Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20004 Anno 2024
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Oggetto
RISARCIMENTO PUBBLICO IMPIEGO
Civile Ord. Sez. L Num. 20004 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/07/2024
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 05/04/2024
CC
ORDINANZA
sul ricorso 8641-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– RAGIONE_SOCIALE –
contro
AMATO NOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controRAGIONE_SOCIALE –
avverso la sentenza n. 980/2022 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 25/10/2022 R.G.N. 739/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
che, con sentenza del 13 aprile 2022, la Corte d’Appello di Palermo confermava la decisione resa dal Tribunale di
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RAGIONE_SOCIALE e accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, alle cui dipendenze la COGNOME prestava servizio quale medico titolare dall’1.4.2007 di incarico professionale di alta specializzazione ex art. 27, lett. C, comma 1, del CCNL per la dirigenza medica, avente ad oggetto il risarcimento del danno da inadempimento dell’obbligo contrattuale consistente nella graduazione delle funzioni dirigenziali e nella connessa pesatura degli incarichi, necessarie al fine di quantificare e corrispondere la parte variabile dell’indennità di posizione aziendale, danno commisurato all’importo mensile corrispondente (100 euro) per il periodo 1.4.2009/31.12.2012 (contenuto nei limiti della prescrizione);
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto sussistere, in relazione all’assenza delle necessarie procedure di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi, l’inadempimento colpevole dell’RAGIONE_SOCIALE per non avere posto in essere tali procedure, derivandone la risarcibilità del danno conseguente;
che per la cassazione di tale decisione ricorre RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la COGNOME;
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, l’RAGIONE_SOCIALE, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 1218 c.c. in combinato disposto dell’art 50 CCNL per l’Area della dirigenza RAGIONE_SOCIALE, lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale circa l’imputabilità all’RAGIONE_SOCIALE medesima di un inadempimento contrattuale, in relazione alla mancata adozione dei provvedimenti necessari ai fini della corresponsione dell’indennità di posizione di parte variabile,
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atteso che i residui delle somme non corrisposte sono posti in incremento delle spettanze distribuite a titolo di retribuzione di risultato e, come tali, erogate pro-quota anche a favore del personale escluso dal godimento dell’indennità di posizione di parte variabile;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., l’RAGIONE_SOCIALE imputa alla Corte territoriale l’omessa pronunzia su fatti aventi effetto impeditivo, modificativo o estintivo, allegato dal convenuto in funzione di eccezione ai sensi dell’art. 2697, comma 2, c.c., ostando alla configurazione in termini di inadempimento e responsabilità per danni l’accettazione dichiarata nel contratto individuale per affidamento di incarico professionale di alta specializzazione della struttura della retribuzione anteriormente al 2013, nonché la ricorrenza di giustificazioni che esonerano da responsabilità per la liquidazione dell’indennità ‘separata’ solo dopo il 2013; che il primo motivo, merita accoglimento alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 29855/2023), secondo cui la previsione di cui all’art. 50, comma 5, del CCNL dell’Area della dirigenza RAGIONE_SOCIALE, per la quale la mancata erogazione della retribuzione di posizione da cui derivi la disponibilità di importi sul corrispondente fondo comporta l’imputazione di questi alla retribuzione di risultato da erogarsi nel medesimo anno, riflette una situazione da cui discende una compensatio lucri cum damno , per essere il danno (la mancata erogazione dell’indennità di posizione di parte variabile) ed il vantaggio (il maggior importo percepito a titolo di indennità di risultato) conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento (la mancata graduazione degli incarichi) quali suoi effetti contrapposti, restando irrilevante, ai fini di escludere la concomitanza causale, la circostanza, viceversa invocata dalla Corte territoriale, che la retribuzione di risultato avrebbe
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una funzione ontologicamente non assimilabile ed emergendo, pertanto, la necessità di verificare l’incidenza di tale compensazione ai fini dell’accertamento dell’effettiva erogazione, non importa se a titolo di retribuzione di posizione di parte variabile o di retribuzione di risultato, delle somme spettanti al dirigente medico e, così, della ricorrenza o meno di un danno risarcibile;
che, dunque, il primo motivo di ricorso va accolto, assorbito il secondo, e la sentenza impugnata cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 5 aprile