Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 833 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 833 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/01/2025
Oggetto: Patrocinio a spese dello Stato. Liquidazione competenze.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17049/2023 R.G. proposto da
NOME rappresentato e difeso in proprio.
-ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 1417 de 28/7/2023, depositata il 1/8/2023 e comunicata in pari data; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/1/2025 dalla dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
L’avv. NOME COGNOME adì il Tribunale di Venezia affinché venisse riformato il provvedimento di rigetto della richiesta di liquidazione delle competenze nella misura di € 460,00, di cui € 297,85 per la fase di studio, in relazione alla difesa assunta, nell’ambito di un procedimento penale, in favore di COGNOME NOME, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del G.I.P. dell’8/11/2022, sul presupposto che mancasse la documentazione della attività difensiva svolta, stante la previa richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero e il suo accoglimento de plano da parte del G.I.P..
Con provvedimento del 28/7/2023, il Tribunale di Venezia, in riforma del provvedimento opposto, liquidò, a favore del ricorrente e a carico dell’Erario, il compenso nella misura di € 284,00, oltre accessori, per la sola fase di studio, calcolandolo secondo la misura tabellare minima, pari a € 426,00, con riduzione di un terzo ex art. 106bis d.P.R. n. 115 del 2002, e compensò integralmente le spese del giudizio, affermando che lo svolgimento di attività defensionale fosse rimasta provata dall’avvenuto deposito, in data 12/11//2021, presso la Procura della Repubblica di una memoria difensiva.
Contro la predetta ordinanza, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato anche con memoria. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è rimasto intimato.
Considerato che :
Con l’unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e del principio della soccombenza, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere il Tribunale affermato che sussistessero giusti motivi di compensazione delle spese di lite tra le parti attesa la contumacia del Ministero della Giustizia, senza
considerare che il ricorso proposto era stato totalmente accolto e che vi era stato a monte un errore del giudice penale, non avendo questo riconosciuto l’attività di studio svolta dal medesimo difensore.
2. Il motivo è fondato.
Come le Sezioni Unite penali di questa Corte hanno già avuto modo di chiarire, il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari delle spese di giustizia), proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l’entità delle somme liquidate, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, non rientrante nell’ambito delle “eventuali procedure derivate ed accidentali comunque connesse” di cui all’art. 75 del menzionato d.P.R., con la conseguenza che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l’eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla “responsabilità delle parti per le spese” ex artt. 91 e 92, primo e secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. U pen., 24/4/2008, n. 25931), principio questo confermato più volte anche dalle Sezioni civili di questa Corte (sul punto Cass., Sez. 2, 14/2/2024, n. 4082; Cass., Sez. 2, 21/3/2018, n. 7072; Cass., Sez. 6-2, 12/8/2011, n. 17247).
Con il provvedimento impugnato, invece, il Tribunale di Venezia ha accolto il ricorso del difensore avverso il Ministero della Giustizia, assumendo che le spese andassero compensate in ragione della contumacia di quest’ultimo.
Tale motivazione contrasta con il principio di causalità che regge la liquidazione delle spese in giudizio, in virtù del quale le spese incombono sulla parte che con la sua condotta abbia dato causa al
giudizio costringendo la controparte -riuscita vittoriosa -ad adire il giudice per l’affermazione delle proprie ragioni (Cass., Sez. 6 -2, 12/08/2011, n. 17247), con la conseguenza che il Tribunale adito avrebbe dovuto regolare le spese secondo il principio della soccombenza.
Non essendovi questioni di fatto da analizzare, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., disponendo la condanna del Ministero della Giustizia, soccombente nel giudizio di merito, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di quel giudizio, che liquida nella misura di euro 350,00, oltre accessori di legge.
Le spese del presente giudizio , liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del controricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di merito, che liquida nella misura di euro 350,00, oltre accessori di legge.
Condanna il controricorrente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 350,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8/1/2025.