23 per l’attività svolta come difensore d’ufficio in un processo penale e ha poi compensato le spese del procedimento.
L’intimato Ministero della giustizia ha deposita solo ‘atto di costitu zione’ chiedendo di essere sentito all’udienza eventualmente fissata.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso contesta violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., censurando il provvedimento impugnato laddove dispone la compensazione delle spese di lite.
Il ricorso è fondato. Il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese ‘tenuto conto che il Ministero contumace ha reso di pronta soluzione la controversia sulla base delle sole difese del ricorrente’. Come sostiene il ricorrente la compensazione delle spese di lite va pronunciata, ai sensi dell’art. 92, comma 2 c.p.c. ‘nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti’ ovvero ‘anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni’ (in tal senso la pronuncia di incostituzionalità della disposizione del giudice delle leggi del 19 aprile 2018, n. 77), gravi ed eccezionali ragioni che non possono identificarsi nella contumacia della parte soccombente.
L’ordinanza impugnata va pertanto cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Ravenna, che valuterà la ricorrenza o meno dei presupposti per la compensazione dele spese, considerando i parametri fissati dal legislatore all’art. 92 c.p.c. e dal giudice delle
leggi con la pronuncia sopra ricordata. Il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura ritenuta fondata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Ravenna, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione