Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6988 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 6988 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 4357-2022 proposto da:
COGNOME, COGNOME NOMECOGNOME , tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE PALERMO , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1343/2021 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 09/12/2021 R.G.N. 721/2021;
Oggetto
Art. 2 d.lgs. n. 81/2015
R.G.N. 4357/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 21/01/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/01/2025 dal Consigliere Dott. NOMECOGNOME
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Palermo, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto il ricorso proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti di Croce Rossa Italiana, Comitato di Palermo, vol to all’accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato ovvero di una collaborazione eterorganizzata ex art. 2 d. lgs. n. 81 del 2015;
la Corte, in sintesi e per quanto qui ancora rileva, dopo aver negato la natura subordinata dei rapporti in contesa, ha argomentato anche che i lavoratori non avrebbero ‘mai allegato e/o provato l’esistenza degli elementi caratterizzanti le collaborazioni eterorganizzate ex art. 2 d. lgs. n. 81/2015 ovvero mai impugnato il termine di scadenza apposto ai contratti di collaborazione professionale intercorsi con la CRI’;
per la cassazione di tale sentenza, hanno proposto ricorso i soccombenti con sei motivi; ha resistito con controricorso Croce Rossa Italiana -Comitato di Palermo, che ha anche comunicato memoria;
all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
1. i motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati: 1.1. il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c., ex art. 360 n. 4 c.p.c.,
lamentando che la Corte territoriale, con riferimento alla chiesta applicazione dell’art. 2 del d. lgs. n. 81/2015, avrebbe motivato in maniera apparente, omettendo del tutto una qualunque indagine in merito;
1.2. il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360 n. 4 c.p.c.; si deduce che il giudice di appello, asserendo che la sentenza di primo grado andava riformata per non avere i ricorrenti allegato la esistenza degli elementi di cui alle collaborazioni eterorganizzate di cui all’art. 2 d. lgs. n. 81/2015, non avrebbe considerato quanto contenuto nel ricorso introduttivo in merito a tale aspetto, nonché nella memoria difensiva depositata nel giudizio di appello;
1.3. il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d. lgs. n. 81/2015, per non avere la Corte palermitana applicato la disciplina del rapporto di lavoro subordinato prevista dalla suddetta norma ed i cui presupposti sono diversi rispetto al lavoro subordinato tout-court ;
1.4. il quarto mezzo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del d. lgs. n. 81/2015 e dell’art. 1, comma 7, l. n. 183 del 2010, atteso che il termine apposto ai contratti di collaborazione doveva ritenersi irrilevante in relazione al tempo indeterminato previsto dalla disciplina sul rapporto di lavoro subordinato da applicare alla fattispecie;
1.5. il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360 n. 4 c.p.c., sostenendo che la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere che gli odierni ricorrenti non avrebbero ‘mai impugnato il termine di scadenza apposto ai contratti di collaborazione professionale intercorsi con la CRI’, non valutando in alcun modo che la controparte non aveva mai sollevato la relativa eccezione in senso stretto;
1.6. il sesto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., perché la Corte territoriale non avrebbe considerato che la controparte non aveva contestato l’asserita mancanza di prova degli elementi caratterizzanti le collaborazioni eterorganizzate ex art. 2 d. lgs. n. 81/20015, bensì unicamente la sussistenza del vincolo di subordinazione in relazione al genus lavoro subordinato e non anche al diverso genus delle collaborazioni eterorganizzate;
il ricorso non può trovare accoglimento;
2.1. il primo motivo può essere valutato congiuntamente col terzo e col sesto per connessione;
tali motivi vanno disattesi in quanto la Corte palermitana, nel respingere la domanda dei lavoratori anche con riferimento all’art. 2 d. lgs. n. 81 del 2015 per difetto di allegazione e prova circa gli elementi della eterorganizzazione, ha chiaramente inteso valorizzare la circostanza, già esaminata a proposito del vincolo di subordinazione, che anche la predisposizione dei turni di servizio non era rimessa alla Croce Rossa Italiana, di talché veniva meno quell’elemento della prestazione svolta, non solo di persona e in maniera continuativa, ma anche con modalità di esecuzione, avuto riguardo ai tempi e ai luoghi di lavoro, unilateralmente organizzate dal committente, in conformità a quanto statuito da Cass. n. 1663 del 2020;
il riferimento a tale pronuncia consente anche di respingere l’ultima censura che si fonda sull’errato presupposto di derivazione dottrinale che la disciplina evocata configuri un tertium genus tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, avendo il precedente citato statuito, con articolata motivazione alla quale si rinvia, che ‘I rapporti di collaborazione di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015, norma di disciplina e non di
fattispecie, non costituiscono un tertium genus intermedio tra autonomia e subordinazione’;
2.2. il secondo motivo, con cui si denuncia una violazione del canone della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., è chiaramente infondato perché la Corte territoriale si è pronunciata, sebbene con stringata argomentazione, anche sulla richiesta di applicazione dell’art. 2 più volte citato e l’eventuale insufficienza motivazionale non può configurare il vizio di omessa pronuncia;
2.3. il quarto e il quinto motivo risultano, di conseguenza, inammissibili in quanto attengono ad una seconda ratio decidendi della sentenza impugnata concernente la mancata impugnazione del termine di scadenza apposto ai contratti di collaborazione professionale;
è noto che, per giurisprudenza di questa Corte, qualora la sentenza impugnata sia basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l’uno dallo altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum , la resistenza di una di queste rationes agli appunti mossigli con l’impugnazione comporta che la decisione deve essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato privando in tal modo l’impugnazione dell’idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (cfr., in merito, ex multis , Cass. n. 4349 del 2001, Cass. n. 4424 del 2001; Cass. n. 24540 del 2009);
conclusivamente, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso, con spese che seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese liquidate in euro 6000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 21 gennaio 2025.
La Presidente Dott.ssa NOME COGNOME