Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30783 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 30783 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 28699-2018 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME, NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
Oggetto
DIRIGENTE PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 28699/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 14/09/2023
CC
avverso la sentenza n. 119/2018 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 30/06/2018 R.G.N. 26/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO
-che, con sentenza del 30 giugno 2018, la Corte d’Appello di Trieste, confermava le decisioni, quella non definitiva e quella definitiva, rese dal Tribunale di Trieste che, relativamente alla domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la declaratoria del diritto dell’istante, dipendente della predetta Amministrazione con incarico di Direttore RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, posto in quiescenza ai sensi dell’art. 7 2, comma 11, d.l. n. 112/2008 per aver raggiunto l’anzianità contributiva massima, a restare in servizio fino al compimento del 65° anno di età quando avrebbe conseguito la pensione di vecchiaia o in subordine al 5.8.2012 alla scadenza del dell’incarico triennale di Direttore rinnovatogli nell’agosto 2009 con risarcimento del danno patrimoniale dato dalle retribuzioni non percepite dalla data dell’esonero dal servizio, si pronunziava per l’accoglimento parziale riconoscendo il diritto al mantenimento in servizio fino al 5.8.2012 con diritto al risarcimento del danno quantificato senza tener conto della retribuzione di risultato e con compensazione degli importi percepiti a titolo di pensione;
-che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto che il risarcimento fosse stato correttamente limitato al 5.8.2012, risultando meramente ‘possibile’ l’ulteriore rinnovo a quella data dell’incarico di Direttore RAGIONE_SOCIALE, in vi sta del compimento dell’età pensionale nel novembre 2013, non computabile a fini risarcitori la retribuzione di risultato stante il carattere eventuale dell’erogazione, corretta la compensazione tra le poste creditorie di danno e l’importo dei percepiti ra tei di pensione;
-che per la cassazione di tale decisione ricorre il COGNOME, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il RAGIONE_SOCIALE;
CONSIDERATO
-che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 19, d.lgs. n. 165/2001, in combinato disposto con l’art. 13 CCNL Dirigenza -Area 1 quadriennio 1998/2001 e con l’art. 20 del successivo rinnovo del medesimo CCNL sottoscritto il 21.4.2006, lamenta l’infondatezza dell’apprezzamento circa il carattere meramente possibile del rinnovo de ll’incarico di Direttore RAGIONE_SOCIALE in base al quale la Corte territoriale è giunta ad escludere il mantenimento in servizio del ricorrente fino al compimento dell’età pensionabile, sostenendo sussistere comunque fino al compimento dell’età pensionabile il diritto al conferimento di un incarico dirigenziale ed al relativo trattamento economico e dovendosi pertanto ritenere che sussistesse una concreta chance di reincarico;
-che il medesimo motivo, in chiusura, afferma che, comunque, si sarebbe dovuto riconoscere a fini risarcitori il diritto ad altro incarico dirigenziale generale e che in tal caso non vi sarebbe stata alcuna decurtazione dell’indennità di posizione (al 10%), per ragioni riguardanti l’assetto dell’emolumento per la RAGIONE_SOCIALE;
-che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 c.c., imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente compensato le poste creditorie di danno e l’importo dei ratei di pensione posto che la compensatio lucri cum damno è ammissibile solo laddove l’incremento patrimoniale dipenda direttamente dal medesimo fatto illecito che abbia causato il danno e così, nella specie, solo se si concreti nella percezione di altro compenso da lavoro in quanto resa possibile dall’ill iceità della risoluzione del rapporto pregresso;
-che il primo motivo va disatteso;
-che la Corte territoriale ha argomentato, in relazione al rinnovo del medesimo incarico, evidenziando come esso costituisse oggetto di
una ‘mera allegazione’, a fronte di un’evoluzione in tal senso meramente ‘possibile’, stante anche il già avvenuto rinnovo per una volta, affermando in sostanza che erano mancate indicazioni sufficienti per far concludere nel senso che quel rinnovo vi sarebbe stato;
-che da questo punto di vista il motivo nulla aggiunge di specifico al fine di meglio delineare la chance di quel rinnovo e tale genericità non consente l’accoglimento della censura;
-che il motivo fa altresì leva sul diritto, secondo la normativa e la contrattazione collettiva, ad ottenere un diverso o equivalente incarico con retribuzione di posizione non inferiore al 10 % rispetto a quella precedentemente riconosciuta;
-che si tratta di ipotesi tale da richiamare la necessità di accertamenti di fatto, tra cui soprattutto quello sulla disponibilità in quell’esatto momento o in quale momento successivo, di altri incarichi o funzioni, su cui svolgere poi apprezzamenti in diritto;
-che vale pertanto il consolidato principio per cui, in tali casi, è onere di chi ricorre per cassazione, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675), riportando dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta nei gradi di merito (Cass. 10 maggio 2005, n. 9765; Cass. 12 settembre 2000, n. 12025), onde dar modo alla Suprema Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito;
-che una tale specificità di indicazioni manca tuttavia nel ricorso per cassazione;
-che, di contro, il secondo motivo risulta meritevole di accoglimento, alla luce dell’orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 32130/2022), secondo cui non è detraibile come aliunde perceptum il trattamento pensionistico, potendosi considerare compensativo del danno arrecato dal
licenziamento non qualsiasi reddito percepito, ma solo quello conseguito attraverso l’impiego della medesima capacità lavorativa, laddove al contrario, secondo quanto affermato da questa Corte a sezioni unite con la decisione n. 12194/2002, il diritto a pensione discende dal verificarsi di requisiti di età e contribuzione stabiliti dalla legge, prescinde del tutto dalla disponibilità di energie lavorative da parte dell’assicurato che abbia anteriormente perduto il posto di lavoro e non si pone di per sé come causa di risoluzione del rapporto di lavoro, sicché le utilità economiche che il lavoratore illegittimamente licenziato ne ritrae dipendono da fatti giuridici del tutto estranei al potere di recesso del datore di lavoro, non sono in alcun modo causalmente ricollegabili al licenziamento illegittimamente subito e si sottraggono per tale ragione all’operatività della regola della compensatio lucri cum damno ;
-che, dunque, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e la sentenza impugnata cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’Appello di Trieste, in diversa composizione, che provvederà in conformità disponendo altresì in ordine alle spese di lite;
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Trieste, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 settembre 2023