Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10068 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 10068 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 22097-2018 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dellRAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,
Oggetto
Contributi
Coltivatore diretto
R.G.N. 22097/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 29/11/2023
CC
rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 224/2017 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 09/01/2018 R.G.N. 241/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE:
la Corte d’appello di Potenza ha confermato la sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva rigettato quattro ricorsi dell’odierna ricorrente: due, aventi ad oggetto altrettante cartelle di pagamento con richieste di contributi da versarsi alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; uno, relativo ad un avviso di addebito con analoga causale; un quarto ricorso, in relazione a tre provvedimenti di disconoscimento di giornate bracciantili prestate negli anni cui si riferivano i contributi richiesti;
in discussione la natura dell’attività agricola prestata, se di bracciante agricola o di coltivatrice diretta, ai fini dell’esatto adempimento dell’obbligo contributivo, secondo la Corte territoriale, in base a vari indici, era possibile inferire la prevalenza dell’attività di coltivazione dei propri fondi; tra questi, per i Giudici di merito, erano significativi l’estensione dei terreni, l’iscrizione nel registro delle imprese presso la competente RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sin dall’aprile del 2004 ( i contributi si riferivano agli anni 2004/2006), il conferimento dei terreni condotti e dei prodotti raccolti
a un’impresa cooperativa di cui la ricorrente era socia e in favore della quale prestava anche attività lavorativa a tempo determinato;
avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione la parte in epigrafe, con due motivi . L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito, con controricorso;
il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ.
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ., articolato in più punti, è denunciata la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. È dedotta la nullità della sentenza per omissione di pronuncia sul motivo di gravame relativo alla illegittimità della pretesa contributiva per violazione dell’art. 2, co. 1, legge nr. 9 del 1963;
in estrema sintesi, parte ricorrente assume che la Corte di Appello non si sarebbe pronunciata in merito all’accertamento del requisito della «proporzione del terzo» tra il lavoro profuso dal coltivatore diretto e dai suoi familiari e il fabbisogno di lavoro complessivo per la conduzione dei terreni; detto profilo, carente già nella pronuncia di primo grado, era stato specificamente denunciato in sede di impugnazione. Per la ricorrente, dati matematici avrebbero dimostrato l’insussistenza del necessario requisito ai fini della qualifica di coltivatrice diretta. È evidenziato, altresì, (v. pag. 24 ricorso) che il requisito della cd. «proporzione del terzo» è completamente autonomo rispetto a quello relativo alla prevalenza delle attività lavorative e, nell’impianto
motivazionale, non è rintracciabile alcun rigetto implicito della relativa questione;
con un secondo motivo, in via subordinata, parte ricorrente prospetta la stessa questione sotto il profilo della violazione di legge e, in particolare, degli artt. 2,3,4 della legge nr. 9 del 1963 e dell’art. 8 del D.Lgs. nr. 375 del 1963 e dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità a partire da C ass., sez.un., nr. 6840 del 1986 in base ai quali è imposto al giudice di merito d i accertare analiticamente i requisiti per l’insorgenza dell’obbligo contributivo; nella specie essi riguardano « la consistenza economica del fondo condotto dai coltivatori, il tipo delle coltivazioni e delle attività connesse, le specifiche esigenze di ordine tecnico -agrario e, quindi, l’effettivo fabbisogno lavorativo al fine di stabilire se quest’ultimo sia conforme alle previsione di legge»;
i motivi possono congiuntamente esaminarsi per la loro stretta connessione e sono infondati;
vanno sicuramente respinte le censure in punto di omissione di pronuncia;
secondo il fermo orientamento di questa Corte «per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non è sufficiente la mancanza di un’espressa statuizione del giudice ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con
l’impostazione logico-giuridica della pronuncia» (tra le tante, Cass. nr. 6368 del 2019; Cass. nr. 16326 del 2018);
11. nel caso di specie, il Giudice del merito ha pronunciato in ordine al diritto controverso ed ha giudicato sussistente il credito dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Ha dunque reso un provvedimento idoneo a dirimere la lite;
diverso è il piano della correttezza, in diritto, del provvedimento adottato. Le censure, comunque, devolvono anche questo aspetto alla Corte;
tuttavia, giudica il Collegio che il decisum sia immune dai mossi rilievi;
in relazione alla fattispecie giuridica che qui rileva, la Corte osserva c he «la qualità di coltivatore diretto -rispetto alla quale manca nell’ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge- deve essere desunta dal combinato disposto degli artt. 2 della l. n. 1047 del 1957, 2 e 3 della l. n. 9 del 1963, sicché per il suo riconoscimento è necessario il concorso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto ed abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l’interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le stesse lo impegnino per la maggior parte dell’anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito; b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l’allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue» (Cass. nr. 15869 del 2017; di recente, seppure ad altri fini, Cass. nr. 30261 del 2022);
diversamente da quanto denunciato, i Giudici, valutando, in fatto, plurimi elementi hanno, nella sostanza, dato conto dei requisiti astratti imposti dalla fattispecie giuridica e, implicitamente, ritenuto provato anche quello del fabbisogno lavorativo secondo legge;
16. la Corte di appello ha evidenziato gli elementi che, emersi in sede ispettiva, risultavano, con valutazione condivisa, apprezzati dal Tribunale. Tra questi, oltre alle circostanze indicate nello storico di lite, il fatto che la ricorrente si interessasse personalmente dei terreni di «rilevante» estensione, condotti insieme al coniuge, senza assumere manodopera dipendente ma avvalendosi esclusivamente dei soci della cooperativa alla quale ella stessa partecipava come socia conferitrice. La Corte territoriale ha valorizzato, ancora, la particolare competenza tecnico professionale della ricorrente, per la conoscenza dell’intero ciclo e fase colturale dei prodotti;
17. in modo evidente, l’indagine in concreto condotta dalla Corte di merito appare finalizzata ad accertare l’apporto lavorativo, nei termini di legge; la sentenza, in definitiva, rispetta il dato normativo, procedendo alla corretta sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta;
18. segue il rigetto del ricorso con le spese che si liquidano come da dispositivo. Segue, altresì, il versamento del doppio contributo, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso
spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. nr. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 29