Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2096 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2096 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2024
SPESE DI LITE -COMPENSAZIONE -MOTIVAZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28930/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dalla quale è rappresentato e difeso
-ricorrente –
contro
NOME, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente –
nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
-intimato –
Avverso la sentenza n. 8542/2022 del TRIBUNALE DI NOME, depositata il giorno 26 maggio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 29 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME propose innanzi il Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE opposizione avverso una cartella di pagamento, causalmente ascritta a sanzioni amministrative irrogate dal RAGIONE_SOCIALE, deducendo l’estinzione della pretesa creditoria per prescrizione;
all’esito del giudizio di prime cure, l’adita A.G. rigettò l’opposizione , condannando -per quanto qui interessa l’attore alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE;
NOME COGNOME interpose appello limitatamente a quest’ultima statuizione, asserendo la illegittimità della condanna alle spese di lite in quanto il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si era costituito in giudizio a mezzo di proprio funzionario delegato;
la decisione in epigrafe indicata ha accolto l’appello, riformando la sentenza nel solo capo di condanna alle spese in favore del RAGIONE_SOCIALE, ma ha compensato le spese del grado di impugnazione;
NOME COGNOME ricorre per cassazione, articolando un motivo, cui resiste, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE Capitale, mentre non svolge difese nel giudizio di legittimità l’RAGIONE_SOCIALE;
Considerato che
l ‘unico motivo censura, per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di appello, poiché disposta sulla scorta di motivi (« la speciale particolarità della motivazione ») estranei alla previsione codicistica RAGIONE_SOCIALE « gravi ed eccezionali ragioni », in tal guisa illegittimamente derogando al principio della soccombenza;
la doglianza è fondata;
r.g. n. 28930/2022 Cons. est. NOME COGNOME
l’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella formulazione risultante all’esito della pronuncia additiva della Corte Costituzionale del 19 aprile 2018, n. 77, consente al giudice di compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, qualora sussistano « gravi ed eccezionali ragioni » analoghe a quelle specificamente previste dalla norma (« assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti »);
la disposizione, di natura elastica (cioè a dire strutturata in guisa di clausola generale, da adeguare al contesto storico-sociale ovvero alle situazioni controverse), se, per un verso, conferisce al giudice di merito una facoltà discrezionale di compensa zione, dall’altro impone la espressa e puntuale specificazione RAGIONE_SOCIALE ragioni fondati il così operato regolamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite, il quale, in parte qua , concreta un giudizio di diritto fondato su norme giuridiche, censurabile in sede di legittimità in ordine alla verifica dell ‘ idoneità in astratto RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a fondamento della pronuncia (cfr., tra le tante, Cass. 31/05/2018, n. 13767; Cass. 11/03/2022, n. 7992);
per consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte, le « gravi ed eccezionali ragioni » legittimanti la compensazione, totale o parziale, RAGIONE_SOCIALE spese devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con formule generiche, tautologiche, meramente apparenti o locuzioni anodine (quali « la particolarità della fattispecie », « le peculiarità della vicenda », « la natura della decisione » et similia ) inidonee a consentire il necessario controllo ( ex plurimis, per arresti relativi a motivazioni come quelle riportate, Cass. 14/07/2016, n. 14411; Cass. 31/05/2016, n. 11217; Cass. 25/09/2017, n. 22310; Cass. 29/11/2017, n 28484; Cass. 12/10/2018, n. 25594; Cass. 03/07/2019, n. 17816; Cass. 26/07/2021, n. 21400; Cass. 09/12/2022, n. 36076; Cass. 15/06/2023, n. 17197);
chiara si appalesa dunque l’illegittimità della gravata statuizione di compensazione, argomentata con insignificante formula di mero stile (« speciale particolarità della motivazione ») ed al fondo disposta dalla sentenza impugnata per aver fatto applicazione « pro bono pacis» di un non condiviso orientamento del giudice della nomofilachia, con una motivazione del tutto difforme dai paradigmi di diritto positivo;
accolto il ricorso e disposta la cassazione della sentenza gravata, la non essendo necessari ulteriori accertamenti fatto, la causa può essere decisa nel merito: e, non ravvisandosi motivi per derogare al principio della soccombenza, va emessa condanna di RAGIONE_SOCIALE Capitale alla refusione in favore di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di appello, liquidate secondo tariffa come da dispositivo e distratte in favore del difensore dello stesso, per dichiarazione di anticipo resa;
il regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, anch’esse distratte in favore dell’AVV_NOTAIO, dichiaratasi antistataria del ricorrente, segue la soccombenza;
p. q. m.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, condanna RAGIONE_SOCIALE Capitale alla refusione in favore di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di appello, liquidate in euro 400 per compensi, oltre al rimborso del contributo unificato e RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15 per cento ed oltre agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge , con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO, per dichiarazione di anticipo resa.
Condanna la controricorrente, RAGIONE_SOCIALE Capitale, alla refusione in favore del ricorrente, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 400 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 (incluso contributo unificato) ed agli accessori, fiscali e
previdenziali, di legge , con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO, per dichiarazione di anticipo resa.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione