Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35444 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35444 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5691/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro
UTG PREFETTURA DI NAPOLI
-intimato- avverso l’ ORDINANZA del GIUDICE DI PACE di NAPOLI R.G. n. 6806/2022 depositata il 22/07/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza depositata il 22-7-2022 il Giudice di Pace di Napoli, pronunciando quale giudice del rinvio all’esito dell’ordinanza di questa Corte n. 33038/21, che aveva cassato, con rinvio, l’ordinanza del 20.12.2019 del Giudice di Pace di Napoli, ha accolto l’opposizione a decreto di espulsione proposta da COGNOME NOME, nato in Bangladesh, il DATA_NASCITA, ed ha annullato il provvedimento prefettizio di espulsione Prot. 424 del 21.10.19 emesso nei confronti del cittadino straniero, compensando le spese di lite.
Avverso detto provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti della Prefettura di Napoli, che è rimasta intimata.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico motivo il ricorrente denuncia ‘ error in iudicando in relazione all’art. 360, co. 1, n.3, c.p.c. per violazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. ‘, sul rilievo che la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, disposta nonostante fossero stati accolti nel giudizio di cassazione i motivi di ricorso, era stata motivata dal Giudice di Pace in ragione ‘del non univoco orientamento della giurisprudenza in materia, della particolarità dei motivi addotti, della futura ed incerta domanda di asilo’ . Ad avviso del ricorrente, invece, erano insussistenti le ragioni poste a base della decisione sulla regolazione delle spese di lite, per essere univoci i principi affermati nell’ordinanza della Cassazione e di criptico contenuto gli altri elementi addotti a sostegno della statuizione sulle spese.
Il motivo è infondato.
La statuizione di compensazione delle spese di lite, motivata in modo idoneo dal Giudice di Pace, involge una valutazione che è rimessa al giudice di merito, secondo il costante orientamento di questa Corte,
condiviso dal Collegio. Infatti, i n tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. 24502/2017; Cass., 8412/2017; Cass. 17816/2019).
l ricorso va rigettato, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità poiché l’Amministrazione intimata non ha svolto difese.
Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. art. 18, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2011, che ha sostituito l’art. 13-bis del d.lgs. n. 286 del 1998), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione