Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15806 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15806 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 290/2023 proposto da:
FIORILLI
NOME,
rappresentato
e
difeso
dall’avvocato
NOME
TRIVISONNO,
pec
EMAIL;
– ricorrente –
contro
REGIONE MOLISE;
– resistente con atto di costituzione – avverso la sentenza n. 296/2022 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il 31/05/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1.Su ricorso di COGNOME NOME, il Giudice di Pace di Campobasso con decreto ingiuntivo n. 162/2019 intimava alla Regione Molise di
pagare in favore del ricorrente la somma di € 1.000,00 oltre interessi legali e spese di giudizio, per aver subito danni al bestiame di sua proprietà, causati da animali selvatici.
Avverso tale decreto proponeva opposizione la Regione Molise, chiedendo la revoca dello stesso ed eccependo preliminarmente la prescrizione quinquennale del credito azionato, il difetto di legittimazione passiva, l’inammissibilità del procedimento monitorio e la non applicazione della legge regionale n. 19/1993.
Il COGNOME si costituiva in giudizio opponendosi alle eccezioni formulate dalla Regione Molise, chiedendo il rigetto delle pretese e l’accoglimento del decreto ingiuntivo.
In corso di giudizio il COGNOME riceveva l’intero importo originariamente azionato in via ingiuntiva.
Il Giudice di Pace di Campobasso con sentenza n. 162/21 dichiarava cessata la materia del contendere e compensava le spese legali, in quanto il COGNOME aveva ricevuto il risarcimento del danno a seguito di Deliberazione della Regione Molise n. 549 del 28/12/2019.
Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello il COGNOME per violazione e falsa applicazione del disposto di cui all’art. 91 c.p.c., nella parte in cui era stata disposta la compensazione delle spese.
Si costituiva la Regione Molise insistendo per il rigetto dell’appello, in considerazione della intervenuta prescrizione (tempestivamente eccepita) e domandando la condanna alle spese, o, in subordine, la loro compensazione.
Il Tribunale di Campobasso, quale giudice di appello, con sentenza n. 296/2022, accoglie preliminarmente l’eccezione di prescrizione, che era stata tempestivamente sollevata dalla Regione sin dall’atto di opposizione, in quanto all’epoca della delibera (28
dicembre 2019) il termine di prescrizione era già maturato per tutti gli asseriti illeciti (subiti nel 2012 e nel 2013) ed ha rigettato l’appello.
Avverso la sentenza del giudice di appello ha proposto ricorso il COGNOME.
La Regione Molise non ha svolto difese, ma ha presentato atto di costituzione con il quale ha chiesto di essere sentita all’udienza che sarà eventualmente fissata ed ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Per l’odierna udienza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte e non sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il COGNOME articola in ricorso tre motivi.
1.1. Con il primo motivo denuncia <> nella parte in cui il giudice di appello, avendo il giudice di primo grado dichiarato cessata la materia del contendere, non ha individuato la parte soccombente, seppure solo virtualmente, in base ad una ricognizione della ‘normale’ probabilità di accoglimento della pretesa, alla luce dei criteri di verosimiglianza (Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, 29 novembre 2016, n. 24234).
Sostiene che, non essendovi stata soccombenza reciproca, sarebbe stato compito del secondo Giudice, al fine di correttamente valutare la esercitata facoltà di compensazione delle spese di lite, pronunciarsi sulla ricorrenza o meno, nella fattispecie concreta, delle ipotesi normativamente previste per far luogo a detta compensazione, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c..
Si duole che nella impugnata sentenza non vi è alcun riferimento alla disposta compensazione delle spese, per quanto oggetto di unica e specifica doglianza da parte dell’appellante, come se il sostenuto carattere assorbente della eccezione di prescrizione potesse legittimare il mancato esame dei relativi effetti sulla statuizione in ordine alle spese, decisa in primo grado di giudizio.
1.2. Con il secondo motivo denuncia <> nella parte in cui il giudice di appello non ha fatto alcun riferimento al fatto che la Regione Molise aveva riconosciuto il proprio debito in favore del COGNOME, con il conseguente difetto motivazionale, vista la decisività dello stesso fatto che, se tenuto in considerazione, secondo parametri di elevata probabilità logica, avrebbe condotto il Giudicante ad esito diverso, sulla base di una ricostruzione idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata. Sottolinea che non intende censurare il mancato esame della documentazione acquisita agli atti ma l’omesso esame della stessa condotta della P.A. che tali atti ha ‘ preceduto e motivato ‘ .
1.3. Con il terzo motivo denuncia <> Rappresenta il ricorrente che il giudizio di secondo grado, n. 1965/2021 R.G. del Tribunale di Campobasso, era stato iscritto a ruolo con atto di citazione in appello ma il Tribunale, quale giudice del gravame, lo aveva trattato come se fosse stato incardinato con ricorso. Invero, in data 7.12.2021, il Tribunale con decreto di fissazione udienza, gli aveva dato termine per la notifica del ricorso e del decreto, e, al resistente, per la relativa costituzione.
Il ricorso è solo in parte fondato nei termini di seguito indicati.
2.1. Fondato è il primo motivo, con il quale il ricorrente sostanzialmente si duole del mancato esame dell’unico motivo di appello e dell’assenza di ogni motivazione in relazione al ‘quanto la prescrizione del diritto, come affermata, abbia potuto legittimare la compensazione delle spese, disposta dal Giudice di Pace’ (v. , a tale ultimo riguardo, ricorso p. 14).
Invero, non essendovi stata soccombenza reciproca ad esito del giudizio di primo grado ed essendo stato al riguardo proposto specifico motivo di appello con cui il COGNOME aveva censurato la mancata applicazione, da parte del tribunale, del principio della soccombenza virtuale, sarebbe stato onere della corte territoriale, al fine di correttamente valutare la esercitata facoltà di compensazione delle spese di lite, pronunciarsi sulla ricorrenza o meno, nella fattispecie concreta, delle ipotesi normativamente previste per far luogo a detta compensazione, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c. , anche alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, e comunque motivare espressamente circa la implicita conferma della compensazione delle spese operata dal giudice del primo grado pure in considerazione del ritenuto carattere assorbente della fondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata ex adverso .
Tanto non è invece avvenuto nel caso di specie, in quanto nella motivazione dell’ impugnata sentenza non vi è alcun riferimento alla censura sulla disposta compensazione delle spese, per quanto questa fosse stata oggetto dell’unica e specifica doglianza da parte dell’appellante .
2.2. Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso resta assorbito il secondo.
2.3. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente si duole del fatto che l’appello, che era stato iscritto con atto di citazione, è stato poi trattato come se fosse stato incardinato con ricorso, ma non prospetta al riguardo alcun concreto pregiudizio subito, come peraltro si desume dal fatto che il Tribunale ha concesso i termini ridotti di cui all’art. 190 c.p.c. e la parte ha avuto facoltà di esprimere le proprie ragioni.
Per le ragioni che precedono, dell’impugnata sentenza, s’impone la cassazione in relazione alle censure accolte, con rinvio al Tribunale di Campobasso, che, in persona di diverso Magistrato, procederà a nuovo esame, dando applicazione a quanto sopra indicato in accoglimento del primo motivo di ricorso.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione e nei termini precisati in motivazione , e, per l’effetto cassa , in relazione alle censure accolte, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Campobasso, in persona di diverso Magistrato.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2023, nella camera di