Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 849 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 849 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20244/2023 R.G. proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO COGNOME INDIRIZZO FORLI’, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato – avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE DI CHIETI n. 234/2022, depositata il 09/03/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. L’avvocato NOME COGNOME ha convenuto il Ministero della Giustizia innanzi al Tribunale di Chieti, allo scopo di riassumere il giudizio, ai sensi dell’art. 392 cod. proc. civ., a sé guito dell’ordinanza di questa Corte n. 34888/2021, con la quale era stata cassata l’ordinanza di rigetto emessa dal medesimo Tribunale in data 17 dicembre 2019.
Mentre il Tribunale – nel confermare il provvedimento di rigetto della richiesta di liquidazione avanzata dall’avv. COGNOME – aveva ritenuto decisiva la carenza di un provvedimento espresso dichiarativo dell’irreperibilità dell’assistito, evidenziando che il difensore era tenuto a coltivare le iniziative giudiziali di recupero del compenso professionale, questa Corte cassava il provvedimento confermando il principio di diritto dalla Corte di Cassazione in virtù del quale, perché il difensore possa accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 117 D.P.R. 115/02, non è necessaria l’espressa dichiarazione di irreperibilità ma è sufficiente una irreperibilità di fatto, competendo al giudice l’accertamento in concreto della condizione di reperibilità, tale da sollevare il difensore dall’onere di intraprendere iniziative di recupero del credito professionale (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 34888 del 17/11/2021, Rv. 662897 -01).
2. Il giudice del rinvio, con provvedimento n. 198/2023 qui impugnato, rilevato che nel caso in esame risulta dalla documentazione agli atti che l’avv ocato COGNOME all’esito dell’attività svolta in sede penale, ha provveduto a notificare al suo assistito invito alla negoziazione assistita, al fine di vedersi corrispondere i compensi professionali; che, in occasione della notifica presso l’indirizzo di r esidenza, l’Ufficiale Giudiziario ha dato atto di non poter notificare l’atto e di dover provvedere a notificare ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ.; concludeva per l’ammissione al patrocino dell’avvocato NOME
COGNOME atteso che effettivamente, nel caso in esame, si era di fronte ad una situazione di irreperibilità di fatto dell’assistito, in forza della quale, secondo l’art. 117 D.P.R. n. 115/02, l’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell’imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall’articolo 82 TUSG.
2.1. Per l’effetto, il Tribunale liquidava in favore dell’avvocato un compenso calcolato ai minimi tariffari pari a €. 1.350,00, oltre accessori come per legge; in considerazione della mancata opposizione dell’amministrazione convenuta, riteneva la sussistenza dei presupposti perché le spese di lite (anche del giudizio di legittimità) fossero integralmente compensate tra le parti.
La suddetta pronuncia è impugnata per la cassazione da NOME COGNOME; il ricorso, affidato a due motivi, è illustrato da memoria.
Resta intimato il Ministero della Giustizia.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 91, primo comma, e 92, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Sostiene il ricorrente che le circostanze addotte dal Tribunale di Chieti non sono conformi alle disposizioni citate, ed in particolare all’art. 91, primo comma, cod. proc. civ. (che impone al giudice di condannare la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte), oltre che all’art. 92, secondo com ma, cod. proc. civ. (che consente la compensazione delle spese nei soli casi ivi previsti, ovvero in analoghe gravi ed eccezionali ragioni a séguito della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, tra cui certamente non rientra la circostanza che la parte convenuta, essendo rimasta contumace, non abbia
sollevato contestazioni o difese: Cass. n. 3977 del 2020 e n. 4696 del 2019).
1.1. Il motivo è fondato.
Ai sensi dell’art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., la compensazione è ammessa, in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità delle questioni o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, infine in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione (Corte cost. n. 77/2018).
La mancata costituzione dell’amministrazione non giustificava la compensazione: la contumacia è condotta in sé neutra, non espressiva di non opposizione o di adesione alle richieste di controparte ed è eventualità tutt’altro che eccezionale.
Già con riferimento all’analogo presupposto richiesto dall’art. 92, nel testo introdotto dall’art. 54 L. 69/2009, si è precisato che le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla «natura dell’impugnazione», o alla «riduzione della domanda in sede decisoria», ovvero alla «contumacia della controparte», permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest’ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese ( ex multis : Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3977 del 18/02/2020, Rv. 656993 -01; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019, Rv. 652795 -01; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 22310 del 25/09/2017, Rv. 645998 -01; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 221 del 11/01/2016, Rv. 637967 -01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21083
del 19/10/2015, Rv. 637492 – 01; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16037 del 11/07/2014, Rv. 631930 – 01).
Con riferimento all’attuale disciplina, la Corte costituzionale, con sentenza n. 77/2018, nel dichiarare illegittimo l’art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo introdotto dal D.L. 132/2014, convertito con L. 162/2014 (ove non prevedeva la possibilità di compensare le spese processuali anche in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, diverse dall’assoluta novità della questione o dal mutamento di giurisprudenza), ha evidenziato che «le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Le quali ultime quindi -l’«assoluta novità della questione trattata» ed il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» -hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale» (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 1243 del 2023; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 13674 del 2022).
La pronuncia impugnata merita, pertanto, di essere cassata in parte qua.
Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione di norme processuali, in particolare degli artt. 91, primo comma, e 92, secondo comma, cod. proc. civ., 118, secondo comma, disp. att., 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, I comma, n. 4 cod. proc. civ. Il ricorrente ritiene che la non corretta applicazione delle disposizioni di legge da parte del Tribunale di Chieti si risolva anche in un evidente deficit motivazionale, oltreché nella violazione di legge.
2.1. Avendo il Collegio accolto il primo motivo, il secondo si dichiara logicamente assorbito.
In definitiva, il Collegio cassa la pronuncia impugnata, e rinvia al Tribunale di Chieti in persona di diverso magistrato, affinché provveda alla determinazione delle spese di lite, anche per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del primo motivo, cassa l ‘ordinanza impugnata e rinvia il giudizio al Tribunale di Chieti, in persona di diverso magistrato, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio;
dichiara assorbito il secondo motivo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda