Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6424 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6424 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 13231-2022 proposto da:
Oggetto
OPPOSIZIONE ESECUZIONE
Declaratoria di improcedibilità dell’appello -Spese di lite
Compensazione per ‘esito processuale’ Vizio di motivazione Sussistenza
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/10/2023
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso il proprio studio professionale, difeso da se medesimo ex art. 86 c.p.c. e dall’AVV_NOTAIO; Adunanza camerale
– ricorrente –
contro
DI TARANTO LIVIA;
– intimata –
Avverso la sentenza n. 7107/2022 del Tribunale di Roma, depositata il 06/05/2022;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 27/10/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 7107/22, del 6 maggio 2022, del Tribunale di Roma, che -pur dichiarando improcedibile il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 111/17, del 4 gennaio 2017, del Giudice di pace di Roma -ha disposto la compensazione delle spese ‘stante la pronuncia in rito’.
Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver proposto opposizione a precetto intimatogli dalla RAGIONE_SOCIALE, conseguendo dal giudice di prime cure la declaratoria di nullità dello stesso, con condanna dell’opposta al pagamento delle spese di lite. Appellata la sentenza dalla RAGIONE_SOCIALE, per far valere un’asserita nullità dell’atto di citazione in opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., il gravame veniva dichiarato improcedibile, non avendo l’appellante depositato copia della sentenza gravata . Il giudice di appello disponeva, però che le ‘spese di lite’ fossero da ‘compensarsi stante la pronuncia in rito’ .
Avverso la sentenza del Tribunale capitolino ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME, sulla base -come detto -di un unico motivo.
3.1. Esso denuncia violazione di legge in riferimento agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
Il ricorrente richiama l’affermazione compiuta da questa Corte, secondo cui è ‘ errato ritenere che l’eventuale adozione di una pronuncia di inammissibilità dell’appello integri per ciò solo un grave ed eccezionale motivo di compensazione ‘, dal momento che le spese di lite possono essere compensate, ‘ oltre che nelle ipotesi di soccombenza reciproca, di assoluta novità delle questioni trattate e di mutamento della giurisprudenza su circostanze dirimenti ‘, soltanto ‘ quando le specifiche circostanze
prese in considerazione dal giudice di merito abbiano connotazioni tale da renderle assimilabili alle altre ipotesi previste dall’art. 92, comma secondo, cod. proc. civ. ‘.
Simmetricamente, la condanna alle spese di lite ‘ implica la soccombenza e questa si determina in relazione all’esito della «decisione del giudizio»: ne segue che è alla natura sostanziale e non alla forma del provvedimento giurisdizionale che occorre avere riferimento ‘.
4. È rimasta intimata la Di COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto, essendo il suo unico motivo fondato.
7.1. Invero, in linea generale, deve ribadirsi come il potere del giudice di compensare le spese di lite presenti natura discrezionale, sicché il sindacato di questa Corte, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (da ultimo, Cass. Sez. 5, ord. 17 aprile 2019, n. 10685, Rv. 65354101), ‘ per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipot esi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi ‘ (tra le altre, Cass. Sez. 6-3, ord. 17 ottobre 2017, n. 24502, Rv. 64633501; nello stesso senso anche Cass. Sez. 1, ord. 4 agosto 2017, n. 19613, Rv. 64518701), e ciò ‘ in ragione della «elasticità»
costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, «non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese» in favore della parte vittoriosa ‘ (così Cass. Sez. 6-3, ord. 26 luglio 2021, n. 21400, Rv. 662213-01, che richiama Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157).
Nondimeno, resta ‘ censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione ‘, risultando suscettibile di cassazione la ‘ motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea ‘ (così, in motivazione, Cass. Sez. 6 -3, ord. 3 luglio 2019, n. 17816, Rv. 654447-01).
Tale, appunto, è l’evenienza verificatasi nel caso che occupa, per le ragioni di seguito illustrate.
Al riguardo, deve preliminarmente osservarsi che -essendo stato il presente giudizio instaurato, in primo grado, in data 20 luglio 2015 -trova applicazione ‘ ratione temporis ‘ il testo dell’art. 92 cod. proc. civ. come modificato dall’art. 13, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché ‘integrato’ in forza della sentenza ‘additiva’ della Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77.
La compensazione delle spese -oltre che per soccombenza reciproca -è, dunque, prevista solo ‘ nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ‘, ovvero in presenza (grazie, appunto, all’intervento della Corte delle leggi) di ‘analoghe’ gravi ed eccezionali ragioni.
Orbene, secondo quanto già affermato da questa Corte, tali ‘altre’ gravi ed eccezionali ragioni sono da ravvisare ‘nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni’ (cioè, quelle trattate
in giudizio) ‘di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.’ (cfr. Cass. Sez. 6-2, ord. 18 febbraio 2019, n. 4696, Rv. 65279501; in senso conforme Cass. Sez. 6-5, ord. 18 febbraio 2020, n. 3977, Rv. 656993-01).
Non solo, dunque, a tali ipotesi non è minimamente riconducibile l’improcedibilità dell’appello, ma nemmeno appare condivisibile sul piano della logica astratta l’affermazione secondo cui il rigetto della domanda in rito comporta costituirebbe ex se una ‘grave ragione’ per compensare le spese.
L’improcedibilità dell’appello per mancato deposito del provvedimento impugnato infatti costituisce in teoria una condotta negligente dell’appellante, e dunque una condotta censurabile. Sicché la motivazione della decisione impugnata perviene al paradosso di attenuare le conseguenze sfavorevoli della soccombenza quando maggiore è stata la negligenza del soccombente.
Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata va cassata, senza disporre alcun rinvio, potendo questa Corte decidere la causa nel merito, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ma dovendo solo liquidarsi le spese dei due gradi di giudizio di merito in favore del COGNOME, come da dispositivo.
Le spese del presente giudizio seguono anch’essa la soccombenza, e vanno poste a carico del l’ odierna intimata e liquidate come da dispositivo, in applicazione del d.m. 13 agosto 2022, n. 147.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa per l’effetto la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna NOME COGNOME a rifondere a NOME COGNOME, le spese di lite che liquida:
-per il primo grado di giudizio, in € 1.265,00 per compensi (dei quali, € 236,00 per la fase di studio, € 252,00 per la fase introduttiva, € 352,00 per la fase istruttoria/trattazione e € 425,00 per la fase decisionale), più spese forfetarie nella misura del 15%, oltre la rifusione del contributo unificato, IVA e CPA come per legge;
-per il giudizio di appello, in € 2.552,00 (dei quali, € 425,00 per la fase di studio, € 425 ,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase istruttoria/trattazione e € 851,00 per la fase decisionale), più spese forfetarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
-per il presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 1.500,00 , più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della