Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27605 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27605 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19668/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in NOME, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
NOME, in persona del sindaco n carica, elettivamente domiciliato in NOME, alla INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
contro
ricorrente –
nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
– intimata –
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di NOME n. 8658 pubblicata il 18.05.2021.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 08/06/2023, dal Consigliere relatore NOME COGNOME, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugna, con atto affidato a un unico motivo di ricorso, la sentenza del Tribunale di Roma n. 8658 del 18/05/2021, che ha accolto l’appello del COGNOME avverso sentenza del Giudice di pace della stessa sede, di rigetto dell’opposizione a cartella esattoriale, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di entrambi i gradi di giudizio.
Resiste con controricorso il Comune di Roma Capitale.
RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale il Collegio ritiene che sussistano seri dubbi di effettiva riferibilità della procura speciale in atti alla sentenza del Tribunale di Roma, in questa sede impugnata, in quanto la procura, depositata in ambito telematico, non reca alcun concreto riferimento alla sentenza da impugnare e non è neppure corredata da una data, cosicché essa appare priva anche dei requisiti minimi enucleati dalla giurisprudenza nomofilattica (Sez. U n. 36057 del 09/12/2022 Rv. 666374 – 01). Il Collegio ritiene, nondimeno, di vagliare il ricorso alla stregua della cd. ragione più liquida secondo l’orientamento della giurisprudenza nomofilattica (Sez. U n. 9936 del 08/05/2014 Rv. 630490 – 01): in applicazione del principio processuale della «ragione più liquida» – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale.
L’unico motivo di ricorso censura la sentenza d’ appello per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., con riferimento alla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di entrambe le fasi
del giudizio pur avendo avuto l’impugnazione di merito un esito pienamente vittorioso.
Il ricorrente afferma che la motivazione del Tribunale di Roma, pur richiamando la sentenza n. 77 del 19/04/2018 della Corte Costituzionale non è adeguata e risulta, pertanto, meramente apparente.
Il motivo è infondato.
A prescindere dalla impropria formulazione del motivo, che fa riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., ma in concreto denuncia una motivazione meramente apparente e quindi insussistente o mancante, e il cui parametro dovrebbe essere più propriamente individuato nel n. 4 dell’art. 360 codice di rito, in relazione all’art. 132 cod. proc. civ. , la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite è stata motivata dal Tribunale con il richiamo alla detta sentenza della Corte Costituzionale in considerazione, quantomeno implicita, di ragioni gravi ed eccezionali, da reputarsi sussistenti in considerazione della controvertibilità della materia trattata, che a distanza di pochi mesi dal deposito della sentenza avrebbe visto l’intervento del legislatore d’urgenza, con il d.l. n. 215 del 21/10/2021, conv. nella legge n. 146 del 17/12/2021, sul quale sono successivamente intervenute le Sez. U di questa Corte (Sez. U n. 26283 del 06/09/2022)
Le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: « In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’ art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215 del 2021, col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzando lo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata ».
I principali passaggi argomentativi svolti per addivenire alla trascritta conclusione possono così sintetizzarsi:
-l’art. 12, comma 4 bis , del d.P.R. n. 602 del 1973, che regola la riscossione coattiva RAGIONE_SOCIALE entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo (comprese, dunque, le sanzioni amministrative), specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
-l’interesse ad agire costituisce una condizione dell’azione avente natura dinamica, come tale suscettibile di assumere una diversa configurazione, per ius superveniens , fino al momento della decisione;
-la citata disposizione, incidendo sulla pronuncia della sentenza, trova, di conseguenza, applicazione anche nei processi pendenti, nei quali l’opponente ha l’onere di dedurre e dimostrare la sussistenza dell’interesse ad agire.
Circa quest’ultim o profilo, Cass. n. 26283 del 2022 ha puntualizzato che « l’interesse in questione può essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull’operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico, defini to dalle norme applicabili quando la sentenza è resa, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ., o anche fino all’udienza di discussione, prima dell’inizio della relazione, o fino all’adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio ».
Nel caso in esame, parte ricorrente, originaria opponente, non ha allegato un interesse di tal fatta.
Esso, infatti, non può scorgersi – diversamente da quanto opinato dal ricorrente – nella formulazione di un’eccezione di prescrizione del credito verificatasi dopo la cartella opposta.
Come questa Corte ha già reiteramente chiarito, ben prima della menzionata sopravvenienza normativa e della esegesi offertane dalle Sezioni Unite, l’impugnazion e della cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, e non anche per dedurre fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all’azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall’amministrazione (in tal senso, Cass. 07 /03/2022, n. 7353; Cass. 13/09/2019, n. 22925; Cass. 07/03/2019, n. 6723; Cass. 10/11/2016, n. 22946; Cass. 13/10/2016, n. 20618).
In punto di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite deve, inoltre, richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale (Cass. n. 21400 del 26/07/2021 Rv. 662213 – 01) «il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 157 del 21/05/2014), in una verifica “in negativo” in ragione della “elasticità” costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, “non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese” in favore della parte vittoriosa».
Il ricorso è, pertanto, rigettato.
Le spese di lite di questa fase di legittimità possono essere compensate, atteso l’alterno esito RAGIONE_SOCIALE fasi di merito e la peculiarità della fattispecie concreta.
La decisione di rigetto del ricorso comporta che deve darsi atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis 1 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; compensa integralmente le spese processuali di questa fase di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 , della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo d i contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di