Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28746 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 28746 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 13879/2023 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e domiciliato presso la Cancelleria della Suprema Corte di cassazione;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI REGGIO CALABRIA n. 195/2021, pubblicata il 16 dicembre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME ha introdotto tre giudizi distinti davanti al Tribunale di Locri:
con il primo ha chiesto di accertare l’illegittimità dell’iscrizione d’ufficio, operata dall’RAGIONE_SOCIALE, negli elenchi dei coltivatori diretti della Provincia di Reggio Calabria a partire dal 2008, sostenendo di non avere mai svolto attività di lavoro autonomo;
con il secondo ha domandato di accertare il suo diritto all’indennità di disoccupazione per l’anno 2013 in quanto lavoratore agricolo;
con il terzo ha insistito per la dichiarazione di nullità dell’avviso di addebito relativo ai contributi previdenziali calcolati dall’RAGIONE_SOCIALE per effetto della detta iscrizione d’ufficio, eccependo la prescrizione per quelli relativi all’anno 2008.
Il Tribunale di Locri, riuniti i ricorsi, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 117/2018, ha dichiarato che nulla era dovuto per gli anni 2008 e 2010, mentre ha rigettato le domande per la restante parte.
NOME COGNOME ha proposto appello che la Corte d’appello di Reggio Calabria, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 195/2021, ha rigettato.
Il giudice di secondo grado ha escluso che avesse rilievo il titolo per il quale il ricorrente aveva il possesso dei fondi interessati, con riferimento ai quali era integrato il requisito minimo delle 104 giornate lavorative.
Inoltre, ha negato che fosse stato dimostrato un utilizzo di manodopera salariata incompatibile con il contributo del ricorrente o dei suoi familiari ‘non inferiore a un terzo di quello occorrente per le normali necessità di coltivazione’.
Infine, ha considerato rispettato il requisito reddituale, senza che avesse valore l ‘eventuale natura imprenditoriale dell’attività.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE si è difeso con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in quanto la corte territoriale non avrebbe valutato che egli svolgeva effettivamente sui terreni in questione, destinati a uliveto, un’attività limitata a poche giornate lavorative all’anno e finalizzata solo alla produzione di olio necessario per il consumo familiare.
La censura è infondata.
Innanzitutto, si evidenzia che il ricorrente si limita a riproporre una tesi difensiva, ma non allega un fatto specifico, indicando da quali risultanze di causa emergerebbe.
Inoltre , la Corte d’appello di Reggio Calabria ha tenuto conto di quanto sopra, avendo concluso, però, che non rilevasse il lavoro personalmente svolto dal ricorrente, atteso che il parametro concernente le ‘giornate lavorative necessarie alla coltivazione e/o allevamento del bestiame’ si riferiva ‘al fabbisogno del fondo e non all’attività del singolo’.
Il giudice del merito ha, poi, trattato della destinazione dei prodotti del fondo al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia, considerandola compatibile con la qualifica di coltivatore diretto. Peraltro, il medesimo giudice ha messo in luce la presenza di chiari indici di imprenditorialità, ricavati dalla vasta superficie coltivata e dall’erogazione di aiuti RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo il ricorrente sostiene la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato a ritenere, in via presuntiva, l’avvenuta prestazione, da parte sua, di lavoro agricolo autonomo in misura apprezzabile sulla base dell’estensione dei fondi nella sua disponibilità, del mancato utilizzo di manodopera salariata, della percezione di aiuti RAGIONE_SOCIALE e del verosimile ottenimento di ulteriori proventi.
La censura è inammissibile.
Infatti, i n tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni ‘gravi, precise e concordanti’, laddove il
requisito della ‘precisione’ è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della ‘gravità’ al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della ‘concordanza’, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un’analisi atomistica degli stessi. Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass., Sez. 2, n. 9054 del 21 marzo 2022).
Nella specie, il ricorrente si limita, appunto, a proporre una ‘inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito’, con conseguente inammissibilità del motivo.
3) Il ricorso è rigettato.
Nessuna statuizione deve esservi sulle spese di lite ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.
Si attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 25 settembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME