Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 36349 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 36349 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 32154-2020 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME LUIGI, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio
Oggetto
Successione contratti appalto di servizi e diritti dei lavoratori
R.G.N. 32154/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 05/12/2023
CC
dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 107/2020 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 11/06/2020 R.G.N. 212/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
1. con sentenza 11 giugno 2020, la Corte d’appello di Cagliari ha compensato in misura della metà le spese del giudizio di primo grado tra i lavoratori indicati in epigrafe e RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e quest’ultimo personalmente: così riformando la sentenza di primo grado, che le aveva invece interamente poste a carico dei lavoratori; nel resto, ha
rigettato il loro appello avverso di essa, di reiezione delle domande proposte nei confronti delle due società;
2. in particolare, essa ha escluso la prova dell’istituzione di un rapporto di lavoro tra i predetti e la committente RAGIONE_SOCIALE dal 1° aprile 2016, per effetto del licenziamento loro intimato dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (appaltatrice dalla prima società della gestione del porto turistico di Torre Grande, con particolare riferimento ai servizi di guardiania, pulizie, manutenzione ed assistenza all’ormeggio) il 31 marzo 2016; e ciò per avere quest’ultima fatturato alla prima i lavori svolti dai propri dipendenti in suo favore dal 1° aprile al 6 aprile 2016;
3. quanto alla domanda di accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro tra i predetti lavoratori e RAGIONE_SOCIALE, in relazione al nuovo appalto da questa stipulato con RAGIONE_SOCIALE, la Corte territoria le ha negato l’applicabilità della decadenza stabilita dall’art. 32, quarto comma, lett. d) legge n. 183/2010 e ritenuto, nel merito, avere la prima società adempiuto alla previsione della clausola sociale dell’art. 94 del CCNL stipulato dalla società (applicabile nel caso di specie e comunque del tutto analoga a quella dell’art. 4 del CCNL RAGIONE_SOCIALE), per la diversità delle condizioni del nuovo appalto rispetto a quelle del precedente, avendo essa proceduto al confronto sindacale, ‘ al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico -organizzative dell’appalto con il mantenimento dei livelli
occupazionali, anche facendo ricorso … a strumenti quali il parttime … ‘ , come in effetti avvenuto;
4. infine, essa ha giustificato la compensazione delle spese di primo grado in misura della metà tra le parti, mantenute per la metà residua a carico dei lavoratori, per la loro effettiva ignoranza della fatturazione suindicata tra le due società, assunta a fondamento del rigetto della loro domanda nei confronti di RAGIONE_SOCIALE;
con atto notificato il 10 dicembre 2020, i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con sette motivi, cui le due società hanno resistito con distinti controricorsi, avendo RAGIONE_SOCIALE sostituito il precedente difensore con uno nuovo, costituitosi con memoria;
i lavoratori e RAGIONE_SOCIALE hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;
il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO CHE
1. i ricorrenti hanno dedotto violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115, primo comma, 116, primo comma e 132 c.p.c., per omessa ammissione della prova testimoniale e della C.t.u. dedotte quali mezzi idonei ad invalidare il convincimento del giudice di merito, oltre che per mancata valutazione di documenti decisivi, in assenza di motivazione sul punto, decisivo della controversia, relativo alla
prestazione di attività da parte dei lavoratori -a seguito del licenziamento loro intimato dalla RAGIONE_SOCIALE appaltatrice RAGIONE_SOCIALE il 31 marzo 2016 e in esito alla riunione convocata, su sollecitazione delle OO.SS., nello stesso giorno presso la committente RAGIONE_SOCIALE -alle dipendenze della medesima dall’1 al 6 aprile 2016, erroneamente ritenuta dalla Corte territoriale smentita dalla generica fatturazione da RAGIONE_SOCIALE di lavori svolti dai propri dipendenti in suo favore nel suddetto periodo: non contraddetta -secondo la stessa Corte -da alcune frasi, estratte dal CD contenente la registrazione della riunione (tempestivamente depositato dagli stessi, che ne avevano richiesto l’integrale trascrizione, tuttavia loro negata), trascritte dalla difesa di RAGIONE_SOCIALE, ‘la cui fedeltà non’ sarebbe ‘stata contestata dalla difesa’ dei lavoratori ‘nelle note scritte depositate’ , invece contestata, in violazione del principio di non contestazione (primo motivo);
2. esso è infondato;
non si configura la violazione delle norme di legge denunciate, non essendo la censura formulata nel rispetto dei requisiti ad essa propri, in particolare di errore di interpretazione della norma, anche sotto il profilo del vizio di sussunzione (Cass. 30 aprile 2018, n. 10320; Cass. 25 settembre 2019, n. 23851).
Più specificamente, non sono integrate: a ) né quella dell’art. 2697 c.c., in quanto deducibile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne sia onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece, come in questo caso, laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 3 dicembre 2018, n. 31158);
b ) né degli artt. 115, primo comma e 116, primo comma c.p.c., per cui occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre: essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c., solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo ‘prudente apprez zamento’, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una
differente risultanza probatoria (ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutarla secondo il suo prudente apprezzamento; mentre, ove si deduca che il giudice abbia solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. s.u. 30 settembre 2020, n. 20867; Cass. 9 giugno 2021, n. 16016);
3.1. appare evidente come la censura sia piuttosto una contestazione della valutazione probatoria della Corte territoriale, riservata al giudice di merito e pertanto, qualora congruamente argomentata, come nel caso di specie (agli ultimi due capoversi di pg. 7 della sentenza), insindacabile in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987);
3.2. nella ricorrenza dell’ipotesi di ‘doppia conforme’ (Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass. 6 agosto 2019, n. 20994; Cass. 13 aprile 2021, n. 9656), è poi inammissibile la censura, integrante denuncia di vizio motivo, sia di mancata ammissione di prove orali (Cass. 7 marzo 2017, n. 5654; Cass. 17 giugno 2019, n. 16214), sia di C.t.u. (Cass. 23 marzo 2017, n. 7472; Cass. 25 agosto 2023, n. 25281);
3.3. infine, la Corte territoriale ha esattamente applicato il principio di non contestazione (per il quale, nel rito del lavoro, occorre che il convenuto abbia assolto all’onere di contestare in termini specifici, e non limitati a una generica negazione, le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda, ai sensi dell’art. 416, terzo comma c.p.c.: Cass. 27 giugno 2018, n. 16970; Cass. 12 luglio 2021, n. 19834), spettando l’apprezzamento della sua ricorrenza in riferimento alla relativa condotta della parte, quale contenuto della sua posizione processuale, rientrante nell’alveo dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte -esclusivamente al giudice del merito, nell’ambito del giudizio di fatto riservatogli (Cass. 7 febbraio 2019, n. 3680; Cass. 28 ottobre 2019, n. 27490; Cass. 12 maggio 2020, n. 8801).
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha escluso che i lavoratori abbiano specificamente contestato la trascrizione, nelle note scritte dalla difesa di RAGIONE_SOCIALE, dell’estratto dal CD suindicato, essendosi limitati a confutarne la sola interpretazione;
4. i ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 111, secondo comma Cost., 115 e 437 c.p.c. in relazione all’art. 83, settimo comma, lett. h) d.l. 18/2020, per avere la Corte d’appello assegnato alle parti un termine per le sole istanze e conclusioni (e non anche per ulteriori difese), anziché concederne uno (come richiesto nelle note
scritte dell’1 giugno 2020) per replicare alle argomentazioni delle comparse avversarie per le contestazioni e difese (pur avendo essa dato atto di una mancata contestazione su alcune deduzioni di controparte), ovvero per non avere essa disposto il collegamento da remoto, ai sensi della lettera f ) della norma citata, ovvero il differimento a data successiva al 30 giugno 2020, ai sensi della lettera g ), nel mancato rispetto delle regole del contraddittorio e del diritto di difesa (secondo motivo);
5. anch’esso è infondato;
6. in difetto di diversa espressa esclusione, anche le controversie di lavoro, siccome regolate dal codice di procedura civile, sono infatti incluse nella previsione generale dell’art. 83, settimo comma d.l. 18/2020 (conv. con mod. dalla legge n. 27/2020), secondo la quale i capi degli uffici giudiziari, per assicurare le finalità di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID -19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria indicate nel sesto comma, possono adottare varie misure, tra le quali, per quanto qui interessa, ‘lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.’ (lett. h );
6.1. la Corte territoriale ha dato atto (al primo capoverso di pg. 6 della sentenza) dello svolgimento dell’udienza davanti a sé con le modalità previste dalla suindicata disposizione, e pertanto secondo la trattazione cartolare applicabile ratione temporis , di possibile svolgimento delle udienze civili -si ribadisce -non richiedenti la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante «lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la suc cessiva adozione ‘fuori udienza’ del provvedimento del giudice», su autorizzazione o provvedimento del singolo capo dell’ufficio (Cass. 10 novembre 2021, n. 33175; Cass. 18 maggio 2023, n. 13735): sempre, s’intende, nei limiti del rispetto del contradditto rio tra le parti, sicché è stata ritenuta nulla, in tema di reclamo avverso la dichiarazione di fallimento svolto con le modalità della trattazione cartolare ai sensi dell’art. 83 d.l. cit., la revoca della declaratoria di insolvenza, qualora la valutazione del difetto dell’insolvenza sia stata basata su documenti prodotti con le note scritte suindicate, senza la possibilità del reclamante di controdedurre ad essi, in ossequio al principio del contraddittorio (Cass. 28 ottobre 2022, n. 31960);
6.2. giova poi ribadire che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della
denunciata violazione; con la conseguente inammissibilità dell’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. 18 dicembre 2014, n. 26831; Cass. 20 novembre 2020, n. 26419): ebbene, nel caso di specie non ricorre alcun pregiudizio concreto del diritto di difesa dei ricorrenti, avendo la Corte d’appello dato atto delle difese svolte dai lavoratori ‘appellanti nelle note scritte ex art. 83 decreto legge n. 18/2020, dove è contestata solo l’interpretazione’ delle frasi della registrazione della riunione tenutasi il 31 marzo 2016, trascritte dalla difesa della RAGIONE_SOCIALE (dall’undicesimo al sedicesimo alinea del secondo capoverso di pg. 7 della sentenza);
7. i ricorrenti hanno poi dedotto nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul capo di domanda relativo all’accertamento del diritto dei lavoratori alla prosecuzione per passaggio diretto del rapporto alle dipendenze della nuova appaltatrice RAGIONE_SOCIALE, sulla base dello stesso CCNL RAGIONE_SOCIALE applicato dalla RAGIONE_SOCIALE (e non del diverso CCNL applicato da quella), in funzione non soltanto della clausola sociale (a vendo la Corte d’appello per la previsione in entrambi i CCNL di ‘una pattuizione volta a tutelare i
lavoratori in caso di cambio d’appalto’ -ritenuto che ‘ciò’ la ‘esime’ sse ‘dal decidere’ quale CCNL dovese essere applicato), ma delle medesime garanzie retributive e normative stabilite nel primo (terzo motivo); nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., per motivazione apparente o intimamente contraddittoria o comunque obiettivamente perplessa e incomprensibile, avendo la Corte d’appello rigettato la domanda dei lavoratori, sul presupposto del loro rifiuto di una proposta di assunzione conforme agli obblighi imposti dalla contrattazione collettiva (in assenza peraltro di una loro previa valutazione) e confermato, senza alcuna coerenza logica né giuridica, la sentenza del Tribunale, che aveva invece rigettato la domanda dei lavoratori per non essere la nuova appaltatrice tenuta all’obbligo di assunzione, stabilito dal CCNL RAGIONE_SOCIALE (quarto motivo); violazione o falsa applicazione di norme di diritto e di CCNL, per avere la Corte erroneamente ritenuto il rispetto, da parte della nuova appaltatrice, della procedura sindacale per la successione degli appalti, prevista tanto dall’art. 4 CCNL RAGIONE_SOCIALE, tanto dall’art. 94 CCNL Vigilanza Privata Sussidiaria, per: a ) il documentato ed ammesso mancato avvio, lamentato il 12 aprile 2016 presso la sede locale competente della RAGIONE_SOCIALE dalla consulente del lavoro incaricata da RAGIONE_SOCIALE, per l’eventuale subentro del personale subordinato occupato precedentemente dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
b ) l’offerta di lavoro dalla predetta soltanto con telegramma del 22 giugno 2016, a condizioni assolutamente diverse dalle precedenti (12 anziché 18 ore settimanali, con un contratto a tempo determinato anziché indeterminato e con applicazione del CCNL Vigilanza Privata Sussidiaria, non corrispondente a quello applicabile in riferimento ai servizi resi e all’oggetto dell’appalto) e dopo l’assunzione di tre dipendenti a tempo pieno tra il 10 aprile e i primi giorni di maggio 2016; così avendo la Corte d’appe llo travisato elementi documentali in atti e non considerato fatti decisivi ammessi dalla controparte negli scritti difensivi (quinto motivo); omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte territoriale ritenuto la diversità di termini, modalità e prestazioni tra i contratti di appalto stipulati da RAGIONE_SOCIALE con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e con RAGIONE_SOCIALE (consistenti entrambi in sei pagine di contenuto assolutamente identico), soltanto in base al differente corrispettivo e non considerato la richiesta di assunzione presso la nuova appaltatrice di sei (su otto) lavoratori prima alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dell’assunzione, dopo quella rifiutata ai predetti, di tre dipendenti a tempo pieno (sesto motivo);
8. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati; 9. non sussiste la denunciata omissione di pronuncia, avendo la Corte territoriale resala sulla domanda dei lavoratori -di
accertamento del loro diritto alla prosecuzione del rapporto per passaggio diretto alle dipendenze della nuova appaltatrice RAGIONE_SOCIALE, sulla base dello stesso CCNL RAGIONE_SOCIALE applicato dalla RAGIONE_SOCIALE -decidendola nel senso della sua irrilevanza ( ‘Ciò esime dal decidere se … ‘ : agli ultimi cinque alinea del penultimo capoverso di pg. 8 della sentenza), sulla premessa dell’effettivo subentro della seconda società alla prima nello stesso appalto, per identità della clausola sociale contenuta in entrambi i CCNL in discussione (art. 4 CCNL RAGIONE_SOCIALE e art. 94 CCNL Vigilanza Privata Sussidiaria) e del suo adempimento nei confronti dei lavoratori (per la sua natura di clausola a favore di terzo, a norma dell’art. 1411 c.c.: Cass. 8 settembre 2014, n. 18860; Cass. 29 settembre 2015, n. 19299; Cass. 9 settembre 2020, n. 18686, in motivazione sub p.to 7.2), con l’adozione (stabilita dalla clausola sociale di entrambi i CCNL), in esito al previsto confronto sindacale, di uno degli strumenti previsti da detta clausola, quale l’offerta di un impiego ad orario ridotto, rispetto al precedente;
9.1. la Corte territoriale ha quindi ricavato l’esistenza di un tale obbligo (come detto, ritenuto assolto) della nuova appaltatrice, in esito all’accertamento della verificata disparità di condizioni poste dalla committente alle due appaltatrici in successione (pure oggetto di una censura per omesso esame, palesemente inammissibile, nella ricorrenza
di un’ipotesi di ‘doppia conforme’: Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass. 6 agosto 2019, n. 20994; Cass. 13 aprile 2021, n. 9656; e comunque neppure avente ad oggetto un fatto storico, bensì la valutazione di risultanze istruttorie documentali: Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053), mediante una valutazione complessiva dei due contratti con esse stipulati congruamente argomentato, pertanto insindacabile in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987). E pertanto con una motivazione (per le ragioni illustrate dal secondo capoverso di pg. 8 al secondo di pg. 9 della sentenza) tutt’altro che apparente (Cass. s.u. 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. 23 maggio 2019, n. 13977; Cass. 1 marzo 2022, n. 6758);
9.2. quanto poi alla contestazione di mancato rispetto della trattativa sindacale, essa è inammissibile, in quanto introduce una questione implicante un accertamento in fatto, di cui la sentenza non ha trattato, né la ricorrente ha indicato in quale atto del giudizio di merito l’abbia prospettata: così caratterizzandosi per un profilo di novità, che ne comporta l’inamm issibilità (Cass. 22 dicembre 2005, n. 28480; Cass. 13 dicembre 2019, n. 32804);
10. i ricorrenti hanno, infine, dedotto nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 91 c.p.c., per erronea compensazione parziale delle spese, pure avendo la Corte
territoriale accolto il motivo d’appello dei lavoratori relativo all’inesistenza di una loro decadenza, eccepita da controparte e riconosciuto l’applicabilità ad essi della clausola sociale (settimo motivo);
11. esso è inammissibile;
12. in sede di legittimità, la statuizione sulle spese processuali è sindacabile nei limiti dell’accertamento, che risulti violare il principio secondo il quale esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, esulando tuttavia dal potere di controllo della Corte di cassazione la valutazione, a discrezione del giudice di merito, dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte: sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. 19 giugno 2013, n. 15317; Cass. 31 febbraio 2017, n. 8421; Cass. 17 ottobre 2017, n. 24502; Cass. 12 marzo 2019, n. 7060);
12.1. in ogni caso, la Corte ha giustificato adeguatamente (ai primi sei alinea del penultimo capoverso di pg. 9 della sentenza) la parziale compensazione delle spese di giudizio (in misura della metà), per la residua metà a carico dei lavoratori nel merito soccombenti.
13. dalle superiori argomentazioni discende il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti
processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna i lavoratori alla rifusione, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida: in € 200,00 per esborsi e € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge, a RAGIONE_SOCIALE; in € 200,00 per esborsi e € 5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge, a RAGIONE_SOCIALE e a quest’ultimo personalmente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 5 dicembre 2023
Il Presidente
(AVV_NOTAIO NOME COGNOME)