Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6988 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 6988  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 4357-2022 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME ,  tutti  elettivamente  domiciliati  in  ROMA,  INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME,  rappresentati  e  difesi  dagli  avvocati  NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE ,  in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA  DI  CASSAZIONE,  rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1343/2021 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 09/12/2021 R.G.N. 721/2021;
Oggetto
Art. 2 d.lgs. n. 81/2015
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/01/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/01/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto il ricorso proposto  da  NOME  COGNOME,  NOME  COGNOME  e  NOME COGNOME  nei  confronti  di  RAGIONE_SOCIALE, vol to all’accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato ovvero di una collaborazione eterorganizzata ex art. 2 d. lgs. n. 81 del 2015;
la Corte, in sintesi e per quanto qui ancora rileva, dopo aver negato  la  natura  subordinata  dei  rapporti  in  contesa,  ha argomentato anche che i lavoratori non avrebbero ‘mai allegato e/o provato l’esistenza degli elementi caratterizzanti le collaborazioni  eterorganizzate  ex  art.  2  d.  lgs.  n.  81/2015 ovvero  mai  impugnato  il  termine  di  scadenza  apposto  ai contratti di collaborazione professionale intercorsi con la RAGIONE_SOCIALE;
per la cassazione di tale sentenza, hanno proposto ricorso i soccombenti con sei motivi; ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE, che ha anche comunicato memoria;
all’esito  della  camera  di  consiglio,  il  Collegio  si  è  riservato  il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
1. i motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati: 1.1. il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c., ex art. 360 n. 4 c.p.c.,
lamentando che la Corte territoriale, con riferimento alla chiesta applicazione dell’art. 2 del d. lgs. n. 81/2015, avrebbe motivato in  maniera  apparente,  omettendo  del  tutto  una  qualunque indagine in merito;
1.2. il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360 n. 4 c.p.c.; si deduce che il giudice di appello, asserendo che la sentenza di primo grado andava riformata per non avere i ricorrenti allegato la esistenza degli elementi di cui alle collaborazioni eterorganizzate di cui all’art. 2 d. lgs. n. 81/2015, non avrebbe considerato quanto contenuto nel ricorso introduttivo in merito a tale aspetto, nonché nella memoria difensiva depositata nel giudizio di appello;
1.3. il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.  2  del  d.  lgs.  n.  81/2015,  per  non  avere  la  Corte palermitana  applicato la disciplina del rapporto  di lavoro subordinato prevista dalla suddetta norma ed i cui presupposti sono diversi rispetto al lavoro subordinato tout-court ;
1.4. il quarto mezzo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del d. lgs. n. 81/2015 e dell’art. 1, comma 7, l. n. 183 del 2010, atteso che il termine apposto ai contratti di collaborazione doveva ritenersi irrilevante in relazione al tempo indeterminato  previsto  dalla  disciplina  sul  rapporto  di  lavoro subordinato da applicare alla fattispecie;
1.5. il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360 n. 4 c.p.c., sostenendo che la Corte  di  merito  avrebbe  errato  nel  ritenere  che  gli  odierni ricorrenti non avrebbero ‘mai impugnato il termine di scadenza apposto  ai  contratti  di  collaborazione  professionale  intercorsi con la RAGIONE_SOCIALE, non valutando in alcun modo che la controparte non aveva mai sollevato la relativa eccezione in senso stretto;
1.6. il sesto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.  115  c.p.c.,  perché  la  Corte  territoriale  non  avrebbe considerato che la controparte non aveva contestato l’asserita mancanza di prova degli elementi caratterizzanti le collaborazioni  eterorganizzate  ex  art.  2  d.  lgs.  n.  81/20015, bensì unicamente la sussistenza del vincolo di subordinazione in relazione al genus lavoro  subordinato e non anche al diverso genus delle collaborazioni eterorganizzate;
il ricorso non può trovare accoglimento;
2.1.  il  primo  motivo  può  essere  valutato  congiuntamente  col terzo e col sesto per connessione;
tali motivi vanno disattesi in quanto la Corte palermitana, nel respingere la domanda dei lavoratori anche con riferimento all’art. 2 d. lgs. n. 81 del 2015 per difetto di allegazione e prova circa gli elementi della eterorganizzazione, ha chiaramente inteso valorizzare la circostanza, già esaminata a proposito del vincolo di subordinazione, che anche la predisposizione dei turni di servizio non era rimessa alla RAGIONE_SOCIALE, di talché veniva meno quell’elemento della prestazione svolta, non solo di persona e in maniera continuativa, ma anche con modalità di esecuzione, avuto riguardo ai tempi e ai luoghi di lavoro, unilateralmente organizzate dal committente, in conformità a quanto statuito da Cass. n. 1663 del 2020;
il  riferimento  a  tale  pronuncia  consente  anche  di  respingere l’ultima censura che si fonda sull’errato presupposto di derivazione  dottrinale  che  la  disciplina  evocata  configuri  un tertium  genus tra  lavoro  subordinato  e  lavoro  autonomo, avendo il precedente citato statuito, con articolata motivazione alla quale si rinvia, che ‘I rapporti di collaborazione di cui all’art. 2  del  d.lgs.  n.  81  del  2015,  norma  di  disciplina  e  non  di
fattispecie, non costituiscono un tertium genus intermedio tra autonomia e subordinazione’;
2.2. il secondo motivo, con cui si denuncia una violazione del canone della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., è chiaramente infondato perché la Corte territoriale si è pronunciata, sebbene con stringata argomentazione, anche sulla  richiesta  di  applicazione  dell’art.  2  più  volte  citato e l’eventuale  insufficienza  motivazionale  non  può  configurare il vizio di omessa pronuncia;
2.3.  il  quarto  e  il  quinto  motivo  risultano,  di  conseguenza, inammissibili in quanto attengono ad una seconda ratio decidendi della  sentenza  impugnata  concernente  la  mancata impugnazione del termine di scadenza apposto ai contratti di collaborazione professionale;
è noto che, per giurisprudenza di questa Corte, qualora la sentenza impugnata sia basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l’uno dallo altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum , la resistenza di una di queste rationes agli appunti mossigli con l’impugnazione comporta che la decisione deve essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato privando in tal modo l’impugnazione dell’idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (cfr., in merito, ex multis , Cass. n. 4349 del 2001, Cass. n. 4424 del 2001; Cass. n. 24540 del 2009);
conclusivamente,  il  ricorso  deve  essere  respinto  nel  suo complesso, con spese che seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo;
ai  sensi  dell’art.  13,  comma  1 -quater,  del  d.P.R.  n.  115  del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228  del  2012,  occorre  altresì  dare  atto  della  sussistenza  dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle  spese  liquidate  in  euro  6000,00,  oltre  euro  200,00  per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo  unificato  pari  a  quello  per  il  ricorso  a  norma  del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così  deciso  in  Roma  nell’adunanza  camerale  del  21  gennaio 2025.
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME