Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35368 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 35368 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 22101-2018 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro
Oggetto
Coltivatore diretto
R.G.N. 22101/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/10/2023
CC
tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 222/2017 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 09/01/2018 R.G.N. 151/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Potenza confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta da COGNOME NOME avverso tre avvisi di addebito e cartelle di pagamento emessi dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , aventi ad oggetto il pagamento di contributi dovuti quale coltivatore diretto per gli anni 2003-2007 con disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato in cui egli figurava bracciante agricolo a tempo determinato di due cooperative.
La Corte, confermando l’accertamento in fatto di primo grado, basato sulle risultanze del verbale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e sulle deposizioni testimoniali, riteneva dimostrato per presunzioni che ricorressero gli elementi costitutivi della qualifica di coltivatore diretto, essendo da ritenersi sospetti e insussistenti i rapporti di lavoro bracciantile.
Avverso la sentenza, COGNOME NOME ricorre per nove motivi.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale procuratore speciale della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, resiste con controricorso.
All’adunanza camerale del 25.10.23 il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce violazione dell’art.112 c.p.c. per non avere la Corte d’appello esaminato il motivo d i gravame in cui si adduceva che il fabbisogno di manodopera dei terreni coltivati era inferiore alle 104 giornate lavorative.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione degli artt.2, co.2 e 3 l. n.9/63, 1, co.1 l. n.1136/54, e 1, co.2 l. n.1047/57, per non avere la Corte riferito il giudizio di prevalenza dell’attività di coltivazione del fondo all’attività manuale prestata nella coltivazione dei fondi, essendosi invece affidata a criteri di gestione imprenditoriale estranei alla fattispecie legale.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione degli artt.3 e 4 l. n.9/63 e 8 d.lgs. n.375/93, in quanto la Corte non avrebbe accertato che il fabbisogno tecnico-agrario
del fondo fosse superiore a 104 giornale lavorative annue.
Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione degli artt.3 e 4 l. n.9/63, 2697 c.c., in quanto spettava all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE provare i presupposti per l’iscrizione del ricorrente negli elenchi del servizio SCAU con qualifica di coltivatore diretto.
Con il quinto motivo di ricorso, si deduce violazione dell’art.112 c.p.c. per non avere la Corte esaminato il motivo d’appello in cui si allegava la prevalenza dei redditi derivanti dall’attività di lavoro bracciantile su quella di coltivatore diretto.
Con il sesto motivo di ricorso, si deduce violazione dell’art.2, co.2 l. n.9/63 per falsa applicazione dell’art.2729 c.c., in quanto la Corte avrebbe comunque presunto in violazione dell’art.2729 c.c. la prevalenza del reddito derivante dall’attività di co ltivatore diretto su quello derivante la lavoro bracciantile.
Con il settimo motivo di ricorso, si deduce violazione dell’art.112 c.p.c., non avendo considerato la sentenza i motivi di gravame con cui si era contestato che il ricorrente avesse cariche gestionali nelle cooperative presso le quale egli stesso figurava assunto a tempo determinato, e che le decisioni venivano adottate in seno alle cooperative dal consiglio di amministrazione.
Con l’ottavo motivo di ricorso, si deduce falsa applicazione dell’art.2729 c.c., per avere la Corte fondato in via presuntiva la qualità di coltivatore diretto sulla base di elementi e valutazioni soggettive, quali le dimensioni dei fondi lavorati o le colture praticate, che,
senza un accertamento tecnico/agronomico, non potevano fondare elementi gravi, previsi e concordanti capaci di fondare un fabbisogno di giornate lavorative superiore a 104 annuali.
Con il nono motivo di ricorso, si deduce nullità della sentenza e violazione dell’art.112 c.p.c. per omissione di pronuncia sui motivi d’appello in cui si deduceva che l’attività di coltivatore diretto era svolta in periodo di tempo in cui non lavorava come bracciante agricolo e avvalendosi in modo limitato di contoterzisti. Inoltre, la sentenza, in violazione degli artt.8 d.lgs. n.375/93 e 10 d.lgs. n.124/04, avrebbe aderito sul punto alle valutazioni del verbale di accertamento dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE del tutto illegittime.
I motivi, che possono essere trattati congiuntamente data la loro intima connessione, sono infondati.
Quanto ai dedotti vizi di omessa pronuncia e correlata violazione dell’art.112 c.p.c., va detto che essi sono insussistenti sotto un duplice profilo. Da un lato, la sentenza ha avuto ben presente quale fosse il contenuto dell’appello, che viene riportato seppur in moto sintetico -nella parte in fatto della sentenza, ove è detto che l’appello deduce l’infondatezza nel merito della pretesa contributiva dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’illegittimità del v erbale ispettivo. La Corte ha poi svolto le proprie considerazioni in pa rte motiva spiegando le ragioni dell’infondatezza dell’appello e in tal modo rigettato tutti gli argomenti dedotti con i motivi d ‘impugnazione . Il rigetto può del resto essere anche implicito, come avvenuto nel caso di specie, e senza necessità che la sentenza motivi specificamente su ogni singola questione di fatto o di
diritto posta a sostegno dell’azione. Ad esempio, la Corte ha considerato l’elemento costitutivo del fabbisogno annuo di mano d’opera superiore alle 104 giornate, come si desume a p.6, dove tale requisito viene citato quale presupposto necessario a fondare la qualifica di coltivatore diretto. Sul punto però la sentenza ha di fatto concluso che il fabbisogno fosse superiore a 104 giornate lavorative, con un rigetto implicito di tutti gli argomenti posti nell’atto d’appello. S tesso discorso vale per la prevalenza del reddito bracciantile su quello derivante dall’attività di coltivatore diretto, questione posta dal ricorso in appello e non omessa dalla Corte, bensì rigettata nel momento si è ritenuta la fittizietà del lavoro bracciantile alle dipendenze delle due cooperative.
Più in generale va poi ricordato che, secondo orientamento consolidato di questa Corte (Cass.11036/06, Cass.15496/07), il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato non esclude che, come avvenuto nel caso di specie, il giudice renda la pronuncia in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalla parte.
Quanto ai motivi che deducono violazione della l. n.9/63 va detto che, nonostante la rubrica, essi nella sostanza vengono a contestare un accertamento in fatto compiuto dalla pronuncia sulla sussistenza della qualità di coltivatore diretto. La sentenza, infatti, non ha commesso alcuna violazione di legge sui presupposti normativi, richiamando la giurisprudenza di questa Corte Corte (Cass.6566/98, Cass., sez. un, 616/99, Cass.9536/03) secondo cui la nozione di coltivatore diretto rilevante ai fini dell’applicabilità dell’assicurazione per la vecchiaia, l’invalidità e i superstiti poggia su tre
requisiti (come specificati nella motivazione di Cass., sez. un., 616/99, cit.):
la diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi o il diretto e abituale allevamento e governo del bestiame; requisito che si concretizza quando i soggetti si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività, dovendosi ritenere attività prevalente quella che impegni il coltivatore diretto per il maggior periodo di tempo nell’anno e che costituisca per esso la maggior fonte di reddito;
l’effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l’allevamento ed il governo del bestiame;
un fabbisogno di mano d’opera non inferiore a 104 giornate lavorative annue per la coltivazione del fondo.
I motivi criticano l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte laddove ha valutato tali requisiti e deducono che la stessa non ha accertato in modo analitico, come richiesto da Cass. S.U. n.6840/86, cioè a mezzo di una valutazione tecnicoagraria, l’effettiva necessità di un fabbisogno lavorativo superiore a 104 giornate annue, ovvero non ha accertato in modo rigoroso la prevalenza dell’attività manuale nella coltivazione dei fondi.
Sul punto basta osservare che, non essendovi nella materia in esame alcuna necessità di ricorrere a mezzi di prova vincolati quali la consulenza tecnica ma vigendo la regola generale del prudente apprezzamento del giudice sulle risultanze di prove acquisite (art.116 c.p.c.), l’accertamento della qualità di coltivatore diretto in capo
ad un soggetto è demandato al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione adeguata, fondata su esatti criteri logico-giuridici (Cass.8285/14; Cass.10626/98). Oggi, a seguito del novellato art.360, co.1, n.5 c.p.c., l’accertamento in fatto non è pi ù sindacabile come vizio di motivazione, ma solo nei ristretti limiti dell’omessa considerazione, da parte del giudice, di un preciso fatto storico che risulti decisivo e sia stato sottoposto al contraddittorio delle parti nei precedenti gradi di merito. Sotto questo profilo, tutti i motivi rubricati come violazione della l. n.9/63 si mostrano inammissibili in quanto non adducono in modo specifico alcun elemento di fatto omesso, non ne argomentano la decisività né il modo in cui fu sottoposto al contraddittorio tra le parti.
Sul punto deve peraltro aggiungersi che, trattandosi di doppia sentenza conforme, basata sugli stessi elementi di fatto -come derivanti sia dal verbale di accertamento dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sia dalle risultanze delle deposizioni testimoniali -la censura fondata sull’art.360, co.1, n.5 c.p.c. risulta inammissibile ai sensi del l’art.348 -ter c.p.c.
Quanto, infine, ai motivi di ricorso che deducono violazione dell’art. 2729 c.c. per essersi basata la sentenza su elementi manchevoli di gravità, precisione e concordanza, deve rilevarsene l’infondatezza, poggiando invece la sentenza su plurimi dati aventi una loro oggettività e una loro evidente concludenza. In particolare, la sentenza muovendo dai dati di fatto acquisiti dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in sede di accertamento e dalle risultanze delle deposizioni testimoniali, ha considerato che negli anni dal 2003 al 2007: a) il ricorrente coltivava
terreni con estensione superiore a 10 ettari; le coltivazioni erano intensive, a vigneti, uliveti, ortaggi, pomodori; alcune coltivazioni erano caratterizzate da una doppia ciclicità annuale; non si tratta quindi di valutazioni soggettive, come addotto in ricorso, ma di precisi dati aventi una loro oggettività ai fini di fondare la necessità di un fabbisogno lavorativo superiore a 104 giornate lavorative annue; b) il ricorrente, nelle domande inoltrate all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, aveva sempre dichiarato di coltivare personalmente i fondi; c) il lavoro bracciantile alle dipendenze delle due cooperative era da ritenersi sospetto, e insussistente. Il ricorrente aveva presentato i CUD ma mai aveva prodotto buste paga quietanzate circa la retribuzione ricevuta; aveva dichiarato un numero di giornate lavorative quale bracciante agricolo assai alto per un’attività retribuita giornalmente in modo assai modesto, eppure aveva investito apprezzabili risorse economiche nella coltivazione dei propri fondi, acquistando numerose attrezzature agricole e dedicandosi da solo alla coltivazione degli stessi senza avvalersi della mano d’opera di terzi soggetti; inoltre, il preteso rapporto di lavoro agricolo era alle dipendenze di due cooperative in cui figurava quale amministratore unico o presidente del consiglio di amministrazione; d) sin dal 1996 il ricorrente era iscritto alla CCIAA come coltivatore diretto.
Il quadro fattuale complessivo, fondato su una molteplicità di elementi fattuali dotati di intrinseca rilevanza, ha consentito di fondare un corretto ragionamento presuntivo come quello condotta dalla Corte, rendendo superfluo il principale elemento su cui s’incentra il motivo di ricorso per censurare l’applicazione
dell’art.2729 c.c., ovvero la mancanza di una tabella ettaro-culturale aggiornata e di un analitico accertamento tecnico-agronomico.
Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna alle spese secondo soccombenza.
P.Q.M.