Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29620 Anno 2023
Civile Sent. Sez. L Num. 29620 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso 1251-2022 proposto da:
COGNOME, domiciliato ope legis in ROMA INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE DI CASSAZIONE, con diritto di ricevere le comunicazioni all’ indirizzo PEC dell’AVV_NOTAIO COGNOME che lo rappresenta e difende;
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME,(RAGIONE_SOCIALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
ASSESSORATO REGIONALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE REGIONE RAGIONE_SOCIALENA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex
Oggetto
Incarico dirigenziale conferito ex art. 39 L.r. RAGIONE_SOCIALE n. 6/2009
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/09/2023
PU
lege dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
ricorrente incidentale nonchè contro
COGNOME NOME;
– intimato – avverso la sentenza n. 551/2021 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 15/01/2022 R.G.N. 66/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2023 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale con assorbimento dell’incidentale condizionato; udito l’AVV_NOTAIO per delega AVV_NOTAIO NOMEAVV_NOTAIO;
udito l’AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE ha respinto l’appello di NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALE stessa sede che aveva rigettato la domanda, proposta nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, al quale era succeduto in corso di causa il RAGIONE_SOCIALE, volta ad ottenere: la dichiarazione di illegittimità RAGIONE_SOCIALE revoca dell’incarico di Direttore generale disposta dal Commissario straordinario con delibera del 25 luglio 2013 n. 82; la reintegrazione nel ruolo in precedenza svolto; la condanna al risarcimento dei danni quantificati in misura pari alle retribuzioni non percepite, detratto l’ aliunde perceptum .
La Corte distrettuale ha premesso in punto di fatto che l’appellante, dirigente regionale di terza fascia assegnato all’ufficio del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, era stato autorizzato ai sensi dell’art. 39 RAGIONE_SOCIALE l.r. RAGIONE_SOCIALE n. 6/2009 e dell’art. 47 del C.C. R.L.,
ad assumere l’incarico di Direttore Generale, sulla base del protocollo di intesa sottoscritto il 29 settembre 2012 dal Dirigente Generale del competente dipartimento regionale e dal Commissario Straordinario del RAGIONE_SOCIALE. L’incarico, successivamente rinnovato per 60 mesi, era stato annullato in RAGIONE_SOCIALE con la delibera sopra indicata, perché il conferimento dello stesso era viziato dalla mancanza RAGIONE_SOCIALE delibera autorizzativa e dell’impegno di spesa. Il contratto, inoltre, era stato stipulato con un esterno, pur potendo essere conferito a personale già dipendente del RAGIONE_SOCIALE.
Il giudice d’appello ha condiviso le conclusioni alle quali era pervenuto il Tribunale ed ha ritenuto che la nullità del contratto, sostanzialmente fatta valere con la delibera di annullamento dell’incarico, discendeva dalla mancanza dell’impegno di spesa, ossia RAGIONE_SOCIALE necessaria copertura finanziaria, nonché dalla violazione del citato art. 39, che consente l’assegnazione a condizione che la stessa sia temporanea e giustificata dall’impossibilità di conferire l’incarico a personale interno.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME sulla base di sette motivi, ai quali hanno resistito con controricorso il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, che ha notificato ricorso incidentale condizionato affidato a due censure. E’ rimasto intimato NOME COGNOME.
Con ordinanza interlocutoria del 2 febbraio 2023, pronunciata all’esito RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio, il Collegio ha provocato il contraddittorio su una causa di nullità del contratto individuale diversa da quella prospettata dalle parti e dalla sentenza impugnata nonché sulla questione dell’appli cazione ai consorzi di bonifica RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE disciplina dettata dal d.P.R. n. 97 del 2003.
Tutte le parti hanno depositato memoria nel termine assegnato e l’ufficio RAGIONE_SOCIALE Procura Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 3 RAGIONE_SOCIALE l.r. RAGIONE_SOCIALE n. 76/1995, dell’art. 21 del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 10 RAGIONE_SOCIALE l.r. RAGIONE_SOCIALE n. 10/2000, del C.C.N.L. Dirigenti 28.7.70 (così il ricorso) e successivi accordi collettivi di rinnovo, dell’art. 97 Cost., RAGIONE_SOCIALE legge n. 241/1990, degli artt. 1175, 1372, 1375 e 1965 cod. civ., dell’art. 112 cod. proc. civ. nonché l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Sostiene, in sintesi, che andava esclusa l’eccepita nullità del contratto, perché lo stesso era stato espressamente autorizzato dal Protocollo di intesa e la copertura finanziaria era stata individuata con la delibera n. 3 del 2013. Rileva che il RAGIONE_SOCIALE è ente pubblico economico, sicché il rapporto di lavoro è di natura privatistica e non può essere risolto esercitando poteri di RAGIONE_SOCIALE. La cessazione anticipata dell’incarico dirigenziale è consentita solo nel caso in cui la revoca sia giustificata dai risultati negativi di gestione e dal mancato raggiungimento degli obiettivi. Richiama giurisprudenza di questa Corte in tema di impiego pubblico contrattualizzato e deduce, inoltre, che la «supposta ed inesistente mancanza di copertura finanziaria» può essere fonte di responsabilità contabile, ma non giustifica l’esercizio del potere di RAGIONE_SOCIALE.
Con la seconda censura, egualmente ricondotta ai vizi di cui ai nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., NOME COGNOME eccepisce la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata nonché la violazione del giudicato ( art. 2909 cod. civ.) e del principio di corrispondenza fra il chiesto e pronunciato ( art. 112 cod. proc. civ.). Rileva che il Tribunale aveva implicitamente escluso la violazione dell’art. 39 RAGIONE_SOCIALE l.r.
RAGIONE_SOCIALE n. 6/2009 e, pertanto, il RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto proporre appello incidentale, in assenza del quale non poteva la Corte ritenere la delibera di conferimento dell’incarico viziata anche per l’asserita violazione del richiamato art. 39. Aggiunge che l’appellato non aveva neppure reiterato l’eccezione di violazione RAGIONE_SOCIALE norma regionale, sicché era preclusa al giudice d’appello la possibilità di ravvisare una violazione di legge diversa da quella accertata dal Tribunale.
La terza critica denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., «erronea applicazione dell’art. 7 lettera C dello statuto consortile». Il ricorrente, riprendendo argomenti già anticipati nel primo motivo, sostiene che non era necessaria alcuna delibera autorizzativa, in quanto il contratto di lavoro era stato preceduto dalla sottoscrizione del protocollo di intesa, sufficiente ad integrare l’autorizzazione. Aggiunge che, in ogni caso, l’autorizzazione preventiva è atto interno e, pertanto, la sua mancanza non può incidere sulla validità del contratto.
Con il quarto motivo è addebitata alla sentenza impugnata la violazione dell’art. 24 del d.l. n. 66 del 1989, del d.lgs. n. 267 del 2000 ( artt. 191 e 1949), dell’art. 97 Cost., dell’art. 1418 cod. civ., degli artt. 44 e 45 dello statuto del consorzio, RAGIONE_SOCIALE l.r. n. 45 del 1995, dell’art. 39 RAGIONE_SOCIALE l.r. n. 6 del 2009. Ribadito che la copertura finanziaria era desumibile dagli atti adottati dal RAGIONE_SOCIALE, il ricorrente fa leva sulla natura di ente pubblico economico per escludere l’asserita applicabilità RAGIONE_SOCIALE normativa dettata per le sole pubbliche amministrazioni. Aggiunge che il d.lgs. n. 267/2000 consente la ricognizione postuma del debito da parte dell’ente locale e rileva, inoltre, che gli atti ad ottati al solo fine di revocare l’incarico ad un dirigente sgradito, hanno comportato un aumento e non un risparmio di spesa, perché il RAGIONE_SOCIALE ha dovuto corrispondere al nuovo Direttore l’intero trattamento retributivo che, invece, secondo il protocollo di intesa, sarebbe stato parzialmente a carico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La quinta critica denunzia, sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 39 RAGIONE_SOCIALE l.r. n. 6 del 2009. Ribadito che si era formato giudicato interno sull’insus sistenza RAGIONE_SOCIALE violazione, il ricorrente rileva che la nota regionale n. 43363 del 21 giugno 2013 non aveva imposto la revoca degli incarichi già conferiti. Aggiunge che il RAGIONE_SOCIALE aveva bandito, dopo l’annullamento, una procedura concorsuale riservata a gli interni e la circostanza confermerebbe l’impossibilità di conferire l’incarico a dirigenti già in servizio presso l’ente.
Il sesto motivo addebita alla Corte territoriale di avere violato l’art. 18 RAGIONE_SOCIALE legge n. 300/1970 perché, una volta ritenuta l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE revoca, il RAGIONE_SOCIALE doveva essere condannato al risarcimento del danno patrimoniale.
Infine con il settimo motivo è censurato il capo inerente al regolamento delle spese di lite. Il ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., sostiene che, in ragione RAGIONE_SOCIALE fondatezza RAGIONE_SOCIALE domanda, le spese dovevano essere poste a carico del RAGIONE_SOCIALE. In ogni caso l’appellante non poteva essere condannato al pagamento delle stesse anche in favore dell’RAGIONE_SOCIALE perché quest’ultimo non aveva svolto attività difensiva.
Il ricorso incidentale condizionato denuncia, con due motivi, il vizio di omessa pronuncia sull’eccezione, sollevata dall’RAGIONE_SOCIALE, di carenza di legittimazione passiva. Addebita alla sentenza impugnata, RAGIONE_SOCIALE quale è eccepita la nullità, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
Nel rispetto dell’ordine logico e giuridico delle questioni poste dal ricorso principale, va detto che manifestamente infondato è il secondo motivo, con il quale si addebita alla Corte territoriale di avere violato il giudicato interno nonché il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato nel ravvisare una causa di nullità del contratto individuale che era stata implicitamente esclusa dal Tribunale.
Al riguardo è assorbente il richiamo dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui «in appello e in Cassazione, in caso di mancata rilevazione officiosa RAGIONE_SOCIALE nullità in primo grado, il giudice ha sempre facoltà di rilevare d’ufficio la nullità» (Cass. S.U. n. 26242/2014 e negli stessi termini, fra le tante, Cass. n. 19161/2020; Cass. n. 26495/2019; Cass. n. 19251/2018) ed inoltre è sempre consentito al giudice il rilievo di una causa di nullità del contratto diversa da quella specificamente fatta valere dalla parte.
10. Quanto agli ulteriori motivi, occorre rilevare che sono inammissibili le censure formulate, al di fuori dei rigorosi limiti indicati da Cass. S.U. n. 8053/2014 e del divieto posto dall’art. 348 ter, comma 4°, cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., così come inammissibili sono le doglianze che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge e di disposizioni contrattuali, in realtà sollecitano una diversa valutazione delle risultanze processuali e RAGIONE_SOCIALE documentazione in atti quanto all’ accertamento di fatto, che si legge nella sentenza impugnata, inerente alla mancanza dell’atto autorizzativo e RAGIONE_SOCIALE imputazione RAGIONE_SOCIALE spesa.
11. Parimenti inammissibile è il terzo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 7 dello Statuto consortile, perché, c ome ripetutamente affermato da questa Corte (Cass. n. 27456/2017 che rinvia a Cass. n. 9239/2011; Cass. n. 10581/1998; Cass. n. 5038 /1998, Cass. n. 21/1986,) le disposizioni contenute nei regolamenti interni e negli statuti degli enti pubblici non hanno valore di norme giuridiche, esaurendo la loro operatività ed efficacia nell’ambito dell’attività interna degli enti medesimi, con la conseguenza che, in relazione all’interpretazione delle suddette disposizioni, la sentenza di merito non è censurabile in sede di legittimità se non per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione.
Nella specie la censura non riguarda la violazione di disposizioni di legge sui criteri ermeneutici, ma direttamente le previsioni
statutarie e, pertanto, non sfugge alla sanzione dell’inammissibilità.
Manifestamente infondato è, poi, il primo motivo nella parte in cui fa leva , per sostenere la tesi dell’illegittimità RAGIONE_SOCIALE revoca dell’incarico dirigenziale, sui principi desumibili dalla disciplina dettata dal d.lgs. n. 165/2001.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge regionale n. 45 del 1995 i consorzi di bonifica RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sono enti pubblici economici (art. 5, comma 4, secondo cui I consorzi sono persone giuridiche di diritto pubblico, che svolgono attività economica ) e detta natura, costantemente affermata da questa Corte (cfr. fra le tante Cass. n. 6086/2021 ed i precedenti ivi richiamati in motivazione), esclude che i consorzi stessi siano tenuti al rispetto delle «norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», elencat e nell’art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo.
Per il resto i motivi, che ripropongono la tesi RAGIONE_SOCIALE piena validità del contratto individuale stipulato dalle parti, al fine di far valere il diritto al risarcimento dei danni, quantificati in misura pari al trattamento retributivo che sarebbe stato corrisposto sino alla scadenza dell’incarico, non possono trovare accoglimento, perché il dispositivo di rigetto delle originarie domande è conforme a diritto e questa Corte può limitarsi a correggere in parte la motivazione RAGIONE_SOCIALE pronuncia ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ.
Si è sottolineato nello storico di lite che la Corte distrettuale ha riqualificato l’atto, definito dal RAGIONE_SOCIALE, evidenziando che con lo stesso il datore di lavoro, privo dei poteri autoritativi di cui è espressione l’RAGIONE_SOCIALE in senso tecnico, nella sostanza con la delibera in parola aveva inteso sottrarsi all’adempimento , in ragione RAGIONE_SOCIALE invalidità del titolo dal quale le obbligazioni asseritamente da adempiere scaturivano.
Così ragionando il giudice d’appello non si è discostato dall’orientamento conso lidato di questa Corte, richiamato nella
sentenza impugnata e più di recente ribadito, fra le tante, da Cass. n. 16785/2023 (alla cui motivazione si rinvia anche per la citazione dei precedenti che hanno fatto proprio detto orientamento, inaugurato già da Cass. n. 13150/2006 e da Cass. n. 8328/2010). Quel principio, affermato in relazione ad atti impropriamente definiti di RAGIONE_SOCIALE ed adottati dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, a maggior ragione vale per l’ ente pubblico economico, che non esercita poteri di imperio ma, al pari di ogni altro contraente, può resistere all’azione di adempimento eccependo l’invalidità del titolo posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE pretesa.
L’indagine, quindi, si sposta in sede giudiziale s ulla sussistenza o meno RAGIONE_SOCIALE causa di nullità e valgono, quanto ai poteri del giudice ed ai rapporti fra le azioni, i già richiamati principi affermati dalle Sezioni Unite con la citata Cass. S.U. n. 26242/2014 secondo cui, come si è detto, deve essere sempre consentito al giudice il rilievo d’ufficio di una causa di nullità del contratto diversa da quella specificamente fatta valere dalla parte.
Nella specie è assorbente, rispetto ad ogni altra considerazione sull’incidenza del mancato rispetto delle regole di contabilità pubblica (che nella specie non sono quelle imposte agli enti locali bensì, ai sensi RAGIONE_SOCIALE L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 19 del 2005, art. 18, quelle previste dal d.P.R. n. 97/2003), l’evidente violazione dell’art. 39 RAGIONE_SOCIALE L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 6/2009, che legittima unicamente il comando del dipendente pubblico e non consente di instaurare un autonomo e distinto rapporto di lavoro fra il dipendente pu bblico comandato e l’ente presso il quale lo stesso è destinato, momentaneamente, a prestare servizio.
Chiaro in tal senso è il tenore letterale RAGIONE_SOCIALE disposizione, intitolata « norme sul comando di personale», secondo cui « Al fine del contenimento RAGIONE_SOCIALE spesa, il personale dell’Amministrazione regionale e degli enti di cui all’articolo 1 RAGIONE_SOCIALE legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, previo consenso dell’interessato, può essere temporaneamente assegnato dai competenti dipartimenti, o dai
relativi enti a qualsiasi titolo e per funzioni da concordare in protocolli d’intesa, con oneri a carico dell’ente o società destinatarie, fermo restando il trattamento previdenziale a carico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e le salvaguardie previste dal vigente contratto collettivo di lavoro, presso amministrazioni dello Stato, società a totale capitale pubblico, enti pubblici anche economici, organi istituzionali, nonché presso enti soggetti a controllo e/o vigilanza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.».
Quanto alle tutele del dipendente comandato la norma rinvia alla contrattazione collettiva vigente, che quindi forma parte integrante del precetto normativo e che , per il personale dell’area dirigenziale, prevede, all’art. 47 del C.C.R.L. 5 luglio 2007, per quel che qui rileva: « Il dirigente che ne abbia fatto richiesta può essere assegnato temporaneamente ad altra pubblica amministrazione, anche di diverso comparto che ne richieda le prestazioni, nel rispetto degli interessi istituzionali e dei compiti delle amministrazioni coinvolte. 2. Le assegnazioni temporanee di cui al comma 1 sono disposte, con il consenso dell’interessato e con le procedure previste attualmente dai rispettivi ordinamenti anche sulla base di criteri formulati dall’amministrazione di appartenenza previa informazione alle organizzazioni sindacali secondo le modalità di cui all’art. 9 comma 3 lett. o) del presente contratto.3. Il dirigente assegnato temporaneamente presso altra pubblica amministrazione continua ad occupare un posto nelle dotazioni organiche dell’amministrazione di appartenenza, che non può essere coperto per concorso o per qualsiasi altra forma di mobilità a tempo indeterminato. 4. L’assegnazione temporanea ha la durata di almeno 12 mesi rinnovabili secondo l’ordinamento vigente in materia di incarichi dirigenziali dell’ammini strazione di destinazione. 5. L’assegnazione temporanea può cessare prima del termine previsto dal comma 4 per effetto del ritiro dell’assenso da parte dell’interessato o per il venir meno dell’interesse RAGIONE_SOCIALE pubblica amministrazione che l’ha richiesta. … .. 8. Salvo che non sia diversamente disposto da norme di legge e da protocolli
intercorsi tra le amministrazioni, l’amministrazione che utilizza il personale in assegnazione temporanea rimborsa all’amministrazione l’onere relativo al trattamento fondamentale. La retribuzione di posizione e di risultato è in ogni caso a carico dell’amministrazione di destinazione in relazione alla tipologia di incarico da questa conferito secondo il rispettivo ordinamento .».
Il legislatore regionale, con il richiamato art. 39, ha voluto sostanzialmente estendere la possibilità e la disciplina del comando anche alle ipotesi in cui nello stesso non siano coinvolte Pubbliche Amministrazioni in senso stretto, bensì enti pubblici economici, società a totale capitale pubblico, ed enti che, a prescindere dalla loro natura pubblica o privata, siano sottoposti al controllo o alla vigilanza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ossia soggetti ai quali, altrimenti, sarebbe stato applicabile unicamente il comando disciplinato dallo stesso RAGIONE_SOCIALE al successivo art. 48, che limita il ricorso all’istituto nei soli casi di «singoli progetti di interesse specifico dell’amministrazione di appartenenza ».
Non si è, dunque, in presenza di una «aspettativa», che deroga al principio RAGIONE_SOCIALE esclusività del rapporto ed in via di eccezione consente al dipendente pubblico di assumere altro impiego o di ricoprire una determinata funzione, bensì di un comando in senso stretto, che si distingue dal distacco di diritto privato, perché è finalizzato unicamente a soddisfare le esigenze dell’amministrazione di destinazione, non di quella di provenienza, e determina la scissione fra il rapporto organico e quello di servizio. Il primo, infatti, resta immutato e continua ad inter correre tra il dipendente e l’ente di appartenenza; l’altro subisce una modificazione, giacché il dipendente viene ad essere inserito sotto il profilo organizzativo e funzionale nell’amministrazione di destinazione nel cui interesse il comando stesso è disposto (cfr. Cass. n. 7971/2006; Cass. n. 19916/2016; Cass. n. 12100/2017).
Si tratta di una distinzione che non è solo nominalistica, perché dal principio secondo cui il comando è finalizzato a garantire il
buon andamento e l’ efficienza degli uffici pubblici e risponde alle esigenze dell’amministrazione di destinazione, deriva, poi, l’insussistenza di un diritto soggettivo del dipendente ad essere comandato ed a permanere presso l’ente di destinazione, ove l’interesse di quest’ultimo venga meno (cfr. in mo tivazione la citata Cass. n. 12100/2017 ed i precedenti ivi citati).
Non a caso, quindi, la contrattazione collettiva richiamata dal legislatore regionale prevede che l’assegnazione può cessare prima RAGIONE_SOCIALE scadenza pattuita per il solo fatto che sia venuto meno l’interesse alla prosecuzione da parte dell’amministrazione di destinazione. In termini non dissimili si esprime il Protocollo di Intesa del 29 agosto 2012 (specificamente indicato nel ricorso e prodotto in questa sede ex art. 369 n. 4 cod. proc. civ.), sulla base del quale era stata disposta l’assegnazione temporanea ed era stata espressamente prevista (clausola 6) la cessazione anticipata RAGIONE_SOCIALE stessa qualora fosse venuto meno l’in teresse all’utilizzazione.
In via conclusiva, sulla base del quadro normativo e contrattuale descritto, non era consentito alle parti instaurare un autonomo e distinto rapporto avente ad oggetto il conferimento dell’incarico dirigenziale, sicché la nullità del contratto individuale, che il ricorrente ha posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE domanda di accertamento dell’illegittimità RAGIONE_SOCIALE revoca e di risarcimento dei danni commisurati alle retribuzioni indicate nel contratto di lavoro (pag. 3 del ricorso per cassazione; cfr. anche le conclusioni del ricorso di primo grado di «impugnativa del licenziamento ex l. 92/2012»), va ravvisata per violazione del richiamato art. 39 RAGIONE_SOCIALE L.R. n. 6/2009.
14.1. Né possono trovare ingresso in questa sede le argomentazioni esposte dal ricorrente nella memoria depositata nei termini assegnati con l’ordinanza del 1° febbraio 2023 (deduzioni successivamente ribadite nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ.) secondo cui con il contratto le parti si sarebbero limitate a disciplinare le obbligazioni scaturenti da un «incarico
dirigenziale temporaneo in posizione di comando» e non a prevedere l’instaurazione di un autonomo rapporto di lavoro con l’ente di destinazione, distinto da quello intercorrente con l’amministrazione di provenienza.
Si è già evidenziato che il ricorrente aveva agito in giudizio sul presupposto che le parti avessero concluso un contratto di lavoro (e non a caso aveva qualificato licenziamento l’atto adottato dal RAGIONE_SOCIALE) ed anche in questa sede, con il sesto motivo, ha reiterato la domanda di applicazione delle tutele previste dall’art. 18 RAGIONE_SOCIALE legge n. 300/1970.
Di detta qualificazione non hanno dubitato i giudici del merito, che hanno pronunciato sulla premessa che di contratto di lavoro si trattasse, sicché la stessa non può essere rimessa in discussione nel giudizio di legittimità. Infatti nel procedimento di qualificazione giuridica la prima fase, che consiste nella ricerca e nella individuazione RAGIONE_SOCIALE comune volontà delle parti, è riservata al giudice del merito ed implica un tipico accertamento di fatto (cfr. fra le tante Cass. n. 2911/2017).
D’altro canto anche qualora si volesse accedere alla diversa qualificazione sollecitata, si perverrebbe comunque al rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda, per quanto si è già detto sulla natura del comando, sulle finalità che lo stesso persegue e sull’insussistenza di un diritto soggettivo del dipendente a proseguire l’assegnazione provvisoria, ove venga meno l’interesse all’utilizzazione.
15. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata con diversa motivazione ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ.. Resta conseguentemente assorbito il ricorso incidentale condizionato.
La complessità delle questioni ed il rilievo di una causa di nullità diversa da quella ravvisata nella sentenza impugnata, giustificano l’integrale compensazione delle spese del giudizio di c assazione.
16. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, RAGIONE_SOCIALE
ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13 settembre 2023