Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3221 Anno 2026
Civile Sent. Sez. L Num. 3221 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2026
SENTENZA
sul ricorso 16507-2022 proposto da:
NOME in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, società capogruppo della RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
COMUNE DI LIPARI;
– intimato –
avverso la sentenza n. 674/2021 della CORTE D’APPELLO di
Oggetto
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/11/2025
PU
COGNOME, depositata il 27/12/2021 R.G.N. 97/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME per delega verbale avvocato NOME COGNOME; udito l’avvocato NOME COGNOME per delega verbale avvocato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Messina aveva in parte confermato la sentenza con cui il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva riconosciuto il diritto di NOME COGNOME all’assunzione da parte di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE con la qualifica e le mansioni di capo cantiere livello 3 CCNL nettezza urbana, a far data dal 1^ gennaio 2016, per passaggio diretto da RAGIONE_SOCIALE, con conseguenze di legge.
La corte territoriale aveva ritenuto che il NOME, già dipendente della RAGIONE_SOCIALE, era stato licenziato una prima volta il 18 dicembre 2013, successivamente reintegrato in servizio con ordinanza 7 luglio 2015 e, nelle more del giudizio di opposizione, nuovamente licenziato il 28 agosto 2015, a seguito di conciliazione intervenuta in data 7 luglio 2016, con la quale la società rinunciava al giudizio di opposizione revocando il licenziamento, a fronte di tali vicende, alla data della cessazione del servizio raccolta rifiuti da parte di RAGIONE_SOCIALE e del passaggio del servizio alle attuali ricorrenti, la corte riteneva il lavoratore fosse da considerarsi in servizio , con diritto al passaggio alle dipendenze di queste ultime.
La corte valutava applicarsi l’art. 6 del ccnl nettezza urbana, che garantiva la continuità del rapporto lavorativo presso il nuovo soggetto affidatario, al personale in forza nei 240 giorni antecedenti l’assunzione del servizio da parte del nuovo gestore. Il lavoratore,
reintegrato, a seguito della revoca del licenziamento, era quindi nelle condizioni richieste. Riteneva, peraltro, che il nuovo gestore fosse stato messo a conoscenza dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza n. 98 del 30dicembre 2015, in sede di affidamento del servizio raccolta, del numero complessivo dei lavoratori con diritto al passaggio, tra i quali era contenuto il COGNOME, secondo le indicazioni fornite da RAGIONE_SOCIALE allo stesso RAGIONE_SOCIALE e a RAGIONE_SOCIALE. Nessun danno era quindi riscontrabile per la società RAGIONE_SOCIALE in ragione dell’esborso per la retribuzione del COGNOME, stante la sua inclusione nel numero complessivo (33) dei dipendenti interessati al passaggio nella società.
La corte di appello concludeva quindi che dalla documentazione acquisita, pur non essendo probabilmente nota alla RAGIONE_SOCIALE la specifica posizione del Profili, quanto alle vicende caratterizzanti il suo rapporto di lavoro pregresso, era comunque evincibile il diritto dello stesso al passaggio diretto alla nuova affidataria del servizio.
La corte, infine, confermando la sentenza del tribunale, quanto al merito, in punto di spese, la riformava in parte compensando le stesse tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE per entrambi i gradi del giudizio. Confermava nel resto la decisione.
Avverso detta decisione proponeva ricorso RAGIONE_SOCIALE cui resisteva con controricorso il COGNOME.
Il ricorrente depositava successiva memoria.
L’Ufficio della Procura generale alla pubblica udienza concludeva per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In sintesi, si riportano i motivi di censura come articolati da parte ricorrente.
1)Con il primo motivo è denunciata la violazione dell’art. 2697 c.c. e dei principi regolatori dell’onere della prova e delle norme che governano il diritto dei lavoratori al passaggio di impresa, art. 6 CCNL Fise Ambiente. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. (Art. 360
comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c.)
Parte ricorrente si duole del rigetto operato dal giudice d’appello circa la richiesta avanzata dalla società RAGIONE_SOCIALE relativa all’integrazione del costo del servizio per le retribuzioni dovute al sig.COGNOME NOME, rilevando che, sebbene non fosse stato provato che RAGIONE_SOCIALE avesse cognizione della posizione del sig. NOME, non vi fosse prova che essa avesse subito un danno dalla sua assunzione alla data del 1.1.2016; in tal modo aveva rigettato la richiesta di integrazione del costo del servizio avanzata nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Sostiene parte ricorrente che il ragionamento seguito dal Giudice dell’appello non tiene conto degli elementi forniti dalla società RAGIONE_SOCIALE e del principio che regola l’onere della prova.
In particolare, stante il regolare espletamento del servizio e l’eccepito inadempimento da parte del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, si ritiene fosse onere dell’Ente comunale dimostrare che le unità di personale adibite all’appalto fossero inferiori a quelle previste.
Il motivo non merita accoglimento.
Lasciando in disparte la commistione di censure, non specificamente mirate, che già rende inammissibile il motivo (Cass.n. 28541/2024; Cass.n.18021/2016), deve anche osservarsi che dal complesso della motivazione della sentenza impugnata risulta che comunque la Corte territoriale ha accertato -con apprezzamento di merito non rivedibile in sede di legittimità – che la RAGIONE_SOCIALE sapeva del COGNOME e del fatto che egli era, nei 240 gg. anteriori al cambio di appaltatore, dipendente della impresa cessante (sia pure all’esito d’una impugnativa di licenziamento).
2)Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 CCNL Igiene Ambientale, nonché degli artt. 185 e 420 c.p.c. e 1372 c.c. (Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.).
La società ricorrente rileva che il riconoscimento del diritto al passaggio di impresa fatto valere nell’odierno giudizio con conseguente obbligo per la società all ‘assunzione del sig. COGNOME e al
pagamento delle retribuzioni ed emolumenti dal 12 luglio 2016 (data della conciliazione giudiziale) al 28.2.2017 (data di cessazione dell’appalto da parte di RAGIONE_SOCIALE), scaturisce dal verbale di conciliazione giudiziale intervenuto tra il RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE nel quale espressamente si dà atto che le parti rinunciano alla prosecuzione del giudizio di impugnazione del licenziamento poiché vi è stato un cambio di appalto e il lavoratore non ha interesse a proseguire il rapporto di lavoro fuori dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
È pacifico che il nome del sig. COGNOME NOME non era ricompreso nell’elenco dei lavoratori aventi diritto all’assunzione con la subentrante, come comunicato prima del passaggio di impresa. In ragione di ciò, la ricorrente ritiene che erroneamente il Tribunale, prima, e poi il giudice dell’appello, non avevano valutato rilevante la circostanza che la condizione che ha determinato le parti a stipulare l’accordo era costituita dalla circostanza che l’onere della riassunzione sarebbe gravato su terzi.
In tali termini, la conciliazione giudiziale, non trattandosi di accertamento giudiziale di inefficacia/illegittimità del licenziamento, poteva avere efficacia vincolante esclusivamente per gli stipulanti.
La censura è infondata. L’ impugnata sentenza chiarisce che il diritto all’assunzione del lavoratore non deriva dal verbale di conciliazione ma dalla revoca del licenziamento, che riporta il lavoratore nel compendio della società originaria datrice di lavoro. Sottolinea infatti che il diritto soggettivo fatto valere non consegue all’estensione a RAGIONE_SOCIALE della transazione, poiché quest’ultima società era pacificamente estranea all’atto, ma è derivativo della ‘reviviscenza, per effetto dell’atto transattivo, del pieno diritto soggettivo del lavoratore a far parte del personale in servizio con decorrenza sin dall’originaria assunzione’. Nessuna valenza ‘ultrattiva’ è dunque attribuita dalla corte di merito all’atto transattivo, avendo attribuito rilievo solo alla situazione giuridica conseguente al venir meno degli effetti del licenziamento e, dunque, al ripristino del rapporto di
lavoro come in origine esistente.
3)Con il terzo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 CCNL Igiene Ambientale (Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.).
La società deduce che l’art. 6 CCNL Igiene Ambientale disciplina in maniera dettagliata tutte le attività necessarie al passaggio di impresa. La procedura ivi prevista disciplina una fattispecie a formazione progressiva che garantisce da un lato i lavoratori, che sono tutelati mediane la clausola sociale di riassorbimento, e dall’altro le imprese che, conoscendo in anticipo il numero di lavoratori da riassorbire, sono in grado di formulare delle offerte economiche corrette e consapevoli. Nel caso in esame la fattispecie legale non si era realizzata nei confronti di NOME e questi, pertanto, non poteva vantare nessun diritto nei confronti della società subentrante.
Deve osservarsi che in realtà, il contenuto dell’art. 6, quanto al passaggio in questione, richiede solo che il personale sia in forza da 240 giorni. Recita a riguardo che ‘L’impresa subentrante assume ‘ex novo ‘senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale in forza a tempo indeterminato- ivi compreso quello in aspettativa ai sensi dell’art.31 della legge n. 300/70, nonché quello di cui all’art.59 ,lett.C) del vigente ccnl-addetto in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento che risul ti in forza all’azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l’inizio della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara e alla scadenza effettiva del contratto di appalto’.
Come si evince dal testo riportato, non sono previste condizioni particolari al di fuori della presenza in servizio presso l’attività interessata dall’appalto/affidamento nel periodo dei 240 giorni precedenti l’inizio della nuova gestione .
Questa Corte di legittimità in fattispecie similare ha sul punto statuito che <>(Cass. n. 31491/2023).
Quanto poi alla conoscenza che il COGNOME fosse in possesso dei requisiti richiesti per passare alla nuova gestione, depone la nota comunicazione del 26.1.2016, inviata alla società subentrante, in cui si rappresentava la titolarità del lavoratore per l’assunzione. Tale circostanza attesta la consapevolezza e comunque la conoscibilità della posizione del lavoratore e dunque rispetto alla quale devono considerarsi i comportamenti tenuti dalla società subentrante. Il motivo deve essere disatteso.
4)-Con ultima censura è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.).
La ricorrente si duole della condanna alle spese di lite rilevando che, poiché il RAGIONE_SOCIALE, diversamente dalla RAGIONE_SOCIALE,era consapevole, prima dell’avvio del servizio affidato alla odierna ricorrente, della posizione in cui si trovava il sig. COGNOME, in applicazione del principio della causalità, doveva essere destinatario della condanna alle spese del giudizio, e, comunque, in ogni caso, stante la peculiarità delle questioni trattate, tutte le spese andavano interamente compensate tra tutte le parti del giudizio.
La corte di merito ha condannato la società ricorrente a pagare le spese di lite in favore del lavoratore, in ragione del principio di soccombenza e le ha poi compensate nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. La decisione è corretta poiché con riguardo alla posizione del COGNOME la ricorrente è parte soccombente e dunque non sono violati i principi che regolano il regime delle spese e allo stesso modo non risultano neppure violati i criteri sulla compensazione in quanto la statuizione in proposito è motivatamente assunta.
Deve infine darsi atto della richiesta di correzione dell’errore materiale formulata dal COGNOME con riguardo alla indicazione della sentenza di primo grado del Tribunale di Barcellona P.G. erroneamente indicata nel dispositivo della sentenza di appello in ‘4505/10′ anziché nella corretta ’78/2020’.
La richiesta non è ammissibile poiché <> (Cass. 3656/2006; Cass. n. 12004/2006).
Non sussistono i presupposti per la condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
Le spese del presente giudizio seguono il principio di soccombenza con distrazione al difensore antistatario di parte controricorrente.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E.5.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario di parte controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma -quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 19 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente NOME COGNOME