Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 25013 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 25013 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 31254-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– controricorrenti –
– avverso la sentenza non definitiva n. 803/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/01/2018 R.G.N. 430/2014; – avverso la sentenza definitiva n. 546/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 01/02/2019 R.G.N. 430/2014;
Oggetto
Società sportiva dilettantistica
R.G.N. 31254/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 25/06/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Venezia respingeva in parte l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE avverso una cartella esattoriale emessa dall’Inps per contributi dovuti in relazione ai collaboratori COGNOME, COGNOME, COGNOME, i quali svolgevano attività di istruttori di fitness, addetti alla segreteria e alle pulizie della palestra gestita dall’associazione.
Riteneva la Corte che tali collaboratori andassero considerati, come già fatto dal primo giudice, quali lavoratori subordinati alla luce delle emergenze istruttorie acquisite al processo. Né poteva valere in contrario una pronuncia passata in giudicato che aveva escluso la prova della subordinazione relativamente a lavoratori in parte identici a quelli del presente giudizio, collaboratori dell’associazione sportiva che precedentemente aveva operato negli stessi locali.
Avverso la sentenza, RAGIONE_SOCIALE ricorre per otto motivi, illustrati da memoria.
L’RAGIONE_SOCIALE , in proprio e quale procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE, resiste con controricorso.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo, terzo, quinto e sesto motivo di ricorso, l ‘Associazione deduce omesso esame di fatti decisivi
relativamente ai lavoratori Cisco, COGNOME, COGNOME, COGNOME. La Corte non avrebbe considerato altre parti di dichiarazioni rese dai predetti lavoratori, da cui emergeva l’assenza della subordinazione.
Con il secondo e quarto motivo di ricorso, l ‘Associazione deduce falsa applicazione dell’art.2094 c.c. relativamente ai lavoratori RAGIONE_SOCIALE, COGNOME, COGNOME. La Corte avrebbe fondato la subordinazione sulla base di elementi solo sussidiari e non dirimenti ai fini della sussistenza di tale requisito.
Con il settimo e ottavo motivo di ricorso, l ‘Associazione deduce violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza ex art.3 Cost. La Corte avrebbe dovuto considerare la sentenza passata in giudicato del Tribunale di Vicenza che, raccogliendo dichiarazioni di lavoratori parzialmente identici a quelli rilevanti nel presente processo, avevano rilasciato dichiarazioni dalla quali era stato escluso il requisito della subordinazione.
Il primo, terzo, quinto e sesto motivo possono essere esaminati congiuntamente data la loro intima connessione, e sono inammissibili.
Essi fanno valere il vizio di cui all’art.360, co.1, n.5 c.p.c. riguardo alla pronuncia di accertamento della subordinazione. Sul punto le sentenze di primo e secondo grado giungono allo stesso accertamento in fatto, e dunque si verte in materia di doppia sentenza conforme, sicché resta inammissibile il motivo di ricorso affidato al n.5 c.p.c. (art.360, co.4 c.p.c.). Va aggiunto che l’inammissibilità deriva altresì dalla mancata specifica allegazione dei presupposti richiesti
dall’art.360, co.1, n.5 c.p.c. In particolare, i motivi non indicano specificamente quale sarebbe il carattere di decisività degli elementi fattuali asseritamente omessi, tali per cui, ove considerati, avrebbe verosimilmente portato a sovvertire le conclusioni in fatto raggiunte dalla Corte sulla presenza degli elementi della subordinazione. I motivi valorizzano pezzi di dichiarazioni dei lavoratori non considerate dalla Corte, ma non allegano in modo specifico in quale modo tali diverse parti di dichiarazioni erano capaci di infirmare gli ulteriori contenuti delle dichiarazioni da cui invece, in modo compiuto e autosufficiente, la Corte ha reputato fondata la prova della subordinazione.
Il secondo e quarto motivo possono essere anch’essi esaminati in via congiunta, ponendo la medesima quesitone. Essi sono infondati.
Contrariamente a quanto ritenuto dai motivi, la Corte non ha valorizzato elementi secondari e non dirimenti ai fini del requisito della subordinazione. Al contrario, la Corte dà atto che, in forza delle deposizioni testimoniali acquisite e riportate in sen tenza, emergeva l’esercizio del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori predetti. Invero: a) Cisco riferisce che ‘dovevo coprire l’orario del mattina’, a significare il potere direttivo della Associazione la quale indicava quale fascia orario dovesse essere coperta, con ciò escludendo qualsiasi autonomia organizzativa del lavoratore; b) COGNOME conferma le direttive impartire dalla datrice; c) COGNOME riceveva ugualmente le direttive dalla datrice, e in caso di malattia era ugualmente pagata; d) COGNOME doveva avvertire se non rispettava l’orario di lavoro fisso e
costante, a conferma che anch’ella, dovendo avvertire, era soggetta al potere di controllo ed organizzativo dell’Associazione, e non poteva liberamente scegliere se e quando recarsi al lavoro; e) lo stesso vale per COGNOME, la quale peraltro precisa che l ‘orario di lavoro fisso veniva indicato dalla datrice.
Il sesto e settimo motivo sono inammissibili.
La ricorrente dà atto che non si applica l’art.2909 c.c., e che quindi non v’è violazione di tale norma di legge, poiché la sentenza del Tribunale di Vicenza invocata, passata in giudicato, non può avere effetto di giudicato esterno nel presente processo: come correttamente rilevato dalla Corte d’appello, si tratta di sentenza resa tra parti diverse (diverso era il datore di lavoro) e per periodi temporali diversi. L’ultimo motivo, in termini generici, parla di giudicato riflesso, senza però specificare la portata giuridica di tale giudicato riflesso, una volta esclusa l’applicabilità dell’art.2909 c.c. Nella sostanza, il giudicato viene fatto valere dalla ricorrente a soli fini probatori, ovvero per corroborare, mediante l’accertamento dei fatti compiuti ne lla sentenza passata in giudicato, i propri argomenti circa la non sussistenza dei requisiti della subordinazione per i citati lavoratori. In questo modo però, il motivo risulta di nuovo inammissibile poiché, ricadendo nell’omesso esame di fatti, ovvero quelli acclarati dalla sentenza passata in giudicato, risulta ascrivibile all’art.360, co.1, n.5 c.p.c., e subisce l’inammissibilità dovuta alla presenza di doppia pronuncia conforme. Inoltre, ancora una volta, i motivi non spiegano specificamente la decisività dei fatti asseritamente propalati nelle dichiarazioni dei lavoratori
prese a base della decisione dalla sentenza passata in giudicato.
In conclusione, il ricorso è da respingere con condanna alle spese di lite secondo soccombenza della ricorrente.
P.Q.M.