Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21833 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 21833 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 16632-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 762/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO., depositata il 09/12/2020 R.G.N. 48/2020;
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 04/06/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Milano aveva rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione con cui il locale tribunale aveva accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la società e NOME COGNOME, quale collaboratore fisso ex art. 2 CCNLG.
La Corte territoriale, all’esito delle risultanze istruttorie e testimoniali, aveva ritenuto provate le condizioni richieste dalla predetta disposizione (prestazione non occasionale, messa a disposizione della propria opera, responsabilità di un servizio), anche valutando non necessario che la prestazione fosse quotidiana e che non vi fosse un orario di lavoro fisso. Aveva quindi valutato sussistente un rapporto di lavoro sussumibile nella predetta figura professionale di cui all’art. 2 richiamato.
Avverso detta decisione RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso cui resisteva con controricorso il COGNOME. Entrambe le parti depositavano successive memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con l’unico motivo è denunciata la violazione e falsa interpretazione (art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.) dell’art. 2094 c.c., art. 2 CNLG 1959, e dei principi della giurisprudenza in materia. La società si duole della affermazione della corte di merito circa la non necessità di accertare, oltre ai requisiti di cui all’art. 2, anche la sussistenza degli indici di subordinazione.
Deve premettersi che la corte territoriale al fine di accertare se la natura del rapporto in essere tra società ricorrente e NOME COGNOME fosse inquadrabile quale collaboratore fisso ai sensi del disposto del richiamato art.2, ha correttamente valorizzato la presenza dei requisiti richiesti dalla norma, ovvero la natura non occasionale della prestazione, la messa a disposizione della propria opera, la responsabilità di un servizio, ed ha ritenuto invece non necessaria la sussistenza di ulteriori requisiti quali la quotidianità della prestazione,
un orario di lavoro fisso nonchè l’assoggettamento al potere conformativo dell’editore. In nessun caso la corte ha ritenuto non necessari i requisiti tipici della subordinazione, come affermato nella censura proposta, essendosi concentrata ad accertare le condizioni necessarie a configurare il profilo professionale di collaboratore fisso. Quanto alla natura subordinata del rapporto in esame deve peraltro rammentarsi che nel lavoro giornalistico la qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti come autonomo o subordinato deve considerare che, in tale ambito, il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, nonché per la natura prettamente intellettuale dell’attività stessa, con la conseguenza che, ai fini dell’individuazione del vincolo, rileva specificamente l’inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell’organizzazione d’impresa ( Cass 24078/2021).
Con riguardo poi alla specifica figura del collaboratore fisso questa Corte ha avuto occasione di chiarire che, mentre la qualifica di redattore si caratterizza per il particolare tipo di notizie richieste e per il particolare inserimento nell’organizzazione e programmazione necessaria per la formazione del prodotto finale, con prestazione dell’attività lavorativa quotidiana e con l’osservanza di un orario di lavoro; viceversa, per la figura del collaboratore fisso rileva la semplice continuità dell’apporto, limitato, di regola, ad offrire servizi inerenti ad un settore informativo specifico di competenza ( Cass 29182/2018). Deve dunque ribadirsi che per la configurabilità della qualifica di “collaboratore fisso”, di cui all’art. 2 del c.c.n.l. lavoro giornalistico (reso efficace “erga omnes” con d.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153), la “responsabilità di un servizio” va intesa come l’impegno del giornalista di trattare, con continuità di prestazioni, uno specifico settore o specifici argomenti d’informazione, onde deve ritenersi tale colui che mette a disposizione le proprie energie lavorative, per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell’informazione, attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento dell’impresa giornalistica, che si assicura
così la “copertura” di detta area informativa, rientrante nei propri piani editoriali e nella propria autonoma gestione delle notizie da far conoscere, contando, per il perseguimento di tali obiettivi, sulla piena disponibilità del lavoratore, anche nell’intervallo tra una prestazione e l’altra (Cass 11065/2014).
Nel caso in esame la corte d’appello sulla base delle testimonianze rese, puntualmente esaminate e di cui ha dato conto nella motivazione del provvedimento impugnato, ha valutato che il COGNOME svolgeva un incarico stabile al punto da consentire all’editore di poter fare affidamento sulla collaborazione prestata per la rubrica con cadenza settimanale La città degli animali, in tal modo risultando stabilmente inserito nell’organizzazione del datore di lavoro. La valutazione effettuata costituisce un giudizio di merito coerente con la previsione legislativa ed i principi somministrati in materia da questa Corte di legittimità.
Il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono il principio di soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 5.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Cosi’ deciso in Roma il 4 giugno 2024.
La presidente NOME COGNOME