Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33773 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 33773 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n.
5541/2025 r.g., proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
ricorrente
contro
COGNOME NOME , elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , eletto dom.to in INDIRIZZO , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME.
contro
ricorrenti
nonché
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE .
intimato
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 24/2025 pubblicata in data 12/01/2025, n. r.g. 1017/2023.
Udita la relazione svolta all’udienza e nella camera di consiglio del giorno
OGGETTO: clausola sociale -costituzione del rapporto ex art. 2932 c.c. – effetti
19/11/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Udite le conclusioni rassegnate in udienza dal P.M., in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Udita la discussione dei difensori delle parti.
FATTI DI CAUSA
1.- NOME COGNOME aveva lavorato alle dipendenze della ditta RAGIONE_SOCIALE come operatore ecologico, addetto al servizio di igiene urbana commissionato dal RAGIONE_SOCIALE Crosìa. Il rapporto di lavoro era durato dal 03/10/2019 al 25/07/2020 in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato prorogato per quindici volte, senza che il contratto e le sue proroghe contenessero alcuna giustificazione. Deduceva che nella gestione del medesimo servizio pubblico era poi subentrata RAGIONE_SOCIALE in data 25/07/2020.
Pertanto adìva il Tribunale di Castrovillari per ottenere la conversione del rapporto di lavoro in uno a tempo indeterminato alle dipendenze della ditta RAGIONE_SOCIALE; l’accertamento del suo diritto ad essere assunto da RAGIONE_SOCIALE, essendo egli stato adibito a quell’appalto per oltre 240 giorni, quale anzianità di servizio minima prevista dall’art. 6 CCNL; infine la condanna di quest’ulti ma società al pagamento delle conseguenti retribuzioni dal 25/07/2020 e a versare i relativi contributi previdenziali.
2.Costituitosi il contraddittorio anche nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale giudicava illegittima la proroga acausale, per violazione dell’art. 21, co. 1, d.lgs. n. 81/2015, e pertanto convertiva il rapporto di lavoro subordinato in uno a tempo indeterminato a decorrere dal 04/01/2020, data della quinta proroga; dichiarava il diritto del COGNOME ad essere assunto da RAGIONE_SOCIALE dal 25/07/2020 e condannava tale società al pagamento delle retribuzioni maturate dalla predetta data, no nché a versare all’RAGIONE_SOCIALE S la contribuzione relativa.
3.- Nella contumacia della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto da RAGIONE_SOCIALE.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
il primo motivo di appello -con cui RAGIONE_SOCIALE si duole del fatto che il Tribunale abbia ritenuto sussistente un appalto, laddove era invece documentato che alla ditta RAGIONE_SOCIALE il servizio di igiene ambientale era stato affidato mediante ordinanze contingibili ed urgenti -è infondato;
le ‘determine’ del responsabile del settore comunale non sono ordinanze contingibili ed urgenti, che sarebbero di competenza del Sindaco ex art. 50, co. 5, d.lgs. n. 267/2000;
in ogni caso quelle ‘determine’ davano atto dell’urgenza che imponeva l’affidamento diretto del servizio, ma non mutano la natura del contratto concluso con l’impresa affidataria, che, sebbene non preceduto da una procedura di evidenza pubblica, è comunque un contratto di appalto, avendone tutte le caratteristiche come previste dall’art. 1655 c.c.;
in ogni caso la clausola sociale ex art. 6 CCNL opera in presenza della mera successione di un’impresa ad un’altra nella gestione del medesimo servizio, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del titolo in base al quale l’una e l’altra sono chiam ate a gestire, in momenti diversi, quello stesso servizio;
la clausola infatti assicura il ‘passaggio diretto’ del ‘personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento’, sicché è indifferente il titolo in base al quale il servizio è commissionato e sono irrilevanti le modalità di ind ividuazione dell’impresa assegnataria.
4.- Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
5.- COGNOME NOME ha resistito con controricorso.
6.- RAGIONE_SOCIALE si è difeso con controricorso.
7.- La ditta RAGIONE_SOCIALE NOME è rimasta intimata.
8.- La società ricorrente e il COGNOME hanno depositato memoria.
9.- Il P.G. in udienza ha chiesto il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente va evidenziato che -come eccepito dal controricorrente in sede di discussione in udienza -sulla conversione del rapporto di lavoro in uno a tempo indeterminato si è formato il giudicato c.d. interno, in quanto sul punto la sentenza di primo grado non era stata
impugnata dalla società, che aveva limitato il suo gravame alla questione dell’insussistenza di un appalto, sostenendo che il servizio era stato affidato mediante ordinanze contingibili ed urgenti, con conseguente inapplicabilità -a suo dire -dell’art. 6 CCNL.
2.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la società ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 6 CCNL Igiene e Ambiente, 69 d.lgs. n. 163/2006, 191 d.lgs. n. 152/2006, 50 ss. d.lgs. n. 267/2000 per avere la Corte territoriale omesso di considerare che prima dell’appalto da essa aggiudicato, il servizio d i igiene ambientale era stato svolto mediante affidamento diretto con ordinanze contingibili ed urgenti. Da tale circostanza deriva -a suo dire -l’inapplicabilità della clausola sociale contenuta nel contratto collettivo, limitata al c.d. cambio appalto.
Il motivo è a tratti inammissibile, a tratti infondato.
E’ inammissibile in primo luogo perché non si confronta in alcun modo con i principali passaggi motivazionali, con cui la Corte territoriale ha ritenuto che le ‘determine’ del responsabile del settore relative al prevedente affidamento del servizio pubblico -non potessero essere qualificate giuridicamente come ordinanze contingibili ed urgenti.
Inoltre la censura non coglie quella parte della motivazione, in cui i Giudici d’appello hanno evidenziato che le modalità dell’affidamento del servizio pubblico sono in ogni caso irrilevanti ai fini della garanzia occupazionale prevista dalla c.d. clausola sociale contenuta nel contratto collettivo. A tal fine hanno sottolineato la portata letterale della clausola, che si riferisce indifferentemente all’appalto o all’affidamento del servizio, ricavando proprio da tale indifferenza l’irrilevanza delle modal ità e dello strumento giuridico di conferimento del servizio pubblico ad un’impresa privata ai fini della garanzia occupazionale ivi prevista in favore dei dipendenti della precedente affidataria del servizio.
Questa interpretazione è conforme a diritto, perché è esattamente questo il senso logico-giuridico della clausola del contratto collettivo, in cui le parti sociali hanno voluto garantire la continuità occupazionale dei dipendenti della precedente affidataria del servizio mediante obbligo, in capo alla nuova affidataria, di assunzione alle proprie dipendenze di quegli stessi lavoratori, a prescindere dallo strumento tecnicogiuridico utilizzato dall’ente committente
per lo scopo.
Infine, il motivo è inammissibile per manifesta contraddittorietà con il secondo motivo, nel quale la società dà atto che il RAGIONE_SOCIALE di Crosia aveva consegnato ad essa ricorrente la lista dei dipendenti della precedente impresa affidataria del servizio (fra i quali a suo dire non compariva il nominativo del COGNOME), finendo dunque per ammettere che era stato esattamente seguito proprio il procedimento previsto dalla clausola collettiva per il ‘passaggio diretto’ dei dipendenti della precedente impresa ad RAGIONE_SOCIALE.
3.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. per essere la Corte territoriale incorsa ‘in un macroscopico errore di valutazione della documentazione depositata’ relativamente alla lista dei dipendenti aventi diritto all’assunzione , fra i quali non compariva affatto il nome di COGNOME NOME.
Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.
In primo luogo esso è precluso dalla c.d. doppia conforme (art. 360, penult. co., c.p.c.). Peraltro, la ricorrente non ha indicato, come invece era suo onere, le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, né ha allegato e dimostrato che esse siano tra loro diverse (Cass. n. 5528/2018; Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 19001/2016), condizione invece essenziale per sottrarsi alla preclusione prevista dal legislatore.
In secondo luogo le censure sollecitano a questa Corte un diverso apprezzamento di determinati documenti, riservato al giudice di merito e, quindi, interdetto in sede di legittimità.
Infine, questa Corte ha affermato che il mancato esame di un documento può essere denunciato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., quando il documento non esaminato offra la prova di fatti, primari o secondari, che siano stati oggetto della controversia come decisa dal giudice e che si rivelino decisivi, essendo il loro esame in grado di determinare un diverso esito della vertenza (Cass. n. 8464/2025; Cass. n. 3840/2025; Cass.n. 17648/2024; Cass. n. 211/2024). Nel caso di specie, invece, comunque il documento invocato non sarebbe decisivo: nella logica della c.d. clausola sociale, il fatto che il nominativo di un dipendente non sia ricompreso nella lista che l’impresa
uscente consegna alla subentrante non impedisce certo al lavoratore di dimostrare comunque di avere diritto all’assunzione presso la subentrante , qualora provi i fatti costitutivi del suo diritto (essere stato adibito all’espletamento di quello stesso servizio; risultare dipendente dell’impresa uscente con una determinata anzianità minima di servizio).
4.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto che l’RAGIONE_SOCIALE non ha depositato memoria .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente a rimborsare a ciascun controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in favore di COGNOME NOME in euro 5.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge, con distrazione al suo difensore, e in favore dell’RAGIONE_SOCIALE in euro 4.000,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 19/11/2025.
Il AVV_NOTAIO est.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il Presidente AVV_NOTAIO COGNOME