Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11508 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11508 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21466/2022 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
ROMA CAPITALE;
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 1973/2022, depositata il 24/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1973/2022, che ha rigettato il gravame da egli proposto contro la sentenza n. 12876/2020 del Tribunale di Roma. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione del ricorrente contro l’ordinanza con la quale Roma Capitale gli aveva ingiunto il pagamento di euro 25.999,99, quale sanzione per l’occupazione illegittima di un alloggio, e aveva compensato le spese di lite. Con l’appello COGNOME ha contestato la compensazione delle spese, motivata dal Tribunale con la sussistenza di ‘giusti motivi ex art. 92 c.p.c.’.
L’intimata Roma Capitale non ha svolto difese.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è articolato in tre motivi, tra loro strettamente connessi:
il primo motivo lamenta, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 92, comma 2 c.p.c., dell’art. 111, comma 6 Cost. e della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018;
il secondo motivo contesta, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 92, comma 2 c.p.c., e dell’art. 111, comma 6 Cost.
il terzo motivo denuncia, in relazione al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte d’appello sostenuto ‘il rilievo solo d’ufficio dell’errore ritenuto esistente dal Tribunale ex art. 3 della legge 689/1981’.
I motivi, che contestano la conferma da parte della Corte d’appello della compensazione delle spese di lite operata dal primo giudice, sono fondati.
Ai sensi dell’art. 92, comma 2 c.p.c., il giudice può compensare le spese di lite ‘se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti’ ovvero a seguito
della pronuncia della Corte costituzionale n. 77/2018 -‘ qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni ‘. La Corte d’appello ha affermato che ‘la compensazione delle spese di lite si giustificava in ragione della infondatezza dei motivi e sul rilievo soltanto d’ufficio dell’errore ritenuto esimente dal Tribunale ex art. 3 legge 689/1981’. Ci si trova pertanto di fronte a una ipotesi di compensazione adottata a fronte non di soccombenza reciproca (il ricorrente è risultato infatti vittorioso), ma in un caso in cui le ragioni, come esplicitate dal giudice d’appello , non sono adeguatamente riferite a ‘gravi ed eccezionali ragioni’, tanto più che il rilievo dell’esimente fu sollecitato dal ricorrente, che aveva prodotto la relativa documentazione.
Come infatti riporta il ricorso a pagg. 3 e 4 la parte ricorrente depositò le note 10.9.2020 e allegata sentenza 12009/2020 che aveva riconosciuto appunto in caso analogo l’esimente .
Questa Corte ha precisato che le ‘gravi ed eccezionali ragioni’, che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese, devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa; tali ragioni non possono essere illogiche, né erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (così, da ultimo, Cass. n. 9312/2024).
Il ricorso è pertanto fondato e la sentenza -che si è discostata da tale principio deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, che riesaminerà la regolamentazione delle spese e provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda