Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30830 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30830 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 1036/2023, proposto da:
CENTONZE AVV_NOTAIO , rappresentato e difeso da sé stesso nonché, per procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con elezione di domicilio presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato – avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di Lecce n. 883/2022, depositata il 29 giugno 2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 12 novembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
L’avvocato AVV_NOTAIO prestò attività difensiva in favore di NOME, imputato innanzi alla Corte d’appello di Lecce , ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
In tale veste impugnò, con ricorso ex art. 702bis cod. proc. civ., il decreto di liquidazione del compenso emesso nel processo principale, dolendosi del mancato riconoscimento di quanto di sua spettanza per la fase decisoria.
La Corte d’Appello con l’ordinanza in epigrafe, resa all’esito del giudizio svoltosi nella contumacia del RAGIONE_SOCIALE -riconobbe le ragioni del ricorrente, liquidandone le spettanze nella misura richiesta; compensò, tuttavia, le spese, sul rilievo del fatto che, non costituendosi, il RAGIONE_SOCIALE aveva prestato acquiescenza alla domanda.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME articolando un unico motivo, illustrato da successiva memoria.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
Considerato che:
L’unico motivo di ricorso è rubricato «v iolazione e falsa applicazione delle norme di diritto inerenti le ipotesi in cui può essere disposta la compensazione delle spese processuali (artt. 91 e 92, co. 2, c.p.c. -art. 111 Cost.)».
Il ricorrente premette che, in tema di liquidazione delle spese di lite, il principio di soccombenza costituisce la regola, e che, pertanto, tale criterio avrebbe imposto una pronunzia a lui favorevole sul punto, poiché era risultato totalmente vittorioso nel giudizio d’appello.
Né, del resto, sussisteva alcuna delle ipotesi previste dall’art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., per derogare al citato principio, non potendosi ritenere, in particolare, che l’acquiescenza dell’Amministrazione costituisse «grave ed eccezionale ragione» tale da giustificare la compensazione delle spese, in conformità a quanto affermato dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale n. 177 del 2018.
La censura è fondata.
2.1. Nell’accogliere l’opposizione proposta, la Corte d’Appello avrebbe dovuto fare applicazione RAGIONE_SOCIALE regola enunciata dall’art. 91 cod. proc. civ., riconoscendo alla parte vittoriosa il favore delle spese.
Il giudice a quo ha invece attribuito rilievo all’acquiescenza prestata dal RAGIONE_SOCIALE, implicitamente riconducendo tale contegno al novero delle «gravi ed eccezionali ragioni» che giustificano la compensazione totale o parziale delle spese.
2.2. Questa Corte, in proposito, ha chiarito che tali ragioni non possono consistere in circostanze illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (così Cass. n. 14036/2024; Cass. n. 12484/2020; Cass. n. 9977/2019).
Nel caso di specie, il riferimento all’acquiescenza dell’amministrazione appare, per l’appunto, viziato da illogicità, poiché trascura di considerare il principio di causalità nell ‘ insorgere RAGIONE_SOCIALE lite; la decisione impugnata, in particolare, non ha tenuto conto RAGIONE_SOCIALE necessità, da parte del ricorrente, di adire il giudice per ottenere il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE sua prestazione e dell’at tività defensionale che è stata svolta nel processo sino al momento del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE pretesa.
Del resto, questa Corte, anche in tempi recenti, si è espressa circa l’inidoneità dell’acquiescenza dell’amministrazione, in sé sola
considerata, a fondare una pronunzia di compensazione delle spese (Cass. n. 28076/2025; Cass. n. 19483/2025).
La fondatezza dell’unico motivo comporta l’accoglimento del ricorso.
La decisione impugnata è conseguentemente cassata e, non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c od. proc. civ., con la liquidazione in favore del ricorrente, in relazione alle spese RAGIONE_SOCIALE fase di opposizione, RAGIONE_SOCIALE somma di € 350,00 oltre accessori.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e, decidendo nel merito, liquida a favore del ricorrente, a titolo di spese per il giudizio di opposizione, la somma di € 350,00 oltre spese generali, rimborso al 15%, oneri previdenziali ed accessori tutti.
Condanna la parte intimata al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 350,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% rimborso forfetario ed oneri accessori.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte di cassazione, il 12 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME