Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21942 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 21942 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 30/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 17127-2021 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3878/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/12/2020 R.G.N. 1886/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
R.G.N.17127/2021
COGNOME
Rep.
Ud 25/06/2025
CC
Rilevato che
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata respinta la domanda di NOME COGNOME intesa all’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la RAGIONE_SOCIALE -subentrata nell’appalto del servizio di igiene urbana del Comune di Trecase alla RAGIONE_SOCIALE, formale datrice di lavoro dell’originario ricorrente – ed al conseguente risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate a partire dalla data di mancata assunzione.
La Corte distrettuale ha ritenuto infondata la pretesa del lavoratore ad essere assunto dalla convenuta società sulla base dell’art. 6 c.c.n.l. FISE in quanto, pacifico il mancato inserimento del COGNOME nell’elenco dei lavoratori da assumere inviato dal Comune alla RAGIONE_SOCIALE, non era stata comunque offerta la prova della sussistenza del presupposto a tal fine richiesto dalla norma collettiva, rappresentato dall’adibizione in via ordinaria all’appalto nei ‘240 giorni precedenti l’inizio della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara e alla scadenza effettiva del contratto di appalto’; dalla prova orale era infatti emerso che il COGNOME, assunto con qualifica di autista, faceva parte di un gruppo di lavoratori ‘non cantierizzati’ ovvero non destinati ad uno specifico cantiere essendo solo saltuariamente stato destinato al cantiere di Trecase, in violazione peraltro di specifico divieto imposto dal
Comune che aveva previsto la presenza sul cantiere in questione di solo 17 operai.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso NOME COGNOME sulla base di due motivi; la parte intimata ha depositato controricorso illustrato con memoria.
Considerato che
Con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 6 c.c.n.l. FISE censurando in sintesi la sentenza impugnata per avere conferito rilievo dirimente al mancato inserimento del nominativo del lavoratore nell’elenco tra smesso alla società subentrante, elenco proveniente peraltro non dall’impresa cessata dall’appalto, come prescritto dalla norma collettiva, ma dal committente Comune di Trecase; sostiene che il difetto di prova dei requisiti richiesti dalla norma collettiva non poteva ricadere sul lavoratore, essendo notorio che in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore ha solo l’onere di dimostrare la esistenza del rapporto di lavoro nonché l’illegittimo rifiuto del datore di continuare a f arlo lavorare mentre incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e prova della sussistenza del giustificato motivo oggettivo, comprensivo dell’impossibilità di ‘ repechage ‘; condizione per il perfezionamento dell’obbligo a carico dell’impresa su bentrante era sol l’anzianità di servizio presso la impresa uscente, circostanza quest’ultima attestata dalla produzione documentale.
Con il secondo motivo deduce violazione e falsa
applicazione dell’art. 2112 c.c. censurando la sentenza impugnata per avere escluso il raggiungimento della prova dei presupposti per il passaggio alle dipendenze della società appellata; in questa prospettiva denunzia violazione della regola tratta dall’ art. 2112 c.c. in tema di continuazione del rapporto di lavoro con la impresa subentrante nel servizio di appalto.
I motivi, trattati congiuntamente per connessione, sono inammissibili.
3.1. Al fine del corretto inquadramento giuridico della fattispecie, occorre premettere che secondo quanto emerge dallo storico di lite della sentenza impugnata, non contrastato specificamente dall’esposizione dei fatti di causa narrata nel ricorso per cas sazione, l’originaria domanda aveva ad oggetto il diritto del COGNOME ad essere assunto (ex novo) dall’impresa subentrata nell’appalto del servizio di nettezza urbana del Comune di Trecase; tale diritto era fondato sulla clausola sociale stabilita dall’ar t. 6 c.c.n.l. FISE. Esula quindi dalla materia del contendere il tema della continuità giuridica del rapporto di lavoro per effetto di vicenda riconducibile all’ambito del trasferimento di azienda, conseguendone il difetto di pertinenza con le ragioni a base del decisum delle censure fondate sulla deduzione di violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. di cui al secondo motivo di ricorso. Invero, tale profilo non risulta effettivamente trattato in sentenza, ma, a fronte di ciò, onde impedire una valutazione di novità della questione, era onere del ricorrente quello di allegare l’avvenuta deduzione di esso innanzi al giudice di merito ed inoltre, in ossequio al
principio di specificità del ricorso per cassazione, quello di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito (Cass. 20694/2018, Cass. 15430/2018, Cass. 23675/2013), come viceversa non è avvenuto, ed anzi positivamente smentito dall’esposizione dello storico di lite della sentenza impugnata.
3.2. Tanto premesso, l’affermazione dell’odierno ricorrente circa il rilievo dirimente attribuito dalla sentenza impugnata alla circostanza della mancata inclusione del COGNOME nell’elenco dei lavoratori addetti all’appalto trasmesso alla società subentr ante non si confronta con il nucleo fondante il ragionamento decisorio in quanto la Corte di merito, analogamente al giudice di prime cure, dato atto del mancato inserimento del nominativo del COGNOME nell’elenco trasmesso alla odierna convenuta dal Comune, ha proceduto alla verifica in fatto del presupposto indispensabile al fine del diritto all’assunzione ai sensi della clausola sociale di cui all’art. 6 c.c.n.l., rappresentato dall’adibizione in via ordinaria all’appalto nei ‘ 240 giorni precedenti l’in izio della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara e alla scadenza effettiva del contratto di appalto’ e, con accertamento di fatto ad essa istituzionalmente riservato, ha ritenuto non raggiunta la prova della sussistenza del fatto costitutivo del diritto azionato, il cui onere faceva capo al lavoratore in conformità della regola dettata dall’art. 2697 c.c. ; in questa prospettiva risultano non pertinenti le argomentazioni a riguardo spese
dall’odierno ricorrente con riferimento al regime probatorio in tema di licenziamento per giusta causa, fattispecie del tutto estranea a quella oggetto di causa.
All’inammissibilità del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite, con distrazione, nonché la condanna del ricorrente al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma quater d.p.r. n. 115/2002, nella sussistenza dei relativi presupposti processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, con distrazione.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 25 giugno