Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29931 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29931 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26480/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da sé stesso e dall’AVV_NOTAIO DEI AVV_NOTAIO NOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE LECCE n. 9386/2017 depositata il 17/02/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Lecce, con ordinanza del 17.2.2019, accolse parzialmente l’opposizione proposta dall’AVV_NOTAIO avverso il decreto di liquidazione emesso dallo stesso Tribunale in favore di
Staiani NOME, ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Per quel che ancora rileva in questa sede, il Tribunale dichiarò irripetibili le spese di lite in virtù del principio di causalità, secondo cui il criterio rivelatore RAGIONE_SOCIALE soccombenza è l’aver dato causa al giudizio.
Avverso l’ordinanza del Tribunale, l’AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi illustrati da memoria.
Il Ministero RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.170 del DPR 115/2002, per avere il Tribunale erroneamente compensato le spese del giudizio di opposizione sull’erroneo presupposto che il Ministero RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non aveva dato causa al giudizio di opposizione nonostante fosse parte necessaria del giudizio e titolare passivo del rapporto di debito in un procedimento avente natura contenziosa.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.91 c.pc. e segg. perché il Tribunale avrebbe erroneamente compensato le spese di lite con il Ministero nonostante il parziale accoglimento del ricorso di opposizione al decreto di liquidazione.
I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente sono fondati.
Aii sensi dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., nella formulazione introdotta dall’art.13 del D. Lgs 132/2914, e modificato, in sede di conversione, dalla L. 10 novembre 2014, n.162 , ratione temporis applicabile, può essere disposta la compensazione totale o parziale
delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto nel caso di assoluta novità RAGIONE_SOCIALE questione trattata o mutamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti;
Con la sentenza del 19.4.2018, n.77, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.92, comma 2 c.p.c. nella parte in cui, dopo la riforma del 2014, non prevede che il Giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni oltre a quelle tipizzate.
Non rientra nelle ipotesi delle ‘gravi ed eccezionali ragioni’ la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o la contumacia dello stesso, come più volte affermato da questa Corte nella vigenza dell’art. 92, secondo comma, c.p.c. nella formulazione introdotta dall’art. 45, comma 11, RAGIONE_SOCIALE legge 18 giugno 2009, n. 69in quanto la sostanziale soccombenza RAGIONE_SOCIALE controparte deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE suddivisione del carico delle spese; tali ragioni non possono essere tratte dalla natura RAGIONE_SOCIALE controversia o RAGIONE_SOCIALE pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla “natura dell’impugnazione, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti RAGIONE_SOCIALE controversia decisa che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza (Cassazione civile sez. III, 19/10/2015, n.21083; Cassazione civile sez. VI, 17/10/2013, n.23632; Cass. civ., sez. VI, 4 ottobre 2013 n. 22763).
In particolare, è stato affermato che la mancata opposizione dell’Amministrazione alla domanda di equa di riparazione rivolta nei suoi confronti – principio che si applica evidentemente a tutti i giudizi
in cui è parte la P.A. -non giustifica, di per sé, la compensazione delle corrispondenti spese processuali, allorché comunque l’istante sia stato costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto (Cassazione civile sez. VI, 17/10/2013, n.23632; Cass. civ., sez. VI, 4 ottobre 2013 n. 22763).
Il Tribunale non si è adeguato ai principi di diritto affermati da questa Corte, compensando le spese di lite per mancata costituzione del Ministero convenuto, in assenza dei presupposti di cui all’art. 92 comma 2 c.p.c.; infatti, non solo l’AVV_NOTAIO è risultato vittorioso nel giudizio di opposizione, ma neanche si sono configurate le ipotesi che giustificano la compensazione delle spese, quali l’assoluta novità RAGIONE_SOCIALE questione trattata, il mutamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza o altre gravi eccezionali ragioni.
Il ricorso va, pertanto accolto; l’ordinanza va cassata, con rinvio al Tribunale di Lecce, in persona di altro magistrato, che provvederà in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Lecce in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione