Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16919 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 16919 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 13483-2024 proposto da:
COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME, tutti domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Liquidatori pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
Oggetto
Clausola sociale
R.G.N. 13483/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 25/02/2025
CC
RAGIONE_SOCIALESocietà di Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti;
– intimata –
avverso la sentenza n. 51/2024 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 30/01/2024 R.G.N. 615/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Messina, in accoglimento dell’appello principale proposto da ATO ME 4 contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 1139/2022, rigettava le domande proposte dai cinque lavoratori sopra indicati, attuali ricorrenti per cassazione, nei confronti di detta società; e rigettava l’appello incidentale proposto dagli stessi lavoratori.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva che i lavoratori suddetti, con il ricorso introduttivo del giudizio, avevano esposto: – di aver lavorato, con qualifica di operatori ecologici, alle dipendenze, prima, della RAGIONE_SOCIALE e, poi, della RAGIONE_SOCIALE società che si occupavano della gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio del Comune di Giardini Naxos; -che, con ordinanza contingibile ed urgente n. 66 dell’1.12.2020, il Sindaco di quel Comune aveva conferito la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani all’ATO RAGIONE_SOCIALE; – che la RAGIONE_SOCIALE il 30.11.2020 aveva trasmesso all’ATO ME 4, quale società subentrante, l’elenco dei lavoratori aventi diritto
al passaggio dalla impresa uscente a quella subentrante; – che essi ricorrenti, in data 4.12.2020, si erano presentati sul posto di lavoro ove avevano appreso che l’ATO ME 4 aveva deciso di procedere all’assunzione di soli 28 operatori e non dell’intero organico costituito da 33 lavoratori, e quindi non erano stati ammessi a svolgere attività lavorativa; – che essi avevano chiesto, ex art. 6 del CCNL FISE Assoambiente, il riconoscimento del loro diritto al passaggio diretto ovverosia all’assunzione senza periodi di prova -alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE quale impresa subentrante, nel servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con decorrenza dall’1.12.2020, con il risarcimento del danno.
Dopo aver dato conto del pregresso iter processuale e delle posizioni assuntevi dalle parti, e di quanto considerato e deciso dal primo giudice, la Corte giudicava l’appello dell’ATO ME 4 meritevole di accoglimento.
3.1. In particolare, riteneva che il giudice di prime cure aveva erroneamente applicato la disciplina transitoria di cui all’art. 19, commi 6 e 7, L.R. n. 9/2019, che prevede che le SRR dovranno assumere il personale già in servizio presso le società e i c onsorzi d’ambito che avevano già gestito il servizio rifiuti (e poste in liquidazione con la stessa legge).
3.2. Ripercorsa la complessa vicenda normativa ed amministrativa che aveva interessato il settore della gestione dei rifiuti nella Regione Sicilia in generale, la Corte, con più precipuo riferimento al caso di specie, considerava: a) che il Sindaco Metropolitano di Messina aveva emesso una ordinanza contingibile e urgente, più volte reiterata fino al 30.11.2020, con la quale aveva provveduto alla gestione temporanea dei rifiuti attraverso la nomina di un Commissario Straordinario e
avvalendosi della struttura organizzativa della società d’ambito ATO ME 4; b) che terminata l’efficacia di dette ordinanze, lo stesso aveva, ancora una volta, emesso l’ordinanza n. 6 del 27.11.2020, con la quale aveva previsto, per tutta una serie di Comun i, per i quali non era stato ancora completato l’ iter per la gestione ordinaria della RAGIONE_SOCIALEMessina RAGIONE_SOCIALE‘ (tra i quali Comuni quello di Giardini Naxos) un ulteriore ricorso temporaneo, dall’1.1.2020 al 31.3.2021, alla struttura organizzativa esistente ATO ME 4, confermando i poteri al Commissario straordinario provinciale della stessa ATO ME 4; c) che in tale iter si collocava la vicenda dei lavoratori ricorrenti alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE, società che verosimilmente era stata incaricata dal Sindaco del Comune di Giardini Naxos nella gestione provvisoria fino all’ottobre/novembre 2020, ovvero fino al passaggio all’ATO ME 4; d) che del tutto correttamente il Commissario straordinario di quest’ultima si era limitato a gestire il servizio con il personale presente nella dotazione organica della SRR Messina Area Metropolitana (come da delibera del Consiglio di amministrazione dell’1.4.2016), il cui elenco ricomprendeva i lavoratori individuati dall’Ufficio Tecnico del Comune nel 2005 al netto dei licenziamenti e/o pensionamenti occorsi durante il periodo di gestione da parte di ATO ME 4 e quelli che, successivamente, avevano svolto il servizio nel Comune per oltre 240 giorni lavorativi; e) che i poteri conferiti ai Commissari straordinari delle varie ATO dalle ricordate ordinanze contingibili erano sempre stati solo quelli di una utilizzazione provvisoria di risorse umane e strumentali già esistenti nelle more del completamento delle procedure per l’avvio delle SRR, senza attribuire la possibilità di assumere altro personale, in conformità a quanto previsto dalla stessa circolare n. 2 del 16.2.2010; f) che era pertanto erronea la valutazione
del giudice di prime cure che aveva attribuito alle ATO quei poteri di riassorbimento del 90% del personale rimanente che, ai sensi del comma 7 del cit. art. 19 l.r. n. 9/2010, spettavano esclusivamente alle SRR.
3.3. Tutto ciò considerato, la Corte territoriale giudicava non pertinente il richiamo all’applicazione dell’art. 6 del CCNL di settore (Federambiente), pure richiamato nella sentenza di primo grado, in quanto nel caso di specie non vi era stato alcun avvi cendamento nella gestione dell’appalto, ma piuttosto l’affidamento temporaneo di gestione dei rifiuti a due società senza peraltro alcuna procedura di gara.
3.4. Sulla base di queste considerazioni, in accoglimento dell’appello principale, la Corte rigettava le domande avanzate dai lavoratori nei confronti dell’ATO ME 4, con conseguente assorbimento della domanda, pure riproposta dagli appellati/appellanti inc identali, diretta alla condanna dell’ATO a trasferirli alla SRR.
Avverso tale decisione NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME COGNOME NOME e COGNOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, mentre la RAGIONE_SOCIALE Messina RAGIONE_SOCIALE -Società di regolamentazione del servizio di gestione rifiuti, è rimasta intimata.
Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.
Il P.G. ha depositato requisitoria scritta in cui ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano .
Con un secondo motivo denunciano ‘Violazione dell’art. 2112 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e falsa applicazione della L.R. Sicilia n. 9 dell’8/4/2010’. Secondo i ricorrenti, ‘A fronte di un trasferimento d’azienda o di un suo ramo in tema di appalto di servizi, il legislatore ha previsto un sistema di garanzia per i lavoratori, di continuità dell’occupazione, nel senso che il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano (a rt.2112 c.c.)’.
Il primo motivo è inammissibile.
I ricorrenti ritengono violato dalla Corte d’appello l’art. 6, comma 2, primo periodo del CCNL FISE ASSOAMBIENTE, che recita: ‘L’impresa subentrante assume ex novo, con passaggio diretto, dal giorno iniziale della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento, il quale, alla scadenza effettiva del contratto di appalto, risulti in forza presso l’azienda cessante per l’intero periodo di 240 giorni precedenti l’inizio della nuova gestione’.
Come già riferito in narrativa, la Corte di merito ha considerato non pertinente il richiamo a tale previsione collettiva, perché ‘nel caso di specie non vi è stato alcun avvicendamento nella gestione dell’appalto ma piuttosto l’affidamento temporaneo d i gestione di rifiuti a due società senza peraltro alcuna procedura di gara’.
Osserva il Collegio che è del tutto ignorata da parte dei ricorrenti tutta la precedente motivazione resa dalla Corte territoriale, pure ampiamente riferita in narrativa, finalizzata a spiegare in quale complessa vicenda normativa ed amministrativa, pro trattasi per non poco, s’inserisse la questione della posizione dei lavoratori istanti.
Una vicenda, relativa ad un prolungato regime transitorio disciplinato da apposite norme della L. r. Sicilia n. 9/2010, e contraddistinta da reiterate ordinanze contingibili e urgenti e dal ricorso a figure di Commissari straordinari nominati dai Sindaci per far fronte alla gestione provvisoria dei rifiuti.
Ed è in questo contesto che la Corte messinese ha ritenuto che non potesse trovare applicazione l’art. 6 del CCNL, che nel comma 2 invocato dai ricorrenti si riferisce ad una ‘nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara’; figure, queste, che la Corte non ha ritenuto ricorrere nella suddetta vicenda.
7.1. Ebbene, i ricorrenti insistono, in termini pressoché assertivi, nel ritenere applicabile nella specie la c.d. ‘clausola sociale’ contenuta nel cit. art. 6, comma 2, del CCNL, senza dedurre alcunché per censurare le argomentazioni esposte a riguardo dalla Corte distrettuale.
Parimenti inammissibile è il secondo motivo.
I ricorrenti non spiegano assolutamente come e perché reputino violato dalla Corte d’appello l’art. 2112 c.c., norma cui non si fa cenno nell’impugnata sentenza, e della quale, anche secondo l’esposizione dei fatti di causa proposta dagli stessi, non av evano chiesto l’applicazione in loro favore, non emergendo neanche che avessero dedotto che fossero stati interessati da un trasferimento d’azienda in un qualsiasi senso.
Infine, rispetto alla pur dedotta ‘falsa applicazione della L. R. Sicilia n. 9 dell’8/4/2010’, legge regionale cui invece la Corte d’appello, come si è visto, aveva fatto riferimento, i ricorrenti nulla deducono in assoluto (cfr. quinta e sesta facciata del ricorso).
I ricorrenti, in quanto soccombenti, devono essere condannati al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, e sono tenuti al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. Nulla dev’essere disposto quanto alle spese rispetto all’altra società intimata, che non ha svolto difese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del 25.2.2025