Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31441 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31441 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3122/2023 R.G. proposto da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL
– ricorrente – contro
ROMA CAPITALE, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL
controricorrente e ricorrente incidentale e contro
PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA PREFETTURA DI COGNOME–COGNOME PREFETTURA DI BOLOGNA PREFETTURA DI MODENA RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE COMUNE DI REGGIO CALABRIA
– intimati –
avverso la sentenza del TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA n. 899 del 20/7/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
–NOME COGNOME -ricevuta da RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE l’intimazione di pagamento n. 094 2019 90067429 89 000, relativa alle cartelle nn. 094 2004 0009585842 000 di € 8.311,73, 094 2010 0020370290 000 di € 6.356,20, 094 2011 0009263346 000 di € 447,12, 094 2011 0017907187 000 di € 1.492,79, 094 2013 0027297022 000 di € 588,27, recanti crediti per sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice RAGIONE_SOCIALEa strada e canoni idrici -conveniva in giudizio l’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione, la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE di Massa Carrara, la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e Roma Capitale per far accertare la prescrizione dei crediti oggetto RAGIONE_SOCIALEa riscossione coattiva;
-il primo grado, svoltosi nella contumacia dei convenuti, si concludeva con la sentenza n. 334 del 27/2/2020, con cui il Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE respingeva la domanda del COGNOME;
-nel grado d’appello si costituivano gli enti impositori e RAGIONE_SOCIALE, la quale depositava documentazione volta a provare la rituale notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle e l’interruzione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione;
-il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 899 del 20/7/2022, dopo aver dichiarato inammissibile la produzione documentale eseguita nel secondo grado, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello e riformando la decisione di primo grado, accoglieva la domanda del COGNOME, dichiarava prescritti i crediti indicati nelle cartelle e nell’intimazione di pagamento e disponeva la compensazione integrale RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio; per quanto qui ancora rileva, il Tribunale così illustrava la propria decisione: «l’inammiss ibilità RAGIONE_SOCIALEa nuova produzione documentale esibita solo nel presente giudizio da parte RAGIONE_SOCIALE‘Agente per la riscossione comporta il definitivo accoglimento
RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto dal sig.re COGNOME NOME con accoglimento RAGIONE_SOCIALE domande avanzate in primo grado. Infine, in relazione alle spese di lite, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa circostanza che la pronuncia è stata emessa solo sulla base di una carente documentazione e non sul reale accertamento RAGIONE_SOCIALEo spirare RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla compensazione integrale RAGIONE_SOCIALE spese di entrambi i gradi di giudizio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 c.p.c.»;
-avverso tale decisione NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, basato su un’unica censura;
-Roma Capitale resisteva con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo;
–RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE di Massa Carrara, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, non presentavano tempestivo controricorso, ma depositavano memoria al fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza pubblica;
-non svolgeva difese il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
-all ‘ esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio del 15/10/2024, il Collegio si riservava il deposito RAGIONE_SOCIALE ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-con l’unico motivo d’impugnazione, il ricorrente deduce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., «Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dagli artt. 91 e 92 c.p.c.», per avere il Tribunale compensato le spese di lite con motivazione illogica e irragionevole;
-la censura è fondata;
-come più volte statuito da questa Corte, «in tema di spese processuali, le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis , non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge
denunciabile in sede di legittimità» (così, tra le altre, Cass., Sez. L, Ordinanza n. 14036 del 21/05/2024, Rv. 671205-01) e proprio «il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione di compensare i costi tra le parti» (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 21400 del 26/07/2021, Rv. 662213-01);
-nella fattispecie in esame, la motivazione addotta dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per giustificare la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese è intrinsecamente contraddittoria e, pertanto, illogica: infatti, da un lato, si accerta e dichiara che i crediti sono prescritti, non potendo in alcun modo essere vagliata la documentazione inammissibilmente prodotta solo in appello; dall’altro, invece, si afferma che è mancato un «reale accertamento» RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, proprio per la carenza documentale;
-orbene, se la parte onerata di dimostrare l’interruzione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione resta inerte o non fornisce tempestivamente la prova atta a contrastare l’avversa eccezione, quest’ultima va accolta, in quanto fondata, sulla base degli atti processuali che il giudice può e deve vagliare: ipotizzare che -sulla scorta di documenti inammissibili o non prodotti e, comunque, non esaminabili -l’esito potesse essere diver so (questo sottintende l’affermazione del Tribunale) e che, dunque, la decisione assunta sia ‘meno certa’ si risolve in una manifesta illogicità e intrinseca contraddittorietà;
-in accoglimento del motivo d’impugnazione, perciò, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona di diverso giudice, per nuovo esame;
-con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato si denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., «Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa normativa sulla legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore relativamente alla notificazione RAGIONE_SOCIALEa cartella esattoriale, e dei successivi atti di intimazione e/o sollecito, e alla giurisprudenza di legittimità in tema»; sostiene Roma Capitale la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto le doglianze del ricorrente in primo grado erano attinenti ad
un’attività notificatoria e di sollecito di esclusiva competenza RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione;
-si osserva che, ai fini RAGIONE_SOCIALE spese di lite, nelle controversie avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali relativi a crediti per sanzioni da violazioni al codice RAGIONE_SOCIALEa strada, in cui si controverte RAGIONE_SOCIALE‘esistenza del credito e non RAGIONE_SOCIALEa mera regolarità RAGIONE_SOCIALE‘attività di riscossione (come nel caso de quo ), la legittimazione passiva spetta sia all’RAGIONE_SOCIALE, sia all’ente impositore (tra le altre, Cass., Sez. 6 -2, Ordinanza n. 7716 del 09/03/2022, Rv. 664192-01; in generale, a seconda RAGIONE_SOCIALEa natura del credito, v. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30777 del 06/11/2023, Rv. 669451-01);
-in altre parole, la doglianza di Roma Capitale è infondata, perché, nella fattispecie qui esaminata, il COGNOME ha contestato la sussistenza stessa del credito -che, nella riscossione coattiva, è oggetto di una scissione fra la sua titolarità, spettante all’ente impositore, e la legittimazione all’esercizio RAGIONE_SOCIALE azioni conseguenti, attribuita all’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 31476 del 03/12/2019, Rv. 656103-02) -e non soltanto le modalità di recupero affidate a quest’ultimo;
-al giudice del rinvio è rimessa anche la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, incluse quelle di legittimità;
-va dato atto, però, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente controricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di legittimità;
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente controricorrente ed al competente ufficio di merito, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione Civile,