Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14757 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 14757 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18087/2023 R.G. proposto da : COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliati p resso l’avvocato NOME COGNOME -indirizzo PEC: EMAIL che li rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
MINISTERO RAGIONE_SOCIALE, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO CAGLIARI n. 225/2023 depositato il 21/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Nel 1969 NOME COGNOME aveva adito la Corte dei Conti per ottenere il riconoscimento della pensione di guerra. Il procedimento, interrotto per il decesso del ricorrente e riassunto dagli eredi, fu definito solo nel 2016, con sentenza non impugnata e passata in giudicato nel 2018.
Gli eredi COGNOME proposero domanda di indennizzo per la durata irragionevole del giudizio ai sensi della legge n.89/2001.
Il decreto monitorio, che aveva loro riconosciuto l’indennizzo considerando superata la ragionevole durata del processo a decorrere dal 1973 e fino al decesso di NOME COGNOME, era stato opposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze , che riteneva dovessero essere scomputati tre anni a partire dal 1973. L’opposizione era stata accolta ma il decreto della Corte d’Appello di Cagliari era stato cassato, su ricorso degli eredi COGNOME, con rimessione al Giudice del rinvio anche per le spese del giudizio di cassazione: il principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità era, secondo l’orientamento indicato come consolidato dal 2016, quello secondo cui per la liquidazione dell’equo indennizzo in relazione ai giudizi instaurati prima dell’entrata in vigore dell’art.6 CEDU, il dies a quo decorreva dal 1.8.1973 ma, al fine di valutare l’irragionevole durata del processo, occorreva tenere conto della situazione in cui il processo si trovava a quel momento, atteso che il processo costituisce il rapporto sostanziale dal quale trae origine il diritto giustiziabile dal 1.8.1973.
Riassunto il giudizio, la Corte d’Appello di Cagliari , col decreto n. 225/2023 si è adeguata al principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, rigettando l’opposizione del Ministero , ma ha integralmente compensato le spese di tutti i gradi per l’esistenza di contrasti giurisprudenziali.
Contro il decreto della Corte d’Appello di Cagliari propongono ricorso per cassazione gli eredi COGNOME affidandolo a due motivi. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo critica la pronuncia di integrale compensazione delle spese processuali, affermando l’intervenuta violazione degli art.91 e 92 co 2 c.p.c., in relazione all’art.360 co 1 n.3 c.p.c., nella valorizzazione, da parte della Corte di merito, di un contrasto interpretativo ormai superato.
I ricorrenti evidenziano infatti che nessun contrasto interpretativo in ordine alle modalità di identificazione del periodo indennizzabile per i processi pendenti alla data del 1°.8.1973 sarebbe stato ormai rilevabile dalla Corte d’Appello di Cagliari, essendo esso stato composto fin dal 2016, come sarebbe emerso dalla stessa motivazione della sentenza n.30948/2022 che aveva disposto la cassazione con rinvio.
Col secondo motivo i ricorrenti assumono l’intervenuta violazione degli stessi articoli sopra richiamati in relazione al giudicato, che si assume essersi formato con la sentenza della Corte di Cassazione n.30498/2022, sull’identificazione della parte soccombente in base all’esito complessivo del giudizio e sulle sue ricadute in tema di applicazione del principio della soccombenza.
Il primo motivo -che seppur senza l’uso di formule sacramentali (cfr. SSUU n. 32415/2021) -lamenta in sostanza anche un vizio di motivazione apparente (cfr. il riferimento nel ricorso pag. 10) è fondato sotto tale profilo.
Il vizio di motivazione apparente ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più
varie, ipotetiche congetture (tra le tante, v. Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 2023)
Ebbene, nel caso in esame, la scarna motivazione adottata dalla Corte d’Appello di Cagliari per giustificare la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi del giudizio è solo apparente: la scelta è giustificata dalla asserita esistenza di contrasti giurisprudenziali che però la stessa Corte di legittimità, nella sentenza n. 30948/2022 che ha cassato con rinvio il precedente provvedimento pronunciato all’esito del giudizio di opposizione ex art.5 l. n.89/2001, aveva invece escluso, affermando che il contrasto era stato ormai superato fin dal 2016, con la sentenza della Corte di Cassazione n.95/2016, quindi prima della decisione del giudizio presupposto.
Il fondamento della decisione sulla compensazione non è dunque assolutamente percepibile e rende inevitabile la cassazione del provvedimento con rinvio alla Corte d’Appello di Cagliari che, in diversa composizione, colmerà la lacuna motivazionale e provvederà anche sulle spese processuali del presente giudizio di legittimità.
Resta logicamente assorbito il secondo motivo.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio della