Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14108 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 14108 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/05/2023
Oggetto
Collaboratore esperto linguistico Trattamento retributivo Reiterazione contratto tempo determinato
ORDINANZA
R.G.N.16138/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 06/04/2023
CC
sul ricorso 16138 -2017 proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALEo dell’avvocato NOME COGNOME, dalla quale è rappresentata e difesa unitamente agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso gli uffici dell’RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO STATO, dalla quale è rappresentata e difesa
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso gli uffici dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentat o e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– resistente –
e nei confronti di
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE PER I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA;
– intimato – avverso la sentenza n. 56/2017 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di CAGLIARI -SEZIONE DISTACCATA DI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, pubblicata il 23/02/2017 R.G. n. 24/2016;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
1. la Corte d’appello di Cagliari sezione distaccata di RAGIONE_SOCIALE ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALE stessa sede che aveva rigettato tutte le domande, formulate nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, volte ad ottenere: a) l’accertame nto dell’illegittimità dei termini apposti ai contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi fra le parti e la conversione in rapporto a tempo indeterminato di natura privatistica; b) la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni ed al pag amento delle differenze retributive, da calcolare assumendo a parametro la retribuzione prevista per il professore associato a tempo definito o per il ricercatore confermato a tempo pieno e/o a tempo definito di pari anzianità; c) la condanna, in via subordinata, dell’RAGIONE_SOCIALE a corrispondere il trattamento economico minimo previsto dalla legge n. 63/2004; d) la regolarizzazione contributiva e previdenziale;
2. l’appellante aveva agito in giudizio deducendo: a) di avere stipulato, dall’anno accademico 1998/1999 e fino all’anno accademico 2008/2009, contratti annuali in qualità di collaboratore esperto linguistico per l’insegnamento RAGIONE_SOCIALE lingua italiana agli studenti stranieri; b) di avere svolto mansioni superiori rispetto a quelle proprie dei CEL, sostanzialmente sovrapponibili a quelle riservate ai ricercatori universitari; c) di avere ricevuto sempre il medesimo trattamento retributivo, senza alcun riconosc imento dell’anzianità di servizio e RAGIONE_SOCIALE progressione di carriera;
la Corte territoriale ha ritenuto:
infondato il motivo di appello con il quale la COGNOME aveva riproposto la domanda di accertamento RAGIONE_SOCIALE sussistenza di un unico rapporto a tempo indeterminato, il cui accoglimento era impedito dalla giuridica impossibilità RAGIONE_SOCIALE conversione del contratto a termine;
connotata da specialità la disciplina del rapporto di lavoro che si instaura fra l’RAGIONE_SOCIALE e il collaboratore esperto linguistico dettata dal solo d.l. n. 120/1995, e, quindi, inapplicabili sia il d.lgs. n. 165/2001, sia il d.lgs. n. 368/2001;
sussistenti le esigenze temporanee che, ai sensi del d.l. n. 120/1995, consentono il ricorso al contratto a tempo determinato, nella specie giustificato dalle dimensioni dell’RAGIONE_SOCIALE e dalla sua posizione geografica, tali da rendere estremamente variabile di anno in anno l’offerta formativa quanto all’insegnamento RAGIONE_SOCIALE lingua italiana a studenti stranieri;
inammissibile, perché proposta sol o in grado d’appello, la domanda di attribuzione RAGIONE_SOCIALE scatti di anzianità e di ricostruzione RAGIONE_SOCIALE carriera, formulata in relazione alla progressione riconosciuta ai professori ed ai ricercatori dal d.P.R. 382/1980;
comunque non applicabile all’appellante la disposizione dettata dall’art. 1 del d.l. n.2/2004 con la conseguenza che la stessa non poteva rivendicare gli aumenti retributivi previsti, in ragione dell’anzianità, per i professori ed i ricercatori, categorie, queste, non comparabili a quella dei collaboratori esperti linguistici;
infondata la domanda di adeguamento RAGIONE_SOCIALE retribuzione formulata ai sensi dell’art. 36 Cost. perché dalle dichiarazioni testimoniali, anche a voler prescindere dalla maggiore o minore inattendibilità dei t esti, non era emerso l’asserito svolgimento di attività docenza;
per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso sulla base di sette motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ., ai quali ha opposto difese con controricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ;
l ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha solo depositato procura , rilasciata in calce alla copia notificata del ricorso;
con atto del 18 marzo 2023 si è costituita in giudizio per l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE l’Avvocatura Generale dello
Stato, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, dell’avvocatura interna dell’RAGIONE_SOCIALE, collocata in aspettativa successivamente alla notifica del controricorso.
CONSIDERATO CHE
1. con il primo motivo formulato ai sensi dell’ art. 360 n. 4 cod. proc. civ. la ricorrente denuncia «erronea interpretazione RAGIONE_SOCIALE domanda ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999» e sostiene, in sintesi, che la domanda non era finalizzata ad ottenere la costituzione del rapporto a tempo indeterminato, già in essere a seguito di stabilizzazione, bensì ad ottenere l’integrale ricostruzione RAGIONE_SOCIALE carriera tenendo conto anche dei periodi svolti sulla base di rapporti a termine; la ricorrente invoca la richiamata clausola 4 dell’accordo quadro e sostiene che, in caso di stabilizzazione, l’anzianità di servizio va calcolata a partire dal primo contratto a tempo determinato; 2. con la seconda critica, ricondotta al vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., si addebita alla sentenza impugnata la e falsa applicazione dell’art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge n. 236/1995, dell’art. 5 del d.lgs. n. 368/2001, dell’Accordo quadro allegato alla violazione direttiva 1999/70/CE;
deduce la COGNOME che ha errato la Corte territoriale nell’escludere l’applicazione del d.lgs. n. 368/2001 ed evidenzia che le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice d’appello, oltre a non tener conto RAGIONE_SOCIALE natura privatistica del rapporto, si pongono in contrasto con l’art. 45 TFUE, perché riservano ad una categoria di personale di nazionalità straniera un trattamento deteriore rispetto a quello previsto per i cittadini italiani;
insiste nel sostenere che la conversione non può essere impedita né da esigenze di bilancio né valorizzando la necessità RAGIONE_SOCIALE previa selezione, che non può essere equiparata al concorso pubblico; addebita, inoltre, al giudice d’appello di avere ritenuto provate le esigenze temporanee sulla base di valutazioni «astratte e del tutto generiche…. sfornite di riscontri probatori»;
ribadisce che nei contratti era stata inserita una clausola di stile e che la temporaneità delle esigenze risultava smentita per tabulas dallo svolgimento continuativo RAGIONE_SOCIALE medesima attività dall’anno accademico 1998/1999 sino alla data dell’immissione in ruolo;
il terzo motivo denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 e censura il capo RAGIONE_SOCIALE decisione che ha escluso il diritto al risarcimento del danno;
la ricorrente rileva che nei casi in cui la conversione è impedita in ragione RAGIONE_SOCIALE natura pubblica del rapporto di impiego, in conformità alle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, deve essere applicata altra misura finalizzata a sanzionare e a prevenire l’abuso nella re iterazione del contratto a termine e, pertanto, deve essere liquidato il danno, utilizzando il criterio indicato dall’art. 18, commi 4 e 5 RAGIONE_SOCIALE legge n. 300/1970 o, in subordine, quello previsto dall’art. 32 RAGIONE_SOCIALE legge n. 183/2010;
aggiunge che, sempre a titolo di risarcimento del danno, deve essere riconosciuta la medesima progressione economica prevista, in ragione RAGIONE_SOCIALE anzianità di servizio, per i dipendenti a tempo indeterminato comparabili, ossia per il personale docente (professori associati o ricercatori);
la quarta critica, ricondotta al vizio di cui al n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., addebita alla sentenza impugnata l’erronea interpretazione RAGIONE_SOCIALE domanda ex art. 112 cod. proc. civ. nella parte in cui ha ritenuto «che nelle conclusioni di primo grado la dott.COGNOME non avesse chiesto l’accertamento del diritto alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALE carriera anche per i periodi di lavoro svolti in forza di contratti a tempo determinato»;
la ricorrente sostiene che l’identità delle conclu sioni emerge già dalla motivazione RAGIONE_SOCIALE pronuncia gravata ( pagine 2 e 3 e pagine 14 e 15), nella quale dette conclusioni risultano riportate ed aggiunge che nel paragrafo 4 del ricorso introduttivo era stato precisato che la ricostruzione RAGIONE_SOCIALE carriera doveva avvenire «per scatti, classi e progressioni di anzianità», sulla base dei conteggi elaborati dal consulente di parte;
assume, inoltre, l’inconferenza del richiamo al d.l. n. 78/2010, sia perché la retribuzione del professore associato a tempo definito o del ricercatore confermato era stata assunta solo quale parametro
ex art. 36 Cost., sia in quanto il congelamento RAGIONE_SOCIALE progressione rilevava, in ipotesi, con riferimento al quantum e non all’ an del diritto fatto valere in giudizio;
5. c on il quinto motivo, formulato ai sensi del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost.,dell’art.4 RAGIONE_SOCIALE l. n. 236/1995, dell’art.51 comma 3 del CCNL Comparto RAGIONE_SOCIALE del 1997, dell’art. 22 del CCNL Comparto RAGIONE_SOCIALE per il biennio 2000-2001 e la ricorrente ripropone la tesi RAGIONE_SOCIALE necessità di riconoscere anche ai collaboratori esperti linguistici che non hanno mai rivestito la qualifica di lettori di lingua straniera il medesimo diritto alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALE carriera imposto dalle sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia UE;
deduce l’inadeguatezza RAGIONE_SOCIALE retribuzione corrisposta dall’RAGIONE_SOCIALE, che non valorizza l’anzianità e l’esperienza acquisite, e assume che la mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE legge n. 63/2004 realizza una discriminazione non giustificata;
rivendica, di conseguenza, un trattamento retributivo parametrato a quello del ricercatore confermato a tempo definito; 6. considerazioni analoghe vengono esposte nel sesto motivo, che addebita alla Corte distrettuale di avere violato l’art. 36 Cost., l’art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge n. 63/2004, l’art. 26 comma 3 RAGIONE_SOCIALE legge n. 240/2010, il principio di non discriminazione di cui all’art. 45 TFUE, come interpretati nelle sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia UE del 26.6.2001, del 18.7.2006, del 15.5.2008;
la COGNOME sostiene che la legge n. 63/2004 era stata invocata, non in via diretta, bensì quale parametro di riferimento ai fini dell’adeguamento RAGIONE_SOCIALE retribuzione ex art. 36 Cost.;
contesta poi l’interpretazione data dalla Corte territoriale all’art. 26 RAGIONE_SOCIALE legge n. 240/2010 e deduce che, una volta individuata a fini retributivi il lavoratore comparabile nel ricercatore confermato a tempo definito, quel parametro deve essere utilizzato in via definitiva e non si può operare una divisione artificiosa in due periodi distinti, a fronte di un rapporto unitario ab origine a tempo indeterminato;
rileva che ai collaboratori esperti linguistici deve essere corrisposta la medesima retribuzione, perché espletano tutti le
stesse mansioni, e non può assumere alcun rilievo la circostanza che solo alcuni siano stati anche ex lettori;
7. la violazione dell’art. 36 Cost. e dell’art. 45 TFUE è dedotta anche nel settimo motivo, con il quale la COGNOME insiste nel sostenere l’inadeguatezza RAGIONE_SOCIALE retribuzione prevista per i CEL dalla contrattazione collettiva, retribuzione che, invece, in ragione dell’equiparabilità delle mansioni, deve quelle solitamente riservate al professore o al universitario;
RAGIONE_SOCIALE assimilabilità e essere parametrata a quella del ricercatore universitario; addebita alla Corte territoriale di avere omesso qualsivoglia confronto o comparazione fra le attività curate dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e ricercatore
8. i motivi di ricorso prospettano, dunque, tre distinte questioni e sollecitano questa Corte ad affermare: a) l’applicabilità del d.lgs. 368/2001, esclusa dalla Corte territoriale, ai fini RAGIONE_SOCIALE valutazione sulla legittimità dei contratti a termine intercorsi fra le parti, che sarebbe rilevante, nella prospettazione di parte ricorrente, sia in relazione alla domanda di risarcimento del danno che in ordine ai rivendicati diritti retributivi; b) la conversione del rapporto a termine con clausola di durata affetta da nullità in contratto a tempo indeterminato; c) l’inadeguatezza RAGIONE_SOCIALE retribuzione prevista per i CEL dalla contrattazione collettiva e l’applicazione, quale parametro di valutazione, del medesimo trattamento retributivo riservato ai professori o ai ricercatori universitari e, in subordine, del criterio indicato dall’art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge n. 63/2004; 9. in premessa va precisato che la ricorrente, cittadina italiana, è stata assunta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per svolgere le mansioni di collaboratore esperto linguistico nei corsi di insegnamento RAGIONE_SOCIALE lingua italiana agli studenti stranieri, sicché i riferimenti alla nazionalità ed al principio di non discriminazione sancito all’art. 45, comma 2, TFUE (ex art. 39 TUE) nella fattispecie non vanno intesi come riferiti alla posizione soggettiva RAGIONE_SOCIALE COGNOME e vengono in rilievo solo perché dagli stessi non si può prescindere ai fini dell’ interpretazione RAGIONE_SOCIALE normativa, legale e contrattuale, dettata per la categoria di appartenenza RAGIONE_SOCIALE ricorrente, formata in massima parte da personale di cittadinanza o di origini non RAGIONE_SOCIALE, utilizzato per l’insegnamento negli Atenei delle lingue dei Paesi di provenienza;
10. la ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale va tratta da plurimi precedenti di questa Corte ( cfr. fra le più recenti Cass. n. 16464/2022) con i quali si è osservato che la vicenda dei lettori di lingua straniera ha inizio con l’entrata in vigore dell’art. 28 del d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, che, sottraendo il rapporto di lettorato dal regime di diritto pubblico, prevedeva che i rettori potessero assumere, con contratto di diritto privato di durata non superiore all’anno accademico, lettori di madrelingua stra niera «in relazione ad effettive esigenze di esercitazione RAGIONE_SOCIALE studenti che frequentano i corsi di lingue» e stabiliva che le prestazioni ed i corrispettivi dovessero essere determinati dal consiglio di amministrazione dell’RAGIONE_SOCIALE, al quale era impo sto solo un limite massimo, individuato nel livello retributivo iniziale del professore associato a tempo definito;
10.1. c on sentenze del 30 maggio 1989 ( in causa C- 33/88 Allué) e del 2 agosto 1993 (in causa C -259/91 Allué) la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ritenne detta normativa contraria all’art. 48 del Trattato, nella parte in cui stabiliva che i contratti tra RAGIONE_SOCIALE e lettori di lingua straniera non potessero protrarsi oltre l’anno, sicché il legislatore è intervenuto a disciplinare nuovamente la materia, inizialmente con una serie di decreti legge non convertiti e reiterati (a partire dal d.l. 21 dicembre 1993 n. 530), e poi con il d.l. 21 aprile 1995 n. 120, convertito con modificazioni nella l. 21 giugno 1995 n. 236, che ha fatto anche salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge non convertiti;
10.2. con questa disciplina, tuttora vigente, si è stabilito che le RAGIONE_SOCIALE possono assumere, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, «con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato, ovvero, per esigenze temporanee, con contratto a tempo determinato» «collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere»;
10.3. è stato, poi, previsto che l’entità RAGIONE_SOCIALE retribuzione, il regime di impegno e gli eventuali obblighi di esclusività dovessero essere fissati, «fino alla stipulazione del primo contratto collettivo», dai consigli di amministrazione delle RAGIONE_SOCIALE in sede di contrattazione decentrata;
10.4. infine il legislatore, dopo avere affermato il principio RAGIONE_SOCIALE necessità RAGIONE_SOCIALE selezione pubblica finalizzata all’assunzione, per ottemperare al giudicato RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia, ha stabilito che dovessero essere assunti prioritariamente «i titolari dei contratti di cui all’art. 28 del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, in servizio nell’anno accademico 1993 -1994, nonché quelli cessati dal servizio per scadenza del termine dell’incarico salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneità o da soppressione del posto», precisando che «il personale predetto… conserva i diritti acquisiti in relazione ai precedenti rapporti»;
10.5. con la sentenza 26 giugno 2001, in causa c -212/99, la Corte di Giustizia ha nuovamente censurato lo Stato italiano per non «aver assicurato il riconoscimento dei diritti quesiti agli ex lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori linguistici, riconoscimento invece garantito alla generalità dei lavoratori nazionali»;
10.6. la Corte, adita dalla Commissione delle Comunità ai sensi dell’art. 226 del Trattato, ha osservato che, pur a fronte di una legislazione nazionale volta a garantire la conservazione dei diritti quesiti, l’esame delle prassi amministrative e contrattuali in essere presso sei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva fatto emergere situazioni discriminatorie (punti da 31 a 34), non giustificabili con il richiamo all’autonomia RAGIONE_SOCIALE enti pub blici interessati;
10.7. ha, poi, aggiunto che il principio RAGIONE_SOCIALE necessaria conservazione dei diritti quesiti maturati dagli ex lettori nei rapporti precedenti, diritti garantiti dalla legge n. 230/1962 in caso di conversione del contratto a termine, non poteva essere eluso facendo leva sulla non comparabilità delle situazioni a confronto, derivante per gli ex lettori dalla necessità RAGIONE_SOCIALE selezione pubblica;
10.8. ciò perché entrambe le discipline prevedono «allo scopo di tenere in considerazione l’esperienza professionale dei lavoratori, la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato, garantendo la conservazione dei diritti quesiti maturati nell’ambito dei rapporti di lavoro precedenti» (punti 28 e 29);
10.9. si è avuto successivamente un nuovo intervento del legislatore nazionale che, al fine di dare esecuzione alla sentenza – e con riferimento alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ivi considerate – con il d.l. 14 gennaio 2004 n. 2, art. 1, convertito con modificazioni nella l. 5 marzo 2004 n. 63, ha previsto che «ai collaboratori linguistici, ex lettori di madrelingua straniera delle RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, già destinatari di contratti stipulati ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 28, abrogato dal D.L. 21 aprile 1995, n. 120, art. 4, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 1995, n. 236, è attribuito, proporzionalmente all’impegno orario assolto, tenendo conto che l’impegno pieno corrisponde a 500 ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli; tale equiparazione è disposta ai soli fini economici ed esclude l’esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici ex lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente»;
10.10. nei confronti RAGIONE_SOCIALE Repubblica Italiana è stata avviata, con ricorso del 4 marzo 2004, una procedura finalizzata all’irrogazione di sanzioni per l’inosservanza di obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, avendo la Commissione delle Comunità europee ritenuto che l’Italia non avesse dato piena esecuzione alla citata decisione del 26 giugno 2001;
10.11. con sentenza 18 luglio 2006, in causa C-119/04, la Corte di Giustizia CE ha accertato l’inadempimento dei suddetti obblighi, limitatamente alla situazione esistente prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 2 del 2004, escludendone, invece, la permanenza all’esito del nuovo intervento normativo del legislatore nazionale; 10.12. ha ritenuto, infatti, che gli elementi offerti dalla Commissione non consentissero di esprimere un giudizio di inadeguatezza dei parametri utilizzati per la ricostruzione RAGIONE_SOCIALE carriera RAGIONE_SOCIALE ex lettori, tanto più che il legislatore nazionale aveva fatto salvi i trattamenti più favorevoli (punti da 35 a 39);
10.12. con l’art. 26, comma 3, RAGIONE_SOCIALE legge n. 240 del 2010 il legislatore ha interpretato il citato d.l. n. 2 del 2004, precisando che « in esecuzione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia delle
Comunità europee 26 giugno 2001, nella causa C -212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle RAGIONE_SOCIALE interessate quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all’impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma dell’articolo 28 del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell’articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236 . A decorrere da quest’ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l’importo corrispondente alla differenza tra l’ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato decreto-legge n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. ».
11. anche la norma di interpretazione autentica rinvia, al pari dell’art. 4 del d.l. n. 120/1995, alla contr attazione collettiva di comparto che già con l’art. 51 del CCNL 21.5.1996, richiamata la decretazione di urgenza, aveva compiutamente disciplinato il rapporto intercorrente con i collaboratori esperti linguistici, stabilendone le mansioni, l’orario di lavo ro, il trattamento retributivo fondamentale, quantificato in £ 22.000.000 annui lordi ( per 500 ore effettive annue) ed in £ 44.000 orarie;
11.1. l’art. 22 del CCNL 13 maggio 2003 aveva, poi, previsto che in sede di contrattazione integrativa di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata data « applicazione alla sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia Europea del 26.1.2001 nella causa C -212/99, relativa agli ex lettori di lingua straniera rientranti in tale sentenza, attraverso la definizione di una struttura retributiva per la categoria dei CEL che riconosca l’esperienza acquisita» ed aveva precisato che a tal fine sarebbe
stata considerata «come decorrenza iniziale dell’a nzianità la data di stipula del primo contratto di lavoro ex art. 28 d.p.r. 382/80 e/o come CEL ex art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge n. 236/195 ( o precedenti normative)…»;
12. occorre infine dare conto, seppure non applicabili alla fattispecie ratione temporis , RAGIONE_SOCIALE ultimi interventi normativi, sollecitati dall’interlocuzione fra lo Stato Italiano e la Commissione Europea (EU Pilot 2079/11 DG JUST), cha ha poi avviato nuova procedura di infrazione, tuttora pendente;
12.1. con l’art. 1 1 RAGIONE_SOCIALE legge n. 167/2017, più volte modificato (da ultimo con l’art. 38, comma 1, lett. a) del d.l. 4 maggio 2023 n. 48, non ancora convertito in legge) è stato previsto l’incremento del fondo per il finanziamento ordinario delle RAGIONE_SOCIALE, finalizzato al «superamento del contenzioso in atto e a prevenire l’instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE da parte RAGIONE_SOCIALE ex lettori di lingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell’articolo 28 del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.»;
12.2. il legislatore, che inizialmente aveva subordinato alla previa sottoscrizione del contratto integrativo di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE la ripartizione delle risorse aggiuntive, con i successivi interventi del 2021 (art. 1, comma 305, RAGIONE_SOCIALE legge n. 234/2021) e del 2023 ( art. 38 del d.l. sopra citato) ha eliminato detto vincolo, consentendo l’utilizzaz ione delle risorse a prescindere dalla stipulazione del contratto di sede purché in conformità alle indicazioni date dal decreto ministeriale previsto dal comma 2 del richiamato art. 11, destinato, nella versione originaria RAGIONE_SOCIALE norma, alla definizione di uno schema tipo di contratto integrativo;
13. dal richiamato quadro normativo e giurisprudenziale emerge, dunque, con evidenza che sia le pronunce RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia, sia gli interventi normativi che alle stesse hanno fatto seguito, hanno riguardato unicamente la categoria RAGIONE_SOCIALE ex lettori, assunti ai sensi dell’art. 28 del d.P.R. n. 382/1980, divenuti collaboratori linguistici ai sensi del d.l. n. 120/1995, convertito dalla legge n. 236/1995, e RAGIONE_SOCIALE decretazione d’urgenza non convertita, RAGIONE_SOCIALE quale lo stesso d.l. aveva conservato gli effetti;
14. muovendo da detta premessa questa Corte ha già ritenuto destituite di fondamento domande, analoghe a quella qui proposta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, volte ad ottenere la parificazione a fini retributivi dei collaboratori esperti linguistici, che non abbiano mai rivestito la qualifica di lettori, ai professori o ai ricercatori universatori (a tempo pieno o definito) e, in via subordinata, l’estensione o l’ap plicazione analogica RAGIONE_SOCIALE disciplina dettata dalla legge n. 63/2004;
14.1. ha osservato, in particolare, Cass. n. 12877/2020, in continuità con l’orientamento già espresso da Cass. n. 6341/2019 e Cass. n. 28502/2019, che ai collaboratori esperti linguistici assunti ai sensi del richiamato d.l. n. 120/1995 è riservato il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva di comparto e non già quello dettato dalla diversa disciplina di cui al d.l. n. 2 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 63 del 2004, applicabile solo ai collaboratori linguistici ex lettori di madrelingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi del d.P.R. n. 382 del 1980;
14.2. il principio di diritto, che trova riscontro anche nella motivaz ione dell’ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale n. 38/2012, è stato affermato valorizzando, da un lato, il tenore letterale RAGIONE_SOCIALE norma e del successivo intervento di interpretazione autentica, dall’altro la ratio RAGIONE_SOCIALE stessa, finalizzata a dettare un criterio oggettivo per la ricostruzione RAGIONE_SOCIALE carriera RAGIONE_SOCIALE ex lettori, divenuti collaboratori linguistici, che rispondesse alle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia con la sentenza 26 giugno 2001, in causa c -212/99, che aveva censurato lo Stato italiano per non «aver assicurato il riconoscimento dei diritti quesiti agli ex lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori linguistici, riconoscimento invece garantito alla generalità dei lavoratori nazionali»;
14.3. si tratta, quindi, di una finalità chiaramente non ravvisabile per i collaboratori esperti linguistici assunti ab origine sulla base RAGIONE_SOCIALE normativa dettata dal richiamato d.l. n. 120/1995, con il quale il legislatore, pur qualificando il contratto di diritto privato, in linea con il processo di contrattualizzazione dell’impiego pubblico già all’epoca in atto, ha abilitato la contrattazione collettiva a fissare il trattamento retributivo dei collaboratori, non
equiparabili ai docenti universitari, perché chiamati a soddisfare «esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche» ( art. 4 d.l. 120/1995) e, quindi, a svolgere una funzione che, pur rientrando nella didattica intesa in senso lato, è caratterizzata dall’esser e strumentale e di supporto, rispetto all’insegnamento connotato da specifiche competenze didattiche e scientifiche (Cass. n. 5909/2005 e Cass. n. 18709/2019);
14.4. la disciplina dettata presuppone, dunque, una transizione dal rapporto di lettorato a quello di collaborazione linguistica, diversamente disciplinati pur nella sostanziale continuità delle figure professionali coinvolte, e non può venire in rilievo nei casi in cui il collaboratore non abbia mai stipulato un contratto ai sensi dell’art. 28 del d.P.R. n. 382/1980;
15. sulla base del richiamato principio di diritto, condiviso dal Collegio e qui ribadito, vanno, pertanto, rigettati i motivi dal quarto al settimo, da trattare unitariamente in ragione RAGIONE_SOCIALE loro connessione logica e giuridica;
15.1. gli argomenti sviluppati nel ricorso e nella memoria difensiva non sono idonei ad indurre una rimeditazione dell’orientamento già espresso, perché infondatamente assumono, da un lato, l’asserito carattere discriminatorio RAGIONE_SOCIALE disciplina dettata per i collaboratori esperti linguistici e, dall’altro, l’inadeguatezza RAGIONE_SOCIALE retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva, per non avere tenuto conto di quella, di diverso e maggiore ammontare, goduta dai professori associati e dai ricercatori universitari;
15.2. quanto al primo aspetto va evidenziato che il legislatore con il d.l. n. 120/1995, pur qualificando il rapporto di natura privatistica, ha rinviato alla contrattazione collettiva che, in ragione RAGIONE_SOCIALE natura pubblica del datore di lavoro, è quella di comparto, disciplinata , all’epoca, dall’art. 45 del d.lgs. n. 29/1993 e, successivamente, dagli artt. 40 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001 nelle diverse versioni succedutesi nel tempo;
15.3. il rinvio alla contrattazione collettiva non realizza alcuna discriminazione in ragione RAGIONE_SOCIALE nazionalità e, al contrario, è pienamente in linea con i principi che, all’esito RAGIONE_SOCIALE privatizzazione dei rapporti di impiego pubblico, ispirano la disciplina dell’impiego contrattualizzato alle dipendenze dell e
pubbliche amministrazioni, principi che la Corte Costituzionale ha più volte richiamato e valorizzato;
15.4. la recente Corte Cost. n. 253/2022 ha ribadito che «L’attribuzione alla contrattazione collettiva RAGIONE_SOCIALE disciplina RAGIONE_SOCIALE retribuzione nel rapporto di lavoro pubblico costituisce indubbiamente principio ispiratore e conformativo RAGIONE_SOCIALE riforma del lavoro alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE pubblica amministrazione, avviata dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell’organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione RAGIONE_SOCIALE disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 RAGIONE_SOCIALE legge 23 ottobre 1992, n. 421) e sistematizzata con il d.lgs. n. 165 del 2001. L’esercizio di tale funzione regolatoria da parte dell’autonomia collettiva, nel contrastare fenomeni sperequativi tra i diversi settori RAGIONE_SOCIALE pubblica amministrazione, è funzionale sia ad un incisivo controllo delle dinamiche del costo del lavoro pubblico, sia ad una più efficiente e tendenzialmente unitaria gestione del personale nei vari settori ….»;
15.5. in ragione del ruolo centrale che la contrattazione collettiva assume nell’impiego pubblico privatizzato questa Corte da tempo ha affermato che il principio di parità di trattamento vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva ma non costituisce parametro per giudicare le eventuali differenziazioni operate in quella sede, dato che il legislatore ha lasciato piena autonomia alle parti sociali di prevedere trattamenti differenziati in funzione dei diversi percorsi formativi, delle specifiche esperienze maturate e delle diverse carriere professionali (Cass. nr. 2718/2020; Cass. nr. 6553/2019 e negli stessi termini, fra le tante, Cass. nr. 19043/2017, Cass. nr. 1037/2014, Cass. nr. 10105/2013, Cass. nr. 4971/2012);
15.6. la previsione di un trattamento differenziato per i collaboratori esperti linguistici di nuova assunzione rispetto a quelli che in precedenza avevano ricoperto la qualifica di lettori non contrasta, dunque, né con il diritto interno né con quello eurounitario, perché tutte le pronunce RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia intervenute sulla disciplina dettata per i lettori di lingua straniera hanno riguardato il passaggio dal rapporto di lettorato a quello di
collaborazione linguistica e sono state rese sulla premessa di un trattamento differenziato rispetto a quello riservato ai lavoratori di nazionalità italiana, condizione questa che, per quanto evidenziato nel punto che precede, non ricorre nella fattispecie; 16. alle considerazioni che precedono, già assorbenti, si deve, poi aggiungere che infondatamente la ricorrente assume che, in ragione RAGIONE_SOCIALE qualità RAGIONE_SOCIALE prestazione resa, la retribuzione dei collaboratori esperti linguistici dovrebbe essere equiparata a quella dei professori associati o dei ricercatori universitari;
16.1. anche sul punto questa Corte (si rimanda fra le tante a Cass. n. 18709/2019) si è già espressa evidenziando che sia l’art. 28 del d.P.R. n. 282/1980 , sia l’art. 4 del d.l. n. 120/1995, nel prevedere, rispettivamente, l’assunzione di lettori di madre lingua straniera «in relazione ad effettive esigenze di esercitazione RAGIONE_SOCIALE studenti» e di C.E.L., per soddisfare «esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche» evidenziano una sostanziale diversità dell’ attività propria dei lettori e dei collaboratori rispetto a quella dei docenti, perché la prima, pur rientrando nella didattica intesa in senso lato, è caratterizzata dall’essere funzione strumentale e di supporto, rispetto all’insegnamento universitario connotato da specifiche competenze didattiche e scientifiche;
16.2. la sostanziale diversità delle prestazioni a confronto non consente l’invocata parificazione e detta conclusione non è smentita, bensì è confermata, dal d.l. n. 2/2004 che alla retribuzione del ricercatore confermato a tempo definito ha fatto riferimento solo in via parametrica e prevedendo un divisore orario (500 ore) diverso e superiore rispetto a quello previsto per la categoria dei ricercatori confermati a tempo definito (200 ore); 16.3. va, poi, ribadito che quel parametro è stato indicato dal legislatore italiano e ritenuto congruo dalla Corte di Giustizia (sentenza 18 luglio 2006, in causa C- 119/04, punti 36 e 37) all’esclusivo fine di individuare «un criterio oggettivo, che permette di far fronte alle difficoltà inerenti ad una valutazione caso per caso RAGIONE_SOCIALE carriera di tutti gli ex lettori» ( Corte UE, cit. punto 36) in un contesto in cui, a seguito dell’abrogazione dell’art. 28 d.P.R. n. 382/1980 e RAGIONE_SOCIALE disciplina dettata per i collaboratori esperti linguistici dal d.l. n. 120/1995, si era passati da un sistema
nel quale il trattamento retributivo era rimesso ai singoli Atenei, ai quali era imposto solo un limite massimo non superabile (commi 4 e 5 del richiamato art. 28), ad una nuova disciplina che, in linea con quella dell’impiego pubblico privatizzato, ha riservato alla contrattazione collettiva la determinazione RAGIONE_SOCIALE retribuzione spettante per l’esercizio delle funzioni strumentali e di supporto rispetto all’attività didattica ;
16.4. un’analoga esigenza si è posta per i cosiddetti «lettori di scambio» divenuti C.E.L., dei quali le Sezioni Unite di questa Corte si sono occupate con la sentenza n. 21972/2017, pronuncia che non può essere invocata nella fattispecie, sia perché le Sezioni Unite, diversamente da ciò che afferma la ricorrente nella memoria difensiva, sull’ap plicazione del parametro fissato dal d.l. n. 2/2004, utilizzato dalla Corte territoriale, si sono limitate a prendere atto RAGIONE_SOCIALE non contestazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE (punto 24 di pag. 25), sia in quanto in quel caso l’estensione analogica poteva esse re giustificata dall’eguale passaggio fra due diversi regimi e dalla necessità di ottemperare alle indicazioni date dalla Corte UE con la sentenza 15 maggio 2008, in causa C-276/07 ( secondo cui« l’ art. 39, n. 2, CE osta a che, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE sostituzione di un contratto di lavoro a tempo determinato come lettore di scambio con un contratto di lavoro a tempo indeterminato come collaboratore linguistico, una persona che si trovi nella situazione RAGIONE_SOCIALE ricorrente nella causa principale si veda negare il riconoscimento dei diritti acquisiti sin dalla data RAGIONE_SOCIALE sua prima assunzione, con conseguenze per quanto riguarda la retribuzione, il calcolo dell’anzianità e il versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, laddove un lavoratore nazionale in una situazione analoga avrebbe beneficiato di un siffatto riconoscimento.»);
17. restano da esaminare il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso che censurano la sentenza impugnata per avere escluso sia l’invocata conversione dei rapporti a termine, asseritamente affetti da nullità, sia il risarcimento del danno «comunitario» per l’abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato; anche detti motivi, da trattare unitariamente in ragione RAGIONE_SOCIALE loro connessione logica e giuridica, non possono trovare accoglimento;
17.1. quanto alla giuridica impossibilità RAGIONE_SOCIALE conversione, la Corte territoriale non si è discostata dal principio di diritto, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «L’instaurazione di rapporti di lavoro da parte delle RAGIONE_SOCIALE con collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, anziché a tempo indeterminato, pure in assenza di esigenze temporanee, a norma dell’art. 4 del d.l. n. 120 del 1995, convertito nella l. n. 236 del 1995, non comporta la conversione del primo nel secondo, ai sensi dell’art. 2 RAGIONE_SOCIALE l. n. 230 del 1962 e poi dell’art. 5 d.lgs. n. 368 del 2001, poiché l’art. 4 del d.l. n. 120 del 1995, nel prevedere che i vincoli di compatibilità con le risorse disponibili nei bilanci e di selezione pubblica con modalità disciplinate dalle RAGIONE_SOCIALE secondo i rispettivi ordinamenti, ossia criteri di efficiente impiego delle finanze pubbliche e di garanzia di imparziale valutazione meritocratica, rispondenti al principio di “buon andamento e imparzialità dell’amministrazione” (ai sensi dell’art. 97, comma 2, Cost.), esclude tale conseguenza per la palese non omogeneità dei suddetti rapporti di lavoro con quelli di lavoro privato.» ( Cass. n. 30902/2021 e Cass. n. 30520/2021 e negli stessi termini Cass. n. 12876/2020, Cass. n. 18709/2019, Cass. n. 21831/2014);
17.2. l’impossibilità RAGIONE_SOCIALE conversione non contrasta con la direttiva 1999/70/CE, per le ragioni indicate dalla Corte di Giustizia (cfr. Corte UE 3 giugno 2021, in causa C- 236/2019, e la giurisprudenza ivi richiamata al punto 49) e dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 5072/2016) e non può essere ritenuta, come infondatamente assume la ricorrente, discriminatoria nei confronti di una categoria formata per la maggior parte da personale di nazionalità straniera;
17.3. è infatti ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento secondo cui anche nei casi di inapplicabilità dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, l’instaurazione di un valido rapporto di lavoro a tempo indeterminato è impedita, a prescindere dalla qualificazione del rapporto ed anche dalla natura non pubblica del datore di lavoro, in presenza di norme imperative
derogatorie RAGIONE_SOCIALE disciplina privatistica, che subordino l’assunzi one al previo esperimento di procedure concorsuali o selettive ed al rispetto dei vincoli di spesa e RAGIONE_SOCIALE necessaria predeterminazione del fabbisogno di personale (si rimanda alla motivazione di Cass. S.U. n. 5542/2023);
17.4. si tratta, dunque, di un principio generale che, in quanto tale, non può integrare una discriminazione vietata dall’art. 45 TFUE;
18. quanto, poi, al risarcimento del danno che, ad avviso RAGIONE_SOCIALE ricorrente, andava comunque liquidato ex art. 18 RAGIONE_SOCIALE legge n. 300/1970 o dell’art. 32 RAGIONE_SOCIALE legge n. 183/2010, il dispositivo di rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda è conforme a diritto, sicché questa Corte ha il potere/dovere di correggere la sola motivazione ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ.;
18.1. ha errato il giudice d’appello nel ritenere inapp licabile ai contratti a tempo determinato instaurati dalle RAGIONE_SOCIALE con i collaboratori esperti linguistici la disciplina dettata dal d.lgs. n. 368/2001, quanto ai requisiti formali e sostanziali necessari ai fini RAGIONE_SOCIALE valida apposizione RAGIONE_SOCIALE clausola di durata;
18.2. l’asserita esclusione, non prevista dall’art. 10 del richiamato decreto, non è desumibile neppure dalla disciplina dettata dall’art. 4 del d.l. n. 120/1995, che si limita a prevedere l’assunzione del collaboratore esperto linguistico a tempo determinato in presenza di esigenze temporanee e non aggiunge null’altro quanto alla forma, alla durata, alla proroga ed alla reiterazione dei contratti, con la conseguenza che non è predicabile la tesi RAGIONE_SOCIALE specialità RAGIONE_SOCIALE normativa e RAGIONE_SOCIALE conseguente inapplicabilità, nella sua interezza, del d.lgs. n. 368/2001, inapplicabilità che resta limitata, per quanto sopra detto, alle sole disposizioni che prevedono la trasformazione del rapporto;
18.3. nondimeno la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento, a prescindere dall’accertamento dell’illegittimità RAGIONE_SOCIALE reiterazione (esclusa dalla Corte territoriale la quale si è pronunciata sulla sola temporaneità delle esigenze e non sulle altre condizioni richieste dal d.lgs. n. 368/2001), perché il risarcimento del danno che la ricorrente invoca in questa sede è quello, cosiddetto comunitario, in relazione al quale le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto necessario riconoscere
un’agevolazione probatoria, al solo fine di conformare il diritto interno a quello dell’Unione ;
18.4. è incontestato fra le parti e risulta anche dalla motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata ( pag. 15) che la ricorrente, assunta con contratti a t ermine dall’anno accademico 1998/1999 all’anno accademico 2008/2009, ha sottoscritto il contratto a tempo indeterminato con l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il 15 dicembre 2008, all’esito RAGIONE_SOCIALE procedura di stabilizzazione indetta dall’RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge n. 296/2006 ( pag. 3 del ricorso e pag. 15 del controricorso);
18.5. è, pertanto, applicabile alla fattispecie il principio di diritto enunciato da Cass. n. 16336/2017, e richiamato in motivazione da pronunce successive conformi (Cass. n. 15353/2020, Cass. n. 32715/2002 e Cass. n. 32719/2022), secondo cui la stabilizzazione disposta ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge n. 296/2006, in ragione dei pregressi rapporti a tempo determinato intercorsi con l’amministrazione pubblica, integra una misura equivalent e alla conversione idonea a sanzionare debitamente l’abuso e, in quanto tale, esclude la necessità dell’agevolazione probatoria , che le Sezioni Unite hanno ritenuto necessaria nei soli casi in cui, altrimenti, il diritto interno si porrebbe in contrasto con la clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE;
18.6. le pronunce citate nel punto che precede hanno esteso alle procedure di stabilizzazione ex lege n. 296/2006 il medesimo principio affermato per il precariato scolastico a partire da Cass. n. 22552/2016, principio ritenuto dalla Corte UE conforme al diritto dell’Unione;
18.7. in particolare, con sentenza 8 maggio 2019 in causa C -494/2017, COGNOME contro RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, il giudice eurounitario ha evidenziato che (p. 39) ai sensi RAGIONE_SOCIALE clausola 5, punto 2, dell’accordo quadro, «gli Stati membri hanno la facoltà, nell’ambito delle misure volte a prevenire il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, di trasformare i rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, dato che la stabilità dell’impiego derivante da questi ultimi costituisce l’elemento portante RAGIONE_SOCIALE tutela dei lavoratori»;
ha aggiunto la Corte, in linea di continuità con precedenti arresti, (punto 41) che «La giurisprudenza non richiede, tuttavia, un cumulo di misure» e che (p. 42) «né il principio del risarcimento integrale del danno subito né il principio di proporzionalità impongono il versamento di danni punitivi»;
ha, quindi, concluso che (p.45) «l’accordo quadro non impone agli Stati membri di prevedere, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, un diritto al risarcimento del danno che si aggiunga alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato»; 18.8. nella fattispecie la ricorrente, come si desume dalla parte argomentativa del terzo motivo, oltre a rivendicare, infondatamente, il trattamento retributivo spettante al personale docente a tempo indeterminato, si è limitata ad invocare l’applicazione del principio di diritto enunciato da Cass. S.U. n. 5072/2016, inapplicabile per le ragioni sopra esposte, sicché deve essere confermata, con diversa motivazione, la pronuncia di rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda;
19. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato con compensazione delle spese del giudizio di cassazione, in ragione RAGIONE_SOCIALE complessità delle questioni giuridiche poste nonché RAGIONE_SOCIALE pronuncia RAGIONE_SOCIALE sentenza ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ.; 20. ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, RAGIONE_SOCIALE ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 6 aprile 2023