Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32514 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32514 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7735/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante legale p.t., NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 3164/2019 depositata il 16/07/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE conveniva, dinanzi al Tribunale di Varese, NOME COGNOME chiedendo la risoluzione del contratto di compravendita di una cucina completa di elettrodomestici e piano di okite, stipulato il 2 luglio 2013, e la condanna della convenuta al pagamento di euro 8.900,00;
NOME COGNOME, costituitasi in giudizio, asseriva che il modello di cucina consegnatole non era conforme a quello promesso in vendita, che la progettazione dei punti luce era errata, contestava la quantificazione della somma pretesa e, in via riconvenzionale, domandava la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società attrice e la sua condanna al risarcimento dei danni;
il Tribunale, con la sentenza n. 641/2017, dichiarava risolto per inadempimento della convenuta il contratto di vendita, la condannava a pagare all’attrice l’importo di euro 6.070,00, dichiarava inammissibile la sua domanda riconvenzionale;
la Corte d’appello di Milano, investita del gravame da NOME COGNOME, con la sentenza n. 3164/2019, resa pubblica in data 16 luglio 2019, ha rigettato l’appello e confermato la pronuncia del Tribunale di Varese;
NOME COGNOME ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando dieci motivi;
resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE;
la trattazione del ricorso è fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.;
il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
Considerato che:
con il primo motivo è denunciata la violazione dell’art. 2697 cod.civ., in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.;
oggetto di censura è la statuizione con cui la Corte d’appello ha ritenuto che non fosse stata dimostrata la sussistenza di difetti di impossibile o eccessivamente onerosa riparazione o sostituzione né di difetti di conformità di non lieve entità;
secondo la ricorrente, l’onere di allegazione e prova attinente alle circostanze impeditive all’accoglimento della domanda redibitoria, rimasto insoddisfatto, gravava su RAGIONE_SOCIALE;
il motivo va disatteso;
la quaestio iuris che il motivo di ricorso pone è se spettasse all’acquirente/consumatore dimostrare che il difetto di conformità non era tale da giustificare la domanda di risoluzione del contatto, ai sensi dell’art. 130 codice del consumo;
per affrontarla è opportuno sottolineare che il sistema di tutele dell’acquirente di beni mobili di consumo è incentrato su due livelli: il primo opera sul piano dei rimedi in forma specifica, diretti al conseguimento del ripristino della conformità del bene e consistenti nella riparazione e nella sostituzione del bene non conforme; il secondo è costituito dalle azioni edilizie, di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo;
detti livelli sono in rapporto volutamente gerarchico e procedimentalizzato, dovendo il consumatore domandare il ripristino della conformità e solo in via subordinata la risoluzione o la riduzione del prezzo, perché in tal modo il legislatore ha inteso privilegiare l’ottica manutentiva del contratto in vista del soddisfacimento dell’interesse del consumatore a conseguire un bene dotato delle
caratteristiche e delle qualità legittimamente attese, contemperandolo in un’ottica di equilibrio con il diritto del venditore a non vedersi imposto un obbligo ripristinatorio ove esso lo esponga ad un costo eccessivo;
il passaggio dal rimedio ripristinatorio a quello ablativo totale o parziale del contratto opera nelle ipotesi di cui all’art. 130, comma 7, del codice del consumo, nel caso di mancata o inesatta eliminazione delle difformità;
quando, invece, il bene risulti affetto da un vizio di conformità di lieve entità al consumatore è preclusa la possibilità di invocare tanto l’ actio quanti minoris tanto l’azione redibitoria;
ora, nella fattispecie per cui è causa, in primo luogo, si deve rilevare che non è stato chiarito in che termini la ricorrente avesse invocato la risoluzione del contratto, cioè non emerge dal ricorso (ed in verità, neppure dalla sentenza impugnata) se fosse stata rispettata la gerarchizzazione e la procedimentalizzazione di cui si è detto;
nella disciplina consumeristica il legislatore ha distinto rimedi primari e rimedi secondari ed ha imposto al consumatore di attenersi a tale gerarchizzazione, lasciandolo libero di scegliere il rimedio per lui più conveniente, una volta rispettato l’ordine dei rimedi in via progressiva; il consumatore può chiedere ‘in un primo momento la sostituzione ovvero la riparazione del bene, e solo qualora ciò non sia possibile, ovvero sia manifestamente oneroso, è legittimato ad avvalersi dei cd. rimedi secondari, che non sono altro che la riproposizione in materia consumeristica delle tradizionali azioni edilizie’ (Cass. 03/06/2020, n. 10453);
è proprio la previsione della subordinazione di una classe di rimedi ad un’altra che impedisce di ritenere che essi siano alternativi, in quanto l’unico onere imposto al consumatore è che egli si avvalga prima dei rimedi primari e, solo una volta che questi si rivelino inidonei a risolvere il problema, gli è consentito di ricorrere ai rimedi
secondari (Cass. 25/08/2022, n. 25417) che ‘non sono altro che la riproposizione in materia consumeristica delle tradizionali azioni edilizie’ (Cass. 3/06/2020, n. 10453; Cass. 14/10/2020, n. 22146; Cass. 7/02/2022, n. 3695);
ora, nel caso di specie, stando a quanto è dato evincere dalla lacunosa rappresentazione dei fatti di causa, avendo RAGIONE_SOCIALE chiesto la risoluzione per inadempimento del contratto aveva dimostrato di non avere interesse alla manutenzione dello stesso e perciò -sembrerebbe -essere ‘saltata’ la procedimentalizzazione voluta dal legislatore;
anche ammettendo che la richiesta di risoluzione per inadempimento del contratto sia stata equiparata quoad effectum alla ipotesi in cui il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione (art. 130, comma 7 del codice del consumo), va osservato che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, l’onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti non già per accedere al rimedio solutorio (cfr. Cass. n. 3695/2002), ma per ottenere la risoluzione del contratto era a suo carico;
già in altre occasioni questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi sulla ripartizione degli oneri probatori in caso di controversia che abbia ad oggetto la vendita di beni di consumo, affermando ‘che, in linea di principio, è il consumatore ad essere gravato dall’onere di provare che nel bene ricevuto in consegna è presente e si è manifestato, entro i due anni successivi alla consegna stessa, un difetto di conformità e che questo difetto sussisteva sin dal momento in cui il bene gli era stato consegnato’, pur riconoscendo la sussistenza, ai sensi dell’art. 132, terzo comma, cod. cons. (in base al testo vigente ratione temporis ), di un onere agevolato, per il quale il consumatore è assistito dalla c.d. presunzione legale relativa di preesistenza del difetto, in forza della quale si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro sei mesi dal momento in cui il bene è stato consegnato esistesse già a tale data, a
meno che siffatta ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità’ (Cass. 4/07/2022, n. 21084);
nondimeno -chiarisce questa Corte – il difetto di conformità deve essere allegato e dimostrato, cioè è necessario che ‘il consumatore quantomeno alleghi e provi il fatto da cui possa desumersi il difetto di conformità’ , come, del resto, riconosce la Corte di Giustizia UE 4 giugno 2015, in causa C-497/13, RAGIONE_SOCIALE c. RAGIONE_SOCIALE (così Cass. n. 21084/2022, cit.);
in conclusione, ‘L’agevolazione probatoria di cui all’art. 132, terzo comma, cod. cons., vigente ratione temporis , si materializza, dunque, nella presunzione legale relativa della preesistenza del difetto, sin dal momento della consegna, ma non esclude affatto che il difetto di conformità debba essere dedotto e provato ( iuxta alligata et probata )’, non potendosi ‘invece, aderire all’indirizzo ormai superato, secondo cui è sufficiente che il compratore alleghi l’inesatto adempimento, ovvero denunci la presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all’uso al quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre è a carico del venditore, quale debitore di un’obbligazione di risultato ed in forza del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l’onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene’ (Cass. n. 21084/2022);
ora, se il consumatore gode di un’agevolazione probatoria nei termini descritti quando intenda avvalersi dei rimedi di primo livello -quelli espressivi della logica manutentiva del contratto, cui si rifà la stessa ricorrente (p. 7 del ricorso) – deve ritenersi che ove intenda domandare la risoluzione del contratto sia onerato dell’onere di dimostrare il fatto costitutivo del suo diritto ad invocare detto rimedio solutorio;
i rimedi di secondo livello fanno rivivere il diritto comune, sicché il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo, non gode di alcuna agevolazione probatoria, ed è gravato dell’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi che giustifichino l’esercizio delle azioni edilizie, con la conseguenza che, in mancanza di tale dimostrazione, l’azione spiegata non può trovare seguito;
con il secondo motivo è dedotta la violazione dell’art. 130, comma 10, codice consumo;
la Corte territoriale, ritenendo non provata l’esistenza di difetti di conformità che non fossero di lieve entità, avrebbe erroneamente applicato l’art. 130, comma 10, codice consumo, perché esso subordina l’accoglimento della domanda di risoluzione non alla ricorrenza di un difetto di conformità di lieve entità, ma al difetto di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o sostituzione;
il motivo è inammissibile;
il contenuto della censura non appare di chiara intellegibilità e soprattutto è argomentato senza in alcun modo dimostrare in che termini l’errore attribuito alla Corte d’Appello abbia portato quest’ultima ad assumere una decisione erronea;
dalla sentenza si evince infatti che i difetti e i vizi della cucina sono stati considerati superabili, attraverso la sostituzione di alcuni componenti non conformi a quelli promessi e il completamento del montaggio (la cucina non era stata interamene montata a seguito del rifiuto della acquirente), e che comunque avevano una entità tale da non giustificare la risoluzione del contratto;
il motivo di ricorso con cui si deduce un error in iudicando deve essere dedotto mediante l’individuazione di un errore del giudice di merito nella ricerca e nell’interpretazione della norma regolatrice del caso concreto; la giurisprudenza di questa Corte è costante nel rilevare che il vizio di violazione di legge investe immediatamente
la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o nell’affermazione erronea della esistenza o della inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, traendone conseguenze giuridiche erronee ( ex multis , cfr. Cass. 21/10/2022, n.31211);
non solo: il vizio cassatorio implica anche che il ricorrente individui la statuizione errata e che intende confutare in iure e che l’illustrazione del motivo si articoli nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo, difettando altrimenti di specificità e di completezza (Cass. 04/03/2005, n. 4741 e successiva giurisprudenza conforme);
3) con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., è denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dal costo delle sostituzioni che, alla data del 7 ottobre ammontava ad euro 4.620,00;
il motivo è inammissibile;
è sufficiente rilevare che, nell’ipotesi di ‘ doppia conforme ‘, prevista dall’arti. 348ter , 5° comma, cod.proc.civ., il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ. – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 25/02/2022, n.6295);
4) con il quarto motivo la ricorrente imputa alla Corte d’appello la violazione dell’art. 342 cod.proc.civ, per avere erroneamente ritenuto non confutata la statuizione del Tribunale secondo la quale, quand’anche avesse trovato applicazione non già la disciplina consumeristica, ma quella del contratto in generale -artt. 1453 e ss. -o quella speciale del contratto di compravendita -art. 1492 cod.civ. -mancando la prova della ricorrenza di un vizio solutoriamente rilevante ai sensi dell’art. 1455 cod.civ. e la presenza di un vizio tale da rendere inidonea all’uso la cucina o da diminuirne in
misura apprezzabile il valore, la ricorrente non avrebbe visto accolta la sua domanda;
il motivo non ha pregio;
la ricorrente da p. 9 a p. 10 riproduce per stralci il contenuto dell’atto di citazione in appello nella parte in cui aveva esposto le ragioni per le quali, a suo avviso, l’applicazione della disciplina consumeristica non le vietava di avvalersi del rimedio di cui all’art. 1453 cod.civ.;
ora, la statuizione del Tribunale che era sua intenzione confutare con detto motivo non è stata riprodotta nel ricorso -non c’è dunque evidenza del fatto che il Tribunale si fosse espresso contro la possibilità di attivare la disciplina di diritto comune, in conseguenza dell’attrazione emerge, nondimeno, anche dal ricorso, nella parte in cui esso riproduce la statuizione impugnanda della Corte d’Appello, che, contrariamente, a quanto sostenuto dalla ricorrente, il Tribunale aveva escluso che fosse fondata la domanda di risoluzione, quand’anche avesse trovato applicazione il diritto comune dei contratti;
ne consegue la irrilevanza degli stralci del motivo di appello riferiti nelle pp. 9 e 10 del ricorso, perché sono del tutto eccentrici rispetto al contenuto della statuizione censurata;
la ricorrente aggiunge, sempre illustrando il motivo qui scrutinato (pp. 913), che, invocando l’applicazione della normativa generale, aveva richiamato le osservazioni alla CTU mossele dal CTP da cui emergerebbe, a suo dire, una analitica confutazione della statuizione del Tribunale;
quanto si desume, in verità, non è la confutazione delle ragioni che avevano indotto il Tribunale a disattendere la domanda risolutoria, ma la mera riproposizione delle critiche mosse alla CTU evidentemente già disattese dal Tribunale, il quale, proprio facendo riferimento alla CTU, aveva valutato l’entità qualitativa e quantitativa dei difetti della cucina;
per concludere sul punto, il motivo non si correla con la statuizione confutata e, quindi, non offre per argomenti per ritenerla erroneamente assunta;
5) con il quinto motivo è lamentata la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., perché la Corte d’Appello non si sarebbe pronunciata sulla legittimità del suo comportamento ai sensi dell’art. 1731 e ss. cod.civ.;
la ricorrente sostiene di avere prospettato, a p. 19 dell’atto di appello, che il contratto con RAGIONE_SOCIALE era un contratto di commissione, revocabile, ai sensi dell’art. 1734 cod.civ., anche dopo la sua conclusione per giusta causa, cioè per la ricorrenza di un fatto che, per la sua gravità, impedisce la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, rappresentato nel caso di specie non solo dal comportamento imperito della controricorrente e dei suoi collaboratori, ma anche dai difetti della cucina;
il motivo non può essere accolto;
affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 cod.proc.civ., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente e inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronuncia si sia resa necessaria e ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primis , la ritualità e la tempestività e, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi ( ex multis , cfr. Cass. 05/08/2019, n. 20924);
ora, la ricorrente si limita a riferire di avere con l’atto di appello dedotto la violazione degli artt. 1731 e ss. cod.civ., ma non anche di avere sottoposto la medesima questione al Tribunale; nella so-
stanza non ha dimostrato, pur avendo riprodotto il motivo di appello, che il giudice di appello aveva l’obbligo di pronunciarsi sullo stesso;
il fatto che la ricorrente faccia riferimento solo all’atto di appello e che non correli in nessun modo il motivo di gravame alla sentenza del Tribunale di Varese fa dubitare che il motivo fosse ammissibile;
se infatti la domanda fosse stata inammissibile -come, peraltro, RAGIONE_SOCIALE sostiene alle pp. 9-10 del controricorso – per essere stata dedotta per la prima volta in appello non vi era l’obbligo del giudice di pronunciarsi (Cass. 5/08/2005, n. 16582 e successiva giurisprudenza conforme in ordine alla deduzione di una censura formulata con la comparsa conclusionale di cui all’art. 190 cod.proc.civ.); deve ribadirsi, infatti, che ‘L’omessa pronuncia, qualora abbia ad oggetto una domanda inammissibile, non costituisce vizio della sentenza e non rileva nemmeno come motivo di ricorso per cassazione, in quanto, alla proposizione di una tale domanda, non consegue l’obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito’ ( , n. 20363);
6) con il sesto motivo è denunciato, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., l”omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dal costo delle sostituzioni, ammontante ad euro 2.830,00, e perciò avrebbe reso una motivazione intrinsecamente contraddittoria, avendo sostenuto che le difformità da cui era affetta la cucina erano di lieve entità;
il motivo è, in parte, inammissibile, in parte, infondato;
è inammissibile nella parte in cui deduce il vizio di cui all’art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ., oltre che per la preclusione di cui all’art. 348 ter cod.proc.civ. (cfr. supra , sub § 3), anche perché il fatto asseritamente omesso è stato preso in considerazione dalla Corte d’appello che è però pervenuta a conclusioni diverse rispetto a quelle prospettate dalla ricorrente, la quale evidentemente utilizza il vizio di cui all’art. 360, 1° comma, n., 5, cod.proc.civ. per
avanzare una inammissibile richiesta di diversa valutazione dell’entità delle difformità e dei vizi della cucina;
è infondato nella parte in cui lamenta un vizio di motivazione perché se tale vizio c’è deve emergere, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, dalla sentenza in sé e per sé considerata e non dal confronto tra essa ed altri atti processuali (la CTU): Cass., Sez. Un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054;
7) con il settimo motivo la ricorrente si duole della violazione dell’art. 1223 cod.civ., perché la Corte d’appello avrebbe quantificato come lucro cessante il prezzo della cucina detratto il valore di alcuni beni indicato dal CTU, anziché tener conto dell’incremento patrimoniale netto che il venditore avrebbe conseguito nel caso in cui il contratto avesse ricevuto esecuzione, ove netto implica la dimostrazione delle spese e costi sostenuti e sostenendi in caso di perfetto adempimento;
il motivo è infondato;
le spese eventualmente fatte per adempiere ad un obbligo contrattuale restano a carico della parte che le ha sopportate (per Cass. 17/10/2022, n. 14744, “La spesa erogata in adempimento di un obbligo contrattuale non può mai rappresentare, nel caso di risoluzione, un danno, trovando la causa non già nell’inadempimento che dà luogo alla risoluzione, ma unicamente nel contratto del quale viene così a costituire un semplice costo, che sarebbe rimasto a carico della parte adempiente anche in caso di buon esito della vicenda contrattuale, salva l’ipotesi in cui, per l’effetto dell’inadempimento e della risoluzione, tale spesa si rivelasse in tutto o in parte inutile, tanto da configurare ex post , per la parte adempiente, un esborso non più giustificato in assenza del vincolo contrattuale, e non più suscettibile, venuto meno lo scopo che l’aveva determinato, di un qualsivoglia proficuo risultato”); a fortiori non può la parte resasi inadempiente pretendere che le spese fatte dall’altra parte
per adempiere (o che avrebbe dovuto fare per adempiere) vengano scomputate dal lucro cessante spettante al contraente deluso;
con l’ottavo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo rappresentato dalla mancata consegna dei beni ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ.;
il motivo è inammissibile per le stesse ragioni illustrate, supra , sub § 3;
va aggiunto che la Corte d’Appello ha ben tenuto conto del fatto che la cucina era stata solo parzialmente montata, quando ha rilevato che l’odierna ricorrente aveva rifiutato di ricevere alcuni elementi di finitura e di permettere l’ultimazione del montaggio ed ha ritenuto che dette circostante, unitamente al rifiuto di eseguire la controprestazione, costituissero inadempimento rilevante ai sensi dell’art. 1455 cod.civ.;
9) con il nono motivo si attribuisce alla Corte territoriale la violazione dell’art. 342 cod.proc.civ., per avere ritenuto non analiticamente contestate le risultanze della CTU e per avere escluso che le osservazioni alla CTU illustrate a p. 23 dell’atto di appello avessero idoneità confutativa;
la ricorrente sostiene, al contrario, di avere contestato la CTU tramite le osservazioni del CTP richiamate in appello in ragione del fatto che il Tribunale non aveva risposto alle stesse e invoca a tal fine Cass. n. 97/2019, secondo cui, appunto, atteso che la specificità dei motivi di appello deve conformarsi al grado di precisione e di dettaglio della motivazione del giudice di primo grado, ‘deve reputarsi conforme alla prescrizione di cui all’art. 342 cod.proc.civ. anche il motivo di appello che si limiti a richiamare le contestazioni mosse in primo grado, ove alle stesse non risulti essere stata fornita risposta in sentenza’;
il motivo non merita accoglimento;
in primo luogo, la Corte d’appello ha ritenuto non specificamente contestata la CTU nella parte relativa alla quantificazione del danno
liquidato alla società RAGIONE_SOCIALE; invece, la ricorrente ha riprodotto le confutazioni della CTU relative all’asserito inadempimento della controparte; il che implica che, non essendo stata colta la ratio decidendi della sentenza gravata, essa non sia stata neppure efficacemente confutata;
ad abundantiam , si rileva che la ricorrente non ha fornito alcuna dimostrazione del suo assunto, cioè del fatto che la sentenza del Tribunale non contenesse alcuna risposta alle osservazioni mosse alla CTU; la pronuncia n. 97/2019, la cui applicazione è invocata dalla ricorrente, ha ritenuto rispettata la prescrizione della specificità del motivo di appello, proprio perché il ricorso era stato redatto in ossequio al principio di specificità, avendo la parte puntualmente riportato sia il contenuto della sentenza di primo grado che quello dei motivi di appello (cfr. pp. 6-7 della pronuncia n. 97/2019);
10) con l’ultimo motivo la ricorrente imputa alla Corte d’Appello di non essersi pronunciata sulla richiesta di rimborso della somma di euro 320,00 equivalente al danno all’intonaco provocato dagli operai nella prima fase dell’installazione della cucina che la controparte aveva riconosciuto sia nell’ an che nel quantum ;
il motivo non può essere accolto;
la Corte d’Appello ha confermato la sentenza di prime cure che aveva condannato l’odierna ricorrente al pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE di euro 6.070,00, sicché deve ritenersi che abbia implicitamente disatteso la richiesta dell’odierna ricorrente di riduzione della pretesa risarcitoria della controparte;
il ricorso va rigettato;
le spese vanno compensate, in considerazione della assenza di precedenti sulla questione evocata dal primo motivo di ricorso.
si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della ricorrente l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto .
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 7 novembre