Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 1320 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1320 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3413/2021 R.G., proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO.
-RICORRENTE-
contro
PREFETTURA DI COGNOME, in persona del Prefetto p.t..
-INTIMATA- avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 793/2021, pubblicata in data 22.6.2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 9.12.2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
COGNOME Con sentenza n. 793/2021 il Tribunale di Viterbo, in integrale riforma della sentenza di primo grado, ha annullato l’ordinanza ingiunzione con cui era stata sospesa all’opponente la patente di guida, compensando le spese del giudizio di primo grado per la contumacia della Prefettura.
Numero registro generale 3413/2022 Numero sezionale 11468/2022 Numero di raccolta generale 1320/2023 Data pubblicazione 17/01/2023
Per la cassazione della sentenza NOME COGNOME propone ricorso affidato a due motivi.
La Prefettura è rimasta intimata.
Il relatore ha formulato proposta di definizione della causa ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.; il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
COGNOME Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la contumacia della Prefettura in primo grado non giustificava la compensazione delle spese, in mancanza di altri gravi ed eccezionali motivi.
Il motivo è fondato.
Ai sensi dell’art. 92, comma secondo, c.p.c., la compensazione è ammessa, in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questioni o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, infine in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione (Corte cost. n. 77/2018).
La mancata costituzione dell’amministrazione non integrava i presupposti richiesti dalla norma: la contumacia è condotta in sé neutra, non espressiva di non opposizione o di adesione alle richieste di controparte ed è eventualità tutt’altro che eccezionale.
Già con riferimento all’analogo presupposto richiesto dall’art. 92, nel testo introdotto dall’art. 54 L. 69/2009, si è precisato che la compensazione devono fondarsi su specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla “natura dell’impugnazione”, o alla “riduzione della domanda in sede decisoria”, ovvero alla “contumacia della controparte”, permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di
quest’ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. 21083/2015; Cass. 16037/2014; Cass, 221/2016; Cass. 14411/2016).
Con riferimento all’attuale disciplina, la Corte costituzionale, con sentenza 77/2018, nel dichiarare illegittimo l’art. 92, comma secondo, c.p.c., nel testo introdotto dal D.L. 132/2014, convertito con L. 162/2014 (ove non prevedeva la possibilità di compensare le spese processuali anche in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, diverse dall’assoluta novità della questione o dal mutamento di giurisprudenza), ha inoltre evidenziato che “le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità.
Le quali ultime quindi – l’«assoluta novità della questione trattata» ed il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» – hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale” (cfr. Corte cost. 77/2018), essendo esclusa la possibilità di compensare le spese per le ragioni prese in esame dal giudice di merito.
COGNOME Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., 24 Cost e del D.M. 55/2014, per aver il Tribunale liquidato le spese di appello con motivazione meramente apparente, avendo riconosciuto importo irrisorio, inferiore alle somme spettanti per una sola delle fasi in cui si era articolato il processo di secondo grado.
Il motivo è assorbito, dovendo il giudice del rinvio regolare nuovamente le spese dell’intero giudizio, tenendo conto dell’esito finale della causa.
E’ pertanto accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Viterbo, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Viterbo, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della Suprema Corte di Cassazione, in