Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34147 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34147 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26721/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME COGNOME COGNOME COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, nella qualità di eredi di COGNOME, COGNOME NOMECOGNOME nella qualità di erede di COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME COGNOME subentrato nel contratto di COGNOME, COGNOME COGNOME tutti rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME SCADUTO (SCDSFN72A13I533U);
-ricorrenti- contro
COMUNE DI COGNOME;
-intimato-
Avverso la SENTENZA n. 173/2022 del Tribunale di SCIACCA, depositata il 12/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Giudice di Pace di Sciacca, con la sentenza n. 30/2019, dichiarava illegittime le pretese creditorie del Comune di Sciacca, indicate negli avvisi di pagamento rivolti a ciascuno degli odierni ricorrenti, utenti del servizio idrico o soggetti eredi e/o successori dell’originario intestatario dell’utenza idrica, e non dovuti gli importi ivi indicati, relativi al canone di depurazione per l’anno 2012, con conseguente declaratoria di annullamento e di inefficacia degli avvisi di pagamento e condanna del Comune di Sciacca alle spese di lite liquidate in euro 1.001,98, con accessori di legge.
Il Tribunale di Sciacca, con la sentenza n. 173/2022, ha rigettato l’appello proposto dal Comune di Sciacca, disponendo tuttavia la compensazione delle spese del giudizio d’appello, per ‘la ritenuta particolarità delle questioni affrontate’.
I ricorrenti, nella qualità indicata, ricorrono per la cassazione del capo della sentenza del tribunale che ha compensato le spese di lite, formulando un solo motivo, illustrato con memoria.
Il Comune di Sciacca è rimasto intimato.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) I ricorrenti denunziano la violazione o falsa applicazione degli artt. 91, comma 1° e 92, comma 2°, cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3 cod.proc.civ., per avere il giudice a
quo , nonostante la soccombenza totale dell’appellante, disposto con la compensazione delle spese di lite con una motivazione, ‘la ritenuta particolarità delle questioni affrontate’, non prevista né consentita dall’art. 92, comma 2°, cod.proc.civ., atteso che la facoltà di compensare le spese di lite è esercitabile ai sensi dell’art. 92, comma 2°, c.p.c. nei casi tipizzati di ‘assoluta novità della questione trattata’ o ‘di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti’ ovvero, per effetto della sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 77 del 18.04.2018, qualora sussistano ‘altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni’; la ‘ritenuta particolarità delle questioni affrontate’ non è equivalente ad alcuno dei predetti casi, né a quelli tipizzati, né alla sussistenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Il ricorso è fondato.
A seguito della modifica dell’art. 92, cod. proc. civ. di cui alla legge 10 novembre 2014, n. 162, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, il potere di compensazione è stato limitato dal legislatore a tassative e specifiche ipotesi; il che porta ad affermare, in difformità rispetto al passato, che il giudice non abbia più una discrezionalità al riguardo, ma che sia tenuto a fare rigorosa applicazione del precetto normativo, con conseguente preclusione della possibilità di compensare le spese di lite al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate nell’art. 92 cod. proc. civ.
La motivazione del giudice di appello che evoca <> denota evidentemente che la decisione di applicare l’art. 92 menzionato è stata determinata da fattori estranei al dettato normativo, con conseguente fondatezza del motivo qui scrutinato.
Non incide su tale conclusione la sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 92 cod.proc.civ. ad opera della Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, la quale ne ha ravvisato la contrarietà ai principi della Costituzione nella parte in cui non
prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. In tal modo risulta di fatto ripristinata la formulazione dell’art. 92 cod. proc. civ. nella versione anteriore alla novella del 2014, in relazione alla quale può osservarsi che, rispetto alla ancora più risalente formulazione dell’art. 92 cod. proc. civ., il testo della norma è più rigoroso e consente la compensazione solo in presenza di soccombenza o nel concorso di <> (Cass. n. 2487/2019) che nella specie fanno difetto, avendo respinto l’appello del Comune di Sciacca per aver (a) ritenuto priva di pregio la ritenuta violazione da parte del giudice di primo grado dell’art. 112 cod.proc.civ., (b) escluso la violazione dell’art. 2697 cod.civ., in ragione della natura contrattuale della tariffa del servizio idrico integrato, compresa la quota di tariffa relativa al servizio di depurazione, come già affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008 e da plurime decisioni di legittimità, (c) accolto l’eccezione degli appellati quanto a mancato assolvimento dell’onere del Comune di comunicare all’utenza l’eventuale separata gestione del servizio di depurazione neppure possono ritenersi sussistenti le <>.
In sostanza, la formula motivazionale adottata non soddisfa il precetto normativo, perché non supera la soglia della genericità e dell’astrattezza e dunque viola il precetto di legge e integra anche 04/07/2024, gli estremi della motivazione apparente (Cass. n.18345).
Alla fondatezza del motivo consegue l’accoglimento del ricorso.
L’impugnata sentenza va cassata in relazione , con rinvio al Tribunale di Sciacca, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio
applicazione, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Sciacca, in diversa composizione.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2024 dalla